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Valida la multa anche in assenza dell'indicazione dell'ordinanza sul cartello stradale

Cassazione , sez. I civile, Sentenza 29.03.2006 n° 7125

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Sentenza 29 marzo 2006, n. 7125

Presidente M.G. Luccioli - Relatore A. Giusti

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con ricorso depositato in data 16 luglio 2001, S. L. proponeva opposizione avverso il verbale di data 16 giugno 2001 con cui la Polizia municipale di Padova gli aveva contestato la violazione dell'art. 142 del codice della strada, per eccesso di velocità accertato con apparecchio telelaser LTI 20-20, irrogandogli la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 635.090 nonché quella accessoria del ritiro della patente di guida.

A sostegno della proposta opposizione, lo S. rilevava pregiudizialmente che i cartelli indicatori della velocità non riportavano, sul retro, il provvedimento amministrativo con il quale l'Ente proprietario aveva fissato il limite di velocità; deduceva, inoltre, l'illegittimità dell'accertamento per 1/inaffidabilità dello strumento di rilevazione, in violazione dell'art. 345 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, nonché la mancanza di prove a fondamento della contestazione.

2. - Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il Giudice di pace di Padova, con sentenza n. 1450 depositata il 14 novembre 2001, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato.

Il Giudice di pace rilevava che il verbale di contestazione era stato emesso in violazione dell'art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, giacché il cartello di prescrizione del limite massimo di velocità era privo degli e-stremi dell'ordinanza di apposizione adottata dall'Ente proprietario della strada.

3. - Avverso tale sentenza, con atto notificato il 19 luglio 2002 il Comune di Padova ha interposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di censura, illu strati con memoria.

L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 77, comma 5, 79, commi da 1 a 8, e 81 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; omessa e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle partii violazione dei principi sull'onere della prova), il Comune ricorrente si duole che il Giudice di pace non abbia considerato che il secondo capoverso del comma 5 dell'art. 77 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada consente esplicitamente il permanere dei segnali già installati che presentino lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli artt. 79, commi da 1 a 8, e 81 del medesimo regolamento.

Nella specie, sarebbe pacifico che si trattava di un segnale, non di nuova installazione, ma preesistente.

2. - Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 77, comma 7, del citato regolamento; omessa e, comunque, insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia), il ricorrente censura che l'impugnata sentenza abbia ritenuto che la mancata indicazione nel segnale degli estremi dell'ordinanza comporti, di per sé, l'illegittimità della segnaletica. L'asserita conseguenza della nullità - osserva il Comune - non sarebbe in alcun modo prevista e contrasterebbe con il sistema delineato dal nuovo codice della strada. Un problema di nullità si potrebbe porre in caso di mancanza del provvedimento, non quando, come nella specie, si faccia questione di omessa indicazione nel cartello degli estremi del provvedimento stesso.

3. - L'ultimo mezzo denuncia violazione, sotto altro profilo, dell'art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Siccome l'illegittimità del provvedimento amministrativo non incide sulla efficacia e sull'operatività del medesimo, la prescrizione contenuta nel segnale sarebbe comunque vincolante per l'automobilista. Anche ammessa l'invalidità della segnaletica per la mancata indicazione degli estremi dell'ordinanza, le relative prescrizioni stradali non potrebbero considerarsi tamquam non essent.

4. - In ordine logico va esaminato con precedenza il secondo motivo di ricorso, con cui l'Amministrazione comunale ricorrente si duole che la mancata indicazione, sul retro del segnale stradale, degli estremi dell'ordinanza prescrivente il limite massimo di velocità, sia stata ritenuta dal Giudice di pace causa di invalidità della segnaletica, con conseguente illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione.

4.1. - Il motivo è fondato.

4.2. - L'art. 77 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il d.P.R. 16 dicembre 1992/ n. 495, detta le norme generali sui segnali verticali, che sono collocati sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, un'indicazione o - come nel caso del limite di velocità - una prescrizione} e le disposizioni successive del medesimo regolamento si preoccupano di stabilire la visibilità (art. 79), le dimensioni e i formati (art. 80) nonché l'installazione (art. 81) dei segnali.

In questo contesto, il comma 7 del citato art. 77 prevede le caratteristiche del retro dei segnali stradali: esso deve essere di colore neutro opaco; su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada ed altre annotazioni, che comunque non possono superare una certa superficie, e, ove si tratti di segnali di prescrizione, devono essere riportati gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

4.3. - In mancanza di una disposizione specifica che stabilisca le conseguenze della mancata indicazione, sul retro del segnale di prescrizione, degli estremi dell'ordinanza di apposizione, ritiene il Collegio che l'inosservanza della norma di cui all'art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada non determini l'illegittimità del segnale, e che l'omissione delle indicazioni formali da

questa norma contemplate non esima l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale, giacché quelle indicazioni hanno, più semplicemente, lo scopo di consentire agli organi della pubblica amministrazione di controllare la regolarità della fabbricazione e della collocazione del segnale e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne fissano le modalità di esercizio (cfr. Cass., Sez. Ili, 18 maggio 2000, n. 6474, in motivazione).

Questa conclusione è coerente con la natura del cartello quale mezzo di pubblicità della prescrizione in esso indicata. Le differenze del cartello stradale rispetto a quanto normativamente prescritto in tanto sono suscettibili di determinare l'illegittimità del segnale con il quale si rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, in quanto tale differenza sia tale da rendere il cartello concretamente inidoneo ad assolvere la funzione assegnatagli. Ne deriva che solo quando sussista siffatta, concreta inidoneità alla funzione propria del segnale stradale possono porsi le corrispondenti questioni dell'eventuale "disapplicazione" del provvedimento amministrativo incorporato nel segnale, ovvero della sussistenza, in capo all'autore, dell'elemento soggettivo della violazione; non certamente allorché - come nel caso di specie - venga in rilievo una differenza meramente formale, assolutamente inconferente rispetto alle funzione di rendere nota all'utente della strada la norma di condotta da osservare (cfr. Cass., Sez. I, 23 marzo 1994, n. 2763; Cass., Sez. I, 21 settembre 1998, n. 9438) .

5. - L'accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l'assorbimento del primo e del terzo mezzo.

Per effetto dell'accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al Giudice di pace di Padova che, in persona di diverso magistrato, provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Padova, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del­la I Sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il 6 marzo 2006.

Il Consigliere estensore

II Presidente

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