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Se i verbali di contestazione sono notificati da società private le multe sono nulle

Cassazione , sez. I civile, sentenza 21.09.2006 n° 20440

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 21 settembre 2006, n. 20440

(Presidente Proto – Relatore Del Core)

 

Svolgimento del processo

Con ricorso al Gdp di Catania, C. B. impugnò la cartella esattoriale notificatagli dal concessionario del servizio riscossione tributi (Montepaschi Serit Spa) il 10 maggio 2001 e relativa a sanzione pecuniaria di lire 192.730 mensa a suo carico per violazione del Cds accertata con sommario processo verbale il 28 agosto 1997 dalla polizia municipale di quella città.

L’adito giudice respinse l’opposizione osservando, a confutazione dei relativi motivi, che: il processo verbale era stato notificato, nei termini di cui all’articolo 201 Cds, nelle mani della madre del B., la quale, in data 4 novembre 1997, in nome e per conto del figlio, sottoscrisse la ricevuta, ritirando il piego presso gli uffici dell’agenzia recapiti Ventura; per provvedimento del sindaco di Catania del 3 ottobre 1999, detta agenzia aveva assunto la qualifica di messo notificatore; in tale vesto, esercitava le funzioni di ufficiale giudiziario e aveva valido titolo a compiere tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione previsti per l’amministrazione postale dalla legge 890/82; l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, munito del bollo dell’ufficio recante la data del giorno della consegna e la firma del delegato al ritiro da parte del destinatario, costituiva prova dell’avvenuta notificazione; la Montepaschi Serit Spa difettava di legittimazione passiva dacché non partecipa alla formazione del ruolo, di competenza dell’ente impositore.

Di tale sentenza il B. chiede la cassazione per tra motivi con ricorso proposto nel confronti del Comune di Catania e della Montepanchi Serit Spa.

Nessuno degli indiziati svolge difese in questa sede.

 

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denunzia letteralmente la "violazione dell’articolo 360 n. 3 Cpc, 14, comma 4 e ultimo comma, legge 689/81, 149 Cpc, 201 comma 3, Cds, 12 legge 890/82-. il Gdp - lamenta - ha ritenuto valida la notifica del sommarlo processo verbale benché eseguita due anni prima del presunto atto amministrativo del 3 ottobre 1999 con cui si era attribuita alla agenzia recapiti Ventura la qualifica di messo notificatore, consentendole di esercitare appieno le funzioni di ufficiale giudiziario. La notificazione ora quindi inesistente, non essendo avvenuta pel tramite dell’amministrazione postale come prescritto dalla richiamate disposizioni di legge. E, in mancanza di valida notificazione nei termini. ai è verificata l’estinzione della obbligazione del pagamento della sanzione amministrativa. Peraltro, il Gdp, violando il principio del contraddittorio e procedendo arbitrariamente ex officio, ha basato la decisione su un provvedimento amministrativo da nessuno dedotto né tampoco prodotto in corso di giudizio. Quand’anche equiparata a un messo notificatore. l’agenzia avrebbe potuto effettuare la notifica ai sensi degli articoli 137 ss. Cpc, avvalendosi del servizio postale, come i messi notificatori e gli ufficiali giudiziari, ma non certamente trasformarsi in un ufficio postale e compierne, come avvenuto nella specie, la specifiche attività.

Con il secondo motivo il ricorrente, ribadendo la argomentazioni di cui al precedente motivo, denunzia come -violazione dell’articolo 360 n. 4 Cpc "la nullità del procedimento", conseguita anche dalla violazione del principio dispositivo e del contraddittorio da parte del Gdp.

Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la "violazione dell’articolo 360 n. 5 Cpc". Riproponendo, ancora una volta, quanto detto in precedenza, segnala la contraddittorietà e illogicità della motivazione adottata dal Gdp nel valorizzare, ex officio il provvedimento sindacale intervenuto dopo la contestata notificazione e nel ritenere comunque valida l’attività notificatoria avvenuta a mezzo posta, ma con recapito a cura di una agenzia privata, tributaria di servizi postali.

A parte l’erronea indicazione, tra le norme violate, dell’articolo 360 n. 3 Cpc - che è ovviamente norma strumentale in base alla quale gli errori, in iudicando e/o in procedendo, possano essere denunciati – il primo motivo si appalesa fondato nel suo nucleo essenziale incentrato sulla invalidità della eseguita notificazione del verbale di accertamento della infrazione al Cds.

