Anvur: approvata dal Consiglio dei Ministri le nuove norme in materia di disciplina della struttura e del funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
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Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’ Anvur

Schema di DPR, definitivamente approvato il 05.04.2007

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)

(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 aprile 2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

VISTO l’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO l’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO l’articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO, in particolare, il comma 140 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 262/2006, il quale stabilisce che con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, nonché la nomina e la durata in carica dei componenti dell’organo direttivo;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del…;

SENTITE le competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’università e della ricerca;

EMANA

il seguente regolamento

Capo I

(Princìpi generali e definizione dell’attività)

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca costituita ai sensi dell’articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell’università e della ricerca;

b) per Agenzia, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui al comma 1;

c) per università, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e libere, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;

d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.

Art. 2
(Natura dell’Agenzia e princìpi generali)

1. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. E’ dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed opera anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

2. L’Agenzia ha il compito di promuovere la qualità del sistema italiano delle università e della ricerca. A questo fine sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità, in tutti i suoi significati tecnici, delle attività istituzionali delle università e degli enti di ricerca, nonché dell’efficienza, efficacia, ed economicità dei programmi volti al finanziamento e all’incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione di esclusiva competenza del Ministero, svolgendo le attività di cui agli articoli 3 e 4.

3. L’Agenzia opera in base ai princìpi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, ed è indipendente nella scelta dei criteri, dei metodi e degli strumenti di valutazione, nonché nella formulazione dei rapporti di valutazione.

4. L’Agenzia tiene conto dei criteri e dei metodi di valutazione riconosciuti a livello internazionale, con particolare riferimento agli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, alle direttive e raccomandazioni dell’Unione europea, alle scelte definite nell’ambito del processo di Bologna finalizzato alla realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione superiore, in particolare quelle contenute nel comunicato della Conferenza interministeriale tenutasi a Bergen il 19 e 20 maggio 2005.

5. Le attività dell’Agenzia sono svolte, ferma la vigilanza del Ministero, con piena autonomia operativa, sulla base di programmi annuali approvati dal Ministro.

6. L’Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull’assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell’Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi dell’Unione, o comunque di altri Stati, e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell’istruzione superiore e della ricerca.

Art. 3
(Attività dell’Agenzia)

1. L’Agenzia svolge attività di valutazione, ivi compresa la stesura del Rapporto biennale sullo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca, nonché, correlate a queste, attività di raccolta e analisi di dati, di consulenza, di formazione e promozione culturale, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. L’Agenzia propone al Ministro criteri per la ripartizione, per ciascun anno, di una quota non consolidabile rispettivamente, del fondo annuale per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in dipendenza della qualità dei risultati delle attività svolte.

3. L’Agenzia determina, anche in relazione ai parametri medi europei, il costo standard degli studenti universitari di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comprensivo anche dei costi per la ricerca universitaria.

4. L’Agenzia segnala al Ministro le situazioni che motivano, per l’elevata qualità raggiunta o per un rapido accrescimento di qualità nella didattica e nella ricerca, l’assegnazione di quote aggiuntive premiali annuali del fondo di finanziamento ordinario delle università o degli enti di ricerca, ovvero le situazioni di maggiore scostamento dagli standard qualitativi prefissati che richiedono l’attuazione di appositi programmi di rientro.

5. L’Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni in forma analitica. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure regolamentate, il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall’Agenzia.

Art. 4
(Attività di valutazione)

1. L’Agenzia svolge le attività concernenti la valutazione esterna della qualità, dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità delle attività istituzionali delle università e degli enti di ricerca, e valuta altresì l’integrazione ed il mutuo sostegno tra attività didattiche e di ricerca delle università. Relativamente alle attività didattiche l’Agenzia promuove il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi rappresentativi nella valutazione della qualità.

2. Per la valutazione dei corsi di studio, ivi compresi i master universitari e i dottorati di ricerca e delle strutture di ricerca, anche aggregati tra loro per affinità disciplinare, l’Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni ambito disciplinare, tenendo conto delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale dalle relative comunità disciplinari. Utilizza in particolare l’analisi e il confronto di indicatori qualitativi e quantitativi, dei risultati delle procedure di auto-valutazione, nonché dei rapporti di valutazione esterna preparati da esperti valutatori confrontandosi con i rapporti di auto-valutazione (peer-review) e tenendo anche conto dei risultati di verifiche in loco.

3. Nelle attività di valutazione di corsi di studio e di strutture di ricerca di cui al comma 2, l’Agenzia considera anche i fattori contestuali, quali le risorse finanziarie ed infrastrutturali rese disponibili nel tempo, le risorse umane presenti, anche non strutturate, il contesto socio-economico, nonché il possesso di un’adeguata preparazione degli studenti all’atto dell’immatricolazione nel corso di studio.

4. L’Agenzia determina i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, che sono vincolanti per l’istituzione di nuove università o di nuove sedi distaccate di università esistenti, nonché per l’attivazione di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca e i master universitari.

