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Nessuna decurtazione punti e revisione della patente in pendenza di ricorso

TAR Lombardia, sentenza 12.05.2006 n° 1188

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia

Sezione III

Sentenza 12 maggio 2006, n. 1188

 

Considerato in fatto che:

con il ricorso in epigrafe il ricorrente esponeva che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli aveva notificato in data 16 settembre 2004 il provvedimento di revisione della patente di guida categ. B n. XXXXXXX, contenente l'invito a sottoporsi a nuovo esame di idoneità tecnica entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto;

il provvedimento risultava emanato in applicazione dell'art. 126-bis del Codice della strada, a seguito dell'esaurimento del punteggio di 20 punti, come da comunicazione in data 7 settembre 2004 dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

l'esaurimento del punteggio costituiva a sua volta la conseguenza delle sanzioni accessorie della perdita dei punti derivante dai verbali n. 150850111 e n. 150850219 di contestazione per infrazioni al Codice della strada, elevati a carico dell'esponente in data 29 maggio 2004 dal Nucleo radiomobile dei Carabinieri di Milano;

il ricorrente ha censurato il provvedimento di revisione della patente per violazione dell'art. 126-bis d.lgs. n. 285/1992 e per carenza dei presupposti, sostenendo di aver presentato opposizione al Giudice di pace di Milano avverso i verbali di contestazione, il che avrebbe dovuto impedire all'organo che ha accertato la violazione di comunicare all'anagrafe nazionale la decurtazione del punteggio, trattandosi di misura che può essere disposta soltanto quando la contestazione risulti definita;

l'amministrazione intimata si è costituita in giudizio;

con ordinanza n. 2683 del 4 novembre 2004 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

con memoria depositata in data 28 ottobre 2005, il ricorrente ha precisato che, con dispositivo di sentenza in data 4 luglio 2005, il Giudice di pace di Milano, in accoglimento del ricorso proposto avverso il verbale n. 150850111, ha annullato il verbale medesimo che prevedeva la decurtazione di dieci punti dal punteggio complessivo;

all'udienza, dopo la discussione delle parti, il ricorso è stato spedito in decisione.

Ritenuto in diritto che:

l'art. 126-bis, secondo comma, del d.lgs. n. 285/1992 stabilisce che la violazione che comporti la decurtazione del punteggio sulla patente di guida deve essere comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida "entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata";

in base alla stessa norma, la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi;

i due verbali di contestazione per infrazioni che comportano la decurtazione del punteggio sono stati entrambi impugnati dall'interessato avanti il Giudice di pace di Milano e i relativi procedimenti erano ancora pendenti quando venne effettuata la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

ne consegue che al momento dell'adozione del provvedimento di revisione della patente di guida, la pendenza dei procedimenti giurisdizionali instaurati dal ricorrente avverso le sanzioni a suo carico impediva di ritenere definite le contestazioni di cui trattasi;

il che determina l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti normativamente richiesti per l'adozione del provvedimento di revisione della patente;

la giurisprudenza in materia ha già precisato che l'avvenuta proposizione del ricorso dinanzi al Giudice di pace avverso il verbale di contestazione (cfr. TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 19 novembre 2004 n. 3753) o anche la sola pendenza dei termini per l'esperimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi (cfr. TAR Liguria, Sez. II, 30 luglio 2004 n. 1126), privando la "contestazione" della necessaria definitività, costituiscono circostanze di per sé ostative al perfezionarsi della decurtazione del punteggio, e quindi anche all'eventuale revisione della patente;

risulta pertanto evidente l'illegittimità del provvedimento oggetto di impugnazione, ai sensi dell'art. 126-bis, secondo comma, del Codice della strada, avendo parte ricorrente ritualmente proposto ricorsi innanzi al Giudice di Pace avverso i verbali con i quali gli furono sottratti n. 20 punti dal punteggio relativo alla patente di guida posseduta;

il ricorso quindi è fondato in tutti i suoi profili e deve essere accolto, con le conseguenti annullamento dell'atto impugnato;

le spese, come di regola, seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4521/04 così dispone:

- accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento con esso impugnato;

- condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento in favore del ricorrente delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

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