Come già rilevato da questa Corte con le sentenze 563/94, 8079/96, 2889/02, 12533/03, l’articolo 14 della legge 689/81 impronta a rigore formale l’atto della contestazione differita attuata con la notificazione degli "estremi della violazione" all’interessato, indicando tassativamente i soggetti abilitati a provvedere alla notificazione stessa e prevedendo le modalità esecutive secondo la disposizioni dettate dalle leggi vigenti e dal Cpc, essendo al riguardo ammesso - in difetto di un espresso divieto - anche l’impiego del servizio postale. Da parte sua, l’articolo 201, comma 3, del nuovo Cds prevede invece espressamente la notificazione della violazione a mezzo posta. Il rigore formale dell’atto di notificazione ben si spiega anche avuto riguardo agli affetti che la legge (ultimo comma dell’articolo 14) riconduce alla omissione della notificazione nel previsto termine, cui consegue l’estinzione della obbligazione di pagare la somma dovuta dal trasgressore per la violazione. Ebbene, quando l’amministrazione alla quale appartiene il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettato dalla legge 890/82 e dal complesso di tale minuziosa disciplina si deve con certezza desumere che i relativi adempimenti non possono formare oggetto della concessione a privati come prevista per taluni servizi postali dall’articolo 29 del Dpr 156/73 (c.d. codice postale) e dagli articoli da 121 a 148 del regolamento di esecuzione approvato con Dpr 655/82. La legge 890/82 riserva, infatti, all’amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione, dalla accettazione (articolo 3), al recapito (articoli 7 e 8), alla spedizione, infine, dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato che, -munito del bollo dell’ufficio postale recante la data dello stesso giorno della consegna, costituisce prova della eseguita notificazione". Non può dunque dubitarsi che le complesse formalità previste dalla legge 890/92, finalizzato insieme a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all’esito in ogni caso del procedimento di notificazione, costituiscano una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli "agenti" e "impiegati" addetti, con connotati di specialità essenzialmente estranei a quei "servizi postali" di "accettazione" e "recapito" "per espresso" di corrispondenza che il direttore provinciale delle poste ha facoltà di dare in concessione secondo la previsione del citato articolo 29 del Dpr 156/73 ad agenzie private alle quali gli articoli 129 e 138 del relativo regolamento attribuiscono le denominazioni rispettivamente di "Agenzia privata autorizzata alla accettazione e al recapito degli espressi in loco" e "Agenzia per il recapito degli espressi postali". Con la conseguenza necessitata che la notificazione degli estremi della violazione affidata (dall’ufficio cui appartiene l’agente accertatore) all’agenzia privata concessionaria a norma dell’articolo 29 codice postale ed eseguita dai dipendenti della stessa agenzia ("suoi fattorini", così definiti dall’articolo 131 del regolamento) si deve considerare giuridicamente inesistente e, come a omessa notificazione, ad essa consegue l’effetto della estinzione della obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell’ultimo comma dell’articolo 14 legge 689/81.

La particolarità della notifica a mezzo posta sono state, non a caso, confermato dal D.Lgs 261/99 che, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE (concernente regola comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), all’articolo 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva "al fornitore del servizio universale", ovverosia all’organismo che fornisce l’intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale (id est all’Ente Poste), "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie".

Detto intervento legislativo ha, in un certo senso, avallato l’orientamento giurisprudenziale inaugurato in subiecta materia da questa Corte in epoca antecedente.

Non a controverso, nella specie, che i vigili urbani di Catania affidarono la notificazione degli estremi della violazione alla agenzia privata concessionaria per quel Comune del servizio recapito espressi. L’affermazione del giudica e quo circa la validità della notifica coni eseguita integra violazione delle norme che disciplinano la notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale.

L’accoglimento del primo e pregiudiziale motivo comporta l’assorbimento degli altri.

Cassata perciò la sentenza impugnata, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (in ordine ai modi non controversi della eseguita notificazione), a norma dell’articolo 384 Cpc, la causa deva essere decisa nel merito con l’accoglimento della opposizione da C. B. proposta avverso la cartella esattoriale e la conseguenziale dichiarazione di estinzione dell’obbligazione sanzionatoria, ai sensi dell’articolo 14, ultimo comma, legge 689/81.

Il Comune va, infine, condannato al rimborso delle spese del giudizio, di merito e di cassazione, a favore del B..

Il ricorso, invece, inammissibile nel confronti della Montepaschi Serit Spa il Gdp ha rigettato l’opposizione nei confronti del predetto esattore per difetto di legittimazione passiva in quanto estraneo alla formazione del ruolo, di competenza dell’ente impositore. Tale decisione non è stata censurata con alcuno dei motivi in cui ai articola il ricorso ed è pertanto divenuta regiudicata.

Non vi è luogo a statuizione sulla spose relativamente al prodotto Intimato, astenutosi da qualsivoglia difesa in questa sede.

 

PQM

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso proposto nei confronti del Comune di Catania, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e condanna il Comune di Catania alle speso del giudizio a favore del ricorrente, liquidato in complessivi e 300,00, di cui 180,00 per onorari di avvocato e 80,00 per diritti di procuratore, quanto al giudizio davanti al Gdp, e in euro 400, di cui euro 300 per onorai di avvocato, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese generali e accessori di legge. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della Montepaschi Serit Spa.

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