5. Per garantire la qualità continuativa delle attività, l’Agenzia definisce altresì i criteri e i parametri per l’accreditamento periodico delle strutture didattiche universitarie e delle strutture di ricerca delle università e degli enti di ricerca, prevedendo comunque il contributo dell’auto-valutazione e la verifica, anche con visite ispettive, della sussistenza e permanenza nel tempo dei requisiti di cui al comma 4.

6. E’ altresì compito dell’Agenzia la valutazione complessiva di ciascuna università e delle sedi decentrate delle medesime e di ciascun ente di ricerca, relativamente alla capacità di governare i processi e di darsi obiettivi strategici, al grado di raggiungimento di tali obiettivi, al livello raggiunto negli scambi internazionali, alla capacità di sostegno alla crescita del Paese e del proprio territorio di riferimento, ivi comprese le attività di formazione permanente al rapporto tra risorse e risultati, al grado di realizzazione dei principi della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per il loro reclutamento di cui alla raccomandazione della Commissione europea dell’11 marzo 2005, n. 2005/251/CE. E’ inoltre valutata la completezza e correttezza della comunicazione pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche, nonché di servizi e strutture per gli studenti.

7. Le attività di cui ai commi da 2 a 6 sono svolte anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria e con partecipazione, di enti di ricerca.

8. L’Agenzia svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca. Essa fornisce, in particolare, ai nuclei:

a) con cadenza quinquennale, criteri, metodi e parametri inerenti alla valutazione periodica della qualità delle attività di ricerca condotte dal personale docente e ricercatore, anche non strutturato, degli atenei e degli enti di ricerca in relazione agli standard europei ed internazionali, con particolare riguardo alla qualità, all'intensità e alla continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale. L’Agenzia può altresì essere chiamata a svolgere funzioni di valutazione ex post della qualità del reclutamento del personale docente e di ricerca delle università e degli enti di ricerca;

b) criteri e metodi inerenti la valutazione periodica della qualità dei corsi di studio e dei servizi universitari da parte degli studenti, anche mediante l’acquisizione periodica, garantendone l’anonimato, delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche.

9. L’Agenzia valuta l’efficienza e l’efficacia degli accordi di programma e dei programmi di esclusiva competenza del Ministero, di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, ricorrendo ad analisi, anche a campione, dei singoli accordi o programmi e dell’uso dei relativi finanziamenti.

10. L’Agenzia informa il Ministro dei risultati della propria attività di valutazione, con particolare riferimento ad eventuali gravi inadempienze o situazioni di impossibilità ad adempiere alle finalità istituzionali.

11. L’Agenzia promuove e diffonde la cultura della qualità e della valutazione nell’ambito della didattica universitaria e della ricerca, nonché la ricerca sulla valutazione e la formazione di specifiche competenze professionali, anche mediante la predisposizione di appositi progetti di ricerca e protocolli formativi, con particolare riferimento alle metodologie di auto-valutazione, di valutazione esterna in peer review e di miglioramento continuo.

Art. 5
(Rapporto biennale sullo stato del sistema delle università e della ricerca)

1. L’Agenzia valuta lo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca sia nel suo complesso che in riferimento alle grandi aree disciplinari che lo compongono, tenendo conto dei principali parametri qualitativi e quantitativi che lo caratterizzano anche in comparazione con gli altri sistemi europei ed extra-europei, del grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal Governo e dal Parlamento, del rapporto tra risorse e risultati.

2. Ogni due anni l’Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni generali mediante la redazione di un Rapporto sullo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca, reso al Ministro e da questi inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ed al Parlamento.

Art. 6
(Attività di raccolta e analisi di dati)

1. Il Ministero, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, consente l’accesso all’Agenzia alle proprie banche dati e altre fonti informative disponibili presso il Ministero, o da questo affidate in convenzione ad altri enti.
2. Le università e gli enti di ricerca trasmettono all’Agenzia i dati da questa richiesti per le sue attività di valutazione, concordando preventivamente le modalità di raccolta e organizzazione e consentono l’accesso, sulla base di specifiche convenzioni, alle proprie banche dati. Sono altresì tenuti a mettere a disposizione degli esperti valutatori esterni inviati dall’Agenzia ogni dato o documento da essi ritenuto utile per la stesura del rapporto di valutazione.
3. L’Agenzia cura la realizzazione e l’aggiornamento continuo di una banca dati di esperti ed esperte italiani o stranieri che possono svolgere la funzione di revisori nelle attività di valutazione, considerando anche i cittadini italiani che lavorano stabilmente in università e centri di ricerca di altri Paesi.

Capo II

(Organizzazione)

Art. 7

(Organi)

1. Sono organi dell’Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Presidente ed i componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica cinque anni e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un organo è nominato in data successiva agli altri componenti egli cessa dalla carica unitamente a questi ultimi.

3. L’Agenzia è dotata di un Comitato consultivo ed alla sua attività gestionale è preposto il Direttore.

Art. 8

(Il Presidente)

1. Il Presidente, è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, ne assicura l’unitarietà degli indirizzi e l’operatività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.

