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Misure urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Decreto Legge 27.09.2006 n° 260 , G.U. 27.09.2006

Con il decreto legge n. 260 del 27 settembre 2006, il Governo approva le nuove norme in materia di "Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza".

 

DECRETO-LEGGE 27 settembre 2006, n.260

Misure urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(G.U. n. 225 del 27-9-2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, anche per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1
(Mantenimento in servizio di personale della Polizia di Stato)

1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di 8.650.000 euro, può autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 8.650.000 euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 settembre 2006.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Amato, Ministro dell'interno

Padoa-Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella

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