Giornale Giuridico - Leggi normative sentenze corti fisco tributi lavoro previdenza stradale imprese famiglia societá istituzioni
IN EVIDENZA

Riduzione contributiva di un punto percentuale. Precisazioni. Istruzioni contabili

Circolare INPS 19.05.2006 n° 73

22 giugno 2006

INPS

CIRCOLARE N. 73 del 19.05.2006

OGGETTO: Legge 23 dicembre 2005 n. 266. Commi 361 e 362. Riduzione contributiva di un punto percentuale. Precisazioni. Istruzioni contabili

SOMMARIO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della riduzione del costo del lavoro prevista dalla legge finanziaria per l’anno 2006.

1) Premessa.

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Finanziaria 2006), ai commi 361 e 362, ha introdotto - come noto - dal 1 gennaio 2006, un esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" ex articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella misura massima di un punto percentuale.

La materia è stata disciplinata con circolare n. 3 del 5 gennaio 2006.

In sede di prima applicazione della norma, non sono stati ammessi al beneficio di cui trattasi i datori di lavoro non tenuti al versamento della contribuzione per assegni per il nucleo familiare.

L’argomento, tuttavia, è stato oggetto di ulteriori e successivi approfondimenti con i Ministeri del Welfare e dell’Economia e delle Finanze.

Da una interpretazione sistematica delle disposizioni normative recate, rispettivamente, dai commi 361 e 362, sono emersi i seguenti principi:

- il beneficio contributivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

- nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare é dovuta in misura inferiore a un punto percentuale, il beneficio della riduzione contributiva opera a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla predetta gestione, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

In tale ultima fattispecie, secondo gli orientamenti espressi dai sopraindicati Dicasteri, devono considerarsi rientranti anche quei datori di lavoro - appartenenti a settori destinatari della disciplina CUAF - che, tuttavia, sono esonerati dal versamento della relativa contribuzione perché provvedono direttamente alla erogazione, ai propri dipendenti, dei trattamenti di famiglia in misura non inferiore ai minimi stabiliti per legge (ONLUS, associazioni sindacali, associazioni di categoria, partiti politici), nonché le aziende operanti all’estero in paesi con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale.

Parimenti, sono ammessi all’esonero contributivo, i giornalisti iscritti all’INPGI ed i titolari di un rapporto di lavoro artistico non dipendente (1), per i quali è dovuta all’Istituto la sola contribuzione per il finanziamento dell’indennità economica di maternità.

Per tali ultimi soggetti, relativamente a quanto di competenza INPS, la riduzione sarà ovviamente limitata alla contribuzione di maternità versata.

Quest’ultima, quindi, a seguito del combinato disposto delle previsioni di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005, risulterà, così, azzerata.

Rimane confermata l’esclusione dalla disposizione agevolativa in oggetto per le Amministrazioni dello Stato e per gli Enti pubblici non soggetti, in genere, alla disciplina della CUAF (2).

In tal senso devono considerarsi modificate le precedenti disposizioni fornite in con la circolare n. 3/2006.

2) Modalità di compilazione del DM10/2.

Ai fini dell’ordinaria fruizione della riduzione contributiva in argomento, resta confermato l’utilizzo delle modalità illustrate nella circolare n. 115 del 10 novembre 2005 (nettizzazione dei contributi).

I datori di lavoro, quindi, provvederanno ad indicare direttamente la contribuzione dovuta, già al netto della riduzione contributiva spettante.

2.1) Particolarità.

Nelle particolari ipotesi in premessa descritte, in cui gli esoneri contributivi determinano una totale assenza di contribuzione, i datori di lavoro provvederanno in ogni caso ad esporre i dati nel DM10/2, indicando zero nel campo “somme a debito del datore di lavoro” e valorizzando come da consueta prassi gli altri punti.

3) Recupero della contribuzione versata.

I datori di lavoro che non hanno fruito della misura agevolativa in argomento, in quanto in precedenza esclusi, potranno recuperare l’esonero loro spettante.

A tal fine, opereranno come segue:

- determineranno l’ammontare della riduzione di competenza che non potrà essere riferita a periodi precedenti “gennaio 2006”;

- riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura “rec. agev. Legge 266/2005” e dal codice di nuova istituzione “L214”.

L’operazione di recupero potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare (3).

4) Adempimenti a cura delle Sedi.

Eventuali note di rettifica emesse dalla procedura di controllo delle denunce contributive, saranno definite dalle Sedi alla luce di quanto precisato nella presente circolare.

5) Istruzioni contabili.

Ai fini della rilevazione contabile del recupero da parte dei datori di lavoro esclusi in primo momento dall’esonero contributivo in questione, le somme esposte a tale titolo nei modd. DM10/2 nel quadro “D” con il codice “L214” devono essere imputate ai conti GAW 37/178 (competenza anno in corso) e GAW 37/118 (competenza anni precedenti), già istituiti con il messaggio n. 6822 del 6 marzo 2006.

 

---------------------------------------------------------
(1) Si ribadisce, con l’occasione, che la contribuzione INPS riferita ai titolari di un rapporto di lavoro artistico non dipendente deve essere assolta su un’apposita posizione contributiva contraddistinta dal c.a .“1M”.
(2) Fanno eccezione le Aziende speciali ex lege n. 142/1990 soggette alla disciplina CUAF ed il Ministero di Grazia e Giustizia (soggetto alla disciplina CUAF) per detenuti ed internati.
(3) Delibera n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

 

TORNA AL GIORNALE GIURIDICO

TORNA IN ALTO PAGINA

©-2004-2008 megghy.com-Tutti i diritti sono riservati