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La revoca dell’ordinanza di sospensione del processo nell'incapacità dell’imputato

Cassazione , sez. I penale, sentenza 01.06.2006 n° 25850

 

Corte di Cassazione

Sezione Prima Penale

Sentenza 1 giugno – 7 novembre 2006, n. 25850

(Presidente Pazzioli – relatore Riggio)

Fatto e diritto

II Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ricorre avverso l’ordinanza emessa dal Gup in sede il 13 giugno 2005, con cui è stata revocata l’ordinanza di sospensione del processo per incapacità dell’imputato L.A., di stare in giudizio.

Il ricorrente denuncia plurimi profili di violazione di legge, sul rilievo che il provvedimento di revoca è stato assunto - senza la preventiva audizione delle parti - in assenza degli specifici accertamenti previsti dall’articolo 72 c.p.p., essendo stata utilizzata una perizia disposta nell’ambito di un procedimento esecutivo, avente, quindi, finalità peculiari e tutt’affatto diverse; le conclusioni di tale accertamento, comunque, erano in contrasto con le valutazioni dei collegi peritali che, in date precedenti e successive, si erano espressi escludendo la capacità processuale del L.

Le censure sono state ulteriormente illustrate dal ricorrente con memoria ritualmente depositata.

Il ricorso è inammissibile.

Per il principio di tassatività che connota il regime legale delle impugnazioni nel vigente ordinamento processuale, in assenza di una specifica disposizione di legge che preveda la esperibilità di un mezzo di gravame, il provvedimento di revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato non è impugnabile, nemmeno con riferimento all’articolo 111 Cost., che riguarda esclusivamente le sentenze e i provvedimenti in materia di libertà personale.

Né l’impugnazione è ammissibile nella specie sotto il diverso profilo di nullità per violazione del contraddittorio, atteso che, secondo un criterio ermeneutico consolidato nella giurisprudenza recente di questa Corte (Cassazione Sezione prima, 16574/05), alla revoca di cui trattasi il giudice può procedere d’ufficio e senza disporre perizia e, dunque, con provvedimento adottato “de plano”.

L’ordinanza gravata, infine, non si espone a censura di abnormità, di tipo strutturale o funzionale, giacché, per un verso, essa costituisce esercizio di un potere deliberativo che l’ordinamento riconosce al giudice e, per altro verso, non determina una stasi processuale, ma, al contrario, rimuove una situazione di inattività, riavviando il corso del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in ROma il 1° giugno 2006.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 novembre 2006.

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