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Il diritto di accesso, nella procedura concorsuale, curriculare prevale sulla privacy

TAR Campania, sez. II, sentenza 20.04.2006 n° 3809

Sulla procedura concorsuale curriculare il TAR campano cosi si é espresso “Il diritto di accesso agli atti relativi alle procedure concorsuali non può essere negato, essendo preminente rispetto alla tutela della riservatezza - in subjecta materia - la esigenza di massima trasparenza”.

Il testo della sentenza:

n. 3809/06 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

Sezione Seconda

composto dai Signori Magistrati:

Dott. Antonio Onorato Presidente
Dott. Andrea Pannone Componente
Dott. Umberto Maiello Componente
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi nn. 1367/2006 e 1759/2006 proposti dall’avv. Giuseppe Fusco, difensore di se stesso ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., ex lege domiciliatati in Napoli presso la Segreteria del Tribunale adito,

contro

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica e la Scuola Media Statale “Torricelli” di Casandrino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ex lege domiciliati in Napoli Via Diaz n. 11 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che li rappresenta e difende in giudizio,

avverso e per l’annullamento

quanto al primo ricorso, del silenzio opposto alla diffida 20 gennaio 2006 per l’accesso agli atti relativi alla procedura selettiva per il reclutamenti di esperti di cui all’avviso 26 settembre 2995,

quanto al secondo ricorso, della nota 17 febbraio 2005 con la quale il Dirigente della Scuola Media “Torricelli” di Casandrino ha fornito notizie in ordine alla procedura selettiva ma ha respinto la richiesta di accesso <all’istanza ed al curriculum dell’esperto selezionato>.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Visto l’atto di costituzione delle Amministrazioni intimate;

Udita all’udienza camerale del 20 aprile 2006 la relazione del Presidente e uditi, altresì, i difensori delle parti presenti, come da verbale d’udienza;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1-L’evidente connessione oggettiva e soggettiva consiglia la riunione dei due ricorsi con i quali l’avv. Fusco ha chiesto tutela al suo diritto di accedere agli atti della procedura selettiva alla quale ha partecipato.

2-Come è stato rappresentato al difensori presenti in camera di consiglio, i ricorsi, attesa l’evidente improcedibilità del primo e la chiara fondatezza del secondo, possono essere definiti immediatamente nel merito con sentenza redatta in forma semplificata.

3-Il primo ricorso risulta improcedibile in quanto l’Amministrazione dopo la sua proposizione con la nota impugnata col secondo ricorso ha fornito alcuni dei dati richiesti, ha consentito la consultazione dei verbali di valutazione ed ha esplicitamente negato l’accesso agli atri atti.

3-Risulta fondato il secondo ricorso che ha per oggetto la precitata nota del Dirigente scolastico nella quale viene escluso l’accesso alla domanda di partecipazione ed alla documentazione prodotte dall’esperto selezionato.

Con unico articolato motivo di gravame la parte ricorrente lamenta violazione degli artt. 22, 24 e 25 della L. 7.8.1990 n. 241 ed eccesso di potere per illogicità, sviamento.

Secondo un orientamento giurisprudenziale costituente ormai jus receptum, il diritto di accesso agli atti relativi alle procedure concorsuali non può essere negato, essendo preminente rispetto alla tutela della riservatezza - in subjecta materia - la esigenza di massima trasparenza.

Ciò, a maggior ragione, se la richiesta di accesso sia motivata dall'esigenza di far valere un diritto in via giudiziale.

Al riguardo, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che:

-"non sussistono motivi per negare l'accesso a documenti relativi alla formazione, all'assegnazione ed alla nomina dei vincitori di concorsi pubblici" (Cfr., per tutte, C. Stato, ad. gen., 27.1.1994, n. 16);

-"l'accesso di documenti amministrativi va consentito anche quando la relativa istanza sia preordinata alla loro utilizzazione in un giudizio, senza che sia possibile operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta o si intenda proporre, la cui valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere" (C. Stato, ad. plen., 28.4.1999, n. 6);

-"va accolto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 25 L. 241/90, a fronte del diniego di accesso fatto valere dall'amministrazione in ordine ad elenchi riguardanti posizioni analoghe di terzi soggetti concorrenti onde verificare l'equità del comportamento dell'autorità amministrativa (...) " (C. Stato, sez. V, 19.3.1996, n. 291);

-"Il partecipante ad un concorso ad un pubblico impiego non ammesso alle prove orali ha un interesse giuridicamente rilevante ad accedere agli elaborati degli altri concorrenti, anche a prescindere dalla eventualità di un suo ricorso giurisdizionale contro l'esito della selezione" (C. Stato, sez. IV, 13.1.1995, n. 5).

-Le schede di valutazione e gli stessi elaborati redatti dai partecipanti ad un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza; tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio relativo all'istanza di accesso agli stessi, nè, in concreto, l'omessa intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti in esame arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi all'ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente. (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 marzo 2005, n. 1688).

E poiché nella fattispecie dedotta in giudizio la parte ricorrente chiede di accedere agli atti della procedura concorsuale al fine di verificare se i criteri prestabiliti siano stati effettivamente seguiti ed applicati imparzialmente - e ciò al (dichiarato) fine di eventualmente tutelare la sua posizione giuridica in sede giudiziaria - è evidente che il provvedimento di diniego non resiste sotto alcun profilo alle dedotte censure.

In considerazione delle superiori osservazioni, il silenzio serbato dall'Amministrazione va dichiarato illegittimo; e, per l'effetto, va dichiarato l'obbligo della stessa di consentire l'accesso a tutti gli atti relativi alla procedura, ivi inclusi quelli prodotti dal soggetto selezionato entro il termine di giorni 30 (trenta).

Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando, previa la loro riunione, dichiara improcedibile il ricorso n. 1367/2006 mentre accoglie il ricorso n. 1759/2006; per l’effetto, annulla la nota del Dirigente scolastico impugnata ed ordina al medesimo funzionario di consentire l'accesso agli atti relativi alla procedura concorsuale, ivi inclusi quelli prodotti dal soggetto selezionato, entro il termine di giorni trenta decorrente dalla data di comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, da quella della sua notificazione a cura della parte ricorrente.

Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento in solido in favore del ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi € 700 (settecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 aprile 2006.

IL PRESIDENTE EST.

(DOTT. ANTONIO ONORATO)

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