2. Il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente è pari a quello complessivo di un professore universitario di prima fascia alla classe massima di stipendio, maggiorato di una quota del cinquanta per cento.

3. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un vice-presidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Art. 9
(Il Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è formato da sette componenti, scelti fra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, sia di base che applicata e industriale, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti disciplinari.

2. Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell’Agenzia; determina i criteri e i metodi di valutazione, approva il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nomina il Direttore e i consulenti dell’Agenzia; approva i rapporti di valutazione.

3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro, sentite le commissioni parlamentari competenti. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne.

4. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie:

a) due componenti nell’ambito di due rose indicate rispettivamente dall’European Research Council e dalla European University Association e composte ciascuna di tre persone esterne alle università e agli enti di ricerca italiani;

b) gli altri cinque componenti in una rosa composta da non meno di quindici e non più di venti persone indicate, da un Comitato di selezione nominato dal Ministro tra personalità di alta e riconosciuta qualificazione scientifica e culturale. Il Comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite da istituzioni, accademie, società scientifiche, da singoli esperti nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo dei componenti del Consiglio direttivo è pari a quello complessivo di un professore universitario di prima fascia alla classe massima di stipendio, maggiorato di una quota del quaranta per cento.

6. L’ufficio di componente del Consiglio direttivo è svolto a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, con università italiane e straniere, con enti di ricerca, con ministeri ed autorità amministrative indipendenti ed altre agenzie governative. I componenti del Consiglio direttivo non possono altresì ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca.

7. I dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o comunque di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati in aspettativa senza assegni, cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e non possono essere intestatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di

commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.

Art. 10

(Il Direttore)

1. Il Direttore è responsabile dell’organizzazione interna e dell’attività gestionale dell’Agenzia. In particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.

2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Direttore, il cui rapporto è regolato in conformità all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ed è scelto tra persone di documentata competenza e comprovata esperienza nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al proprio curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente, che prevede anche lo svolgimento di un colloquio con una rosa ristretta di candidati determinata dal Consiglio direttivo in base ai curricula presentati.

4. L’incarico del Direttore, conferito mediante la stipula del relativo contratto di lavoro a tempo determinato, è quadriennale e può essere rinnovato.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il Direttore non può altresì ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca.

Art. 11

(Comitato consultivo)

1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi annuali di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.

2. Il Comitato consultivo è formato da:

a) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

b) un componente designato dal Consiglio universitario nazionale;

c) due componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;

d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;

e) un componente designato dall’Accademia dei Lincei;

f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;

g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali;

h) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel board dell’ente, designato dall’European Research Council;

i) un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel board dell’ente, designato dall’European University Association;

j) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel board dell’ente, designato dall’ESIB – the National unions of students in Europe.

3. I componenti di cui alle lettere f) e g) non possono essere dipendenti di università o enti di ricerca.

4. Il Comitato consultivo resta in carica cinque anni. Elegge tra i propri componenti un presidente e si riunisce due volte l’anno. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell’amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

Art. 12

(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell’attività amministrativa e contabile dell’Agenzia. E’ nominato con decreto del Ministro ed è composto da tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di presidente, e da un membro supplente, tutti scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti. Uno dei membri effettivi del Collegio è designato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Il trattamento economico del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 13

(Organizzazione e risorse)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, la pianta organica dell’Agenzia, con particolare riguardo al personale dotato di specifiche competenze tecniche e scientifiche e definendone le posizioni dirigenziali, nonché il numero non superiore a 50 dei rapporti di consulenza o di collaborazione esterna, da instaurare sulla base di contratti di prestazione d’opera.

2. Gli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna di cui al comma 1 sono conferiti ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia, rispettando il principio di rotazione negli incarichi e prendendo in considerazione anche giovani ricercatori qualificati e cittadini italiani che lavorano stabilmente in università e centri di ricerca di altri Paesi.

3. Il Consiglio direttivo, entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta lo statuto dell’Agenzia e uno o più regolamenti concernenti:

a) l’organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) le modalità e procedure di copertura dei posti della pianta organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;

c) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell’Agenzia e dai collaboratori e consulenti esterni.

4. Lo statuto ed i regolamenti sono approvati dal Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.

5. L’Agenzia provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo sul bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006.

Art. 14

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell’Agenzia, sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, e l’Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. Sono assegnati all’Agenzia, previa ricognizione e valutazione della loro congruità con le funzioni della medesima, tutte le risorse umane, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e salvo il diritto dei dipendenti a permanere nei ruoli ministeriali, nonché le risorse materiali e informative, ivi comprese le banche dati, dei comitati soppressi. L’Agenzia porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti comitati, conformandosi ai metodi e alle procedure da essi adottate.

2. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i presidenti del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo del Consiglio direttivo durante il primo anno di attività. Ad essi non si applicano l’elettorato passivo alla carica di Presidente, nonché le disposizioni relative alle incompatibilità di cui all’articolo 9, comma 7.

3. Con successivo provvedimento ministeriale saranno determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell’alta formazione artistica e musicale.

 

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