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Fuori onda: la divulgazione di intercettazione di comunicazioni è punibile

Cassazione , sez. V penale, sentenza 19.05.2005 n° 4011

 

Corte di cassazione

Sezione V penale

Sentenza 19 maggio 2005-1° febbraio 2006 n. 4011

(Presidente Foscarini; Relatore Marascai)

Osserva

Ad Antonio Ricci, responsabile della nota trasmissione televisiva Striscia la notizia, venivano contestati i reati di fraudolenta intercettazione di comunicazioni, violazione dell'art. 617 quater, comma I c.p., e di divulgazione di comunicazioni, violazione dell'art. 617 quater comma II c.p., fatti verificatisi il 21 ottobre 1996.

Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 12 aprile 2002, assolveva il Ricci dal delitto di fraudolenta intercettazione di comunicazioni ed, invece, lo condannava per quello di divulgazione delle stesse anche al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili Rai e Gianni Vattimo.

Proponevano appello le parti civili, evidentemente ai soli effetti civili, in ordine alla soluzione del reato di cui all'art. 617 quater comma I, e l'imputato per il reato per il quale vi era stata affermazione di responsabilità.

Quest'ultimo, dopo aver rilevato che il delitto di cui al comma II dell'art. 617 quater c.p., divulgazione di comunicazioni, non sussisteva nell'ipotesi di non illecita acquisizione, lamentava la violazione dell'art. 623 bis c.p. e, comunque, chiedeva riconoscersi l'esimente dell'esercizio del diritto di satira o l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 gennaio 2004, dopo aver messo in evidenza che era ravvisabile nel caso di specie una fraudolenta intercettazione e che, in ogni caso, anche nei casi in cui tale ipotesi di reato non fosse ravvisabile, come nel caso di specie il delitto di divulgazione di comunicazioni acquisite non fraudolentemente sussisterebbe ugualmente per effetto di una interpretazione letterale, logica e sistematica della norma, dal momento che quella intercettata era una comunicazione chiusa ovvero una comunicazione interna della Rai fatta su un canale ad essa riservato, e dopo aver escluso che nel caso di specie fosse ravvisabile l'esimente di cui all'art. 51 c.p., confermava la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza dei giudici di appello proponeva ricorso per cassazione Antonio Ricci, che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:

1) Inosservanza degli artt. 576 e 579 comma I c.p.p. perché la Corte di merito, nell'esaminare l'impugnazione delle parti civili, aveva erroneamente rivalutato il delitto di fraudolenta intercettazione di comunicazioni allo scopo di rigettare il primo motivo di impugnazione dell'imputato. Insomma la Corte di merito avrebbe potuto ritenere sussistente il reato di cui al comma I dell'art. 617 quater c.p., ma soltanto in via incidentale ed agli effetti civili, senza che tali valutazioni potessero produrre effetti penali. Sarebbe, quindi, ravvisabile del caso di specie una grave violazione del principio devolutivo.

2) Violazione di legge con riferimento alla ritenuta integrazione del delitto di cui all'art. 617 quater comma I c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, dal momento che tale reato era stato posto a fondamento di quello previsto dal comma II del citato articolo. Il ricorrente, inoltre, contestava le affermazioni di fatto della Corte di merito in ordine alla modalità di trasmissione e di intercettazione, sostenendo che nel caso di specie non si trattava di intercettazione, ma di captazione intercettiva.

3) Erronea applicazione dell'art. 617 quater comma II c.p. e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto, dal momento che presupposto di tale reato è l'acquisizione fraudolenta delle comunicazioni, il ricorrente per dimostrare l'assunto procedeva ad un puntuale esame letterale della norma in discussione, richiamava gli artt. 617, 617 sexies, 618 e 620 c.p. e confermava il testo dell'art. 617 c.p. del cod. pen. del 1930 con quello attuale.

4) Violazione dell'art. 623 bis c.p., comunicazione a distanza di suoni, immagini o altri dati. Tale norma, che fa riferimento a trasmissioni telefoniche, telegrafiche, informatiche o telematiche non sarebbe applicabile nel caso di specie perché si tratterebbe di una trasmissione da punto a punto. L'interpretazione dei giudici di merito renderebbe la norma in discussione incostituzionale.

5) Sussistenza nel caso di specie della scriminante del delitto di satira.

Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.

È necessario in primo luogo prendere atto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti.

Il fatto reato contestato è stato commesso il 21 ottobre 1996 ed il termine di prescrizione dello stesso è di anni sette e mesi sei ai sensi dell'art. 157 c.p. perché il delitto di cui all'art. 617 quater comma II c.p. è punito con la pena da sei mesi a quattro anni di reclusione.

Il termine prescrizionale è, pertanto, maturato il 21 aprile 2004, ovvero dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado e prima della decisione della Suprema Corte.

Dal momento che i motivi di ricorso non sono inammissibili, come meglio si dirà, e che non risulta dagli atti l'evidenza dell'estraneità ai fatti del Ricci, come emergerà dal prosieguo della motivazione, fatto quest'ultimo che imporrebbe una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129 comma II c.p., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio sul punto per essere il reato estinto per prescrizione.

Tuttavia essendo stato il Ricci condannato nei due gradi di merito per il delitto di divulgazione di comunicazioni intercettate i motivi di ricorso debbono essere valutati agli effetti civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da Antonio Ricci non sono fondati.

Certamente ha ragione il ricorrente quando precisa e ricorda quali sono i limiti dell'impugnazione della parte civile e gli effetti prodotti dalla stessa.

È indubbio, infatti, che la parte civile, fatta eccezione soltanto per i reati indicati dall'art. 577 c.p.p., possa proporre impugnazione esclusivamente agli effetti civili.

Il giudice di appello, quindi, in assenza di specifica impugnazione del PM, dovrà riesaminare la fattispecie criminosa dalla quale l'imputato sia stato assolto e valutare la sussistenza o meno del fatto soltanto per fare derivare a tale accertamento conseguenze relative al risarcimento del danno subito dalla parte civile.

Giammai il giudice di secondo grado potrà in ipotesi siffatta trarre dall'accertamento compiuto conseguenze di ordine penale.

I principi brillantemente enunciati dalla difesa dell'imputato debbono pertanto essere condivisi, ma l'affermazione degli stessi non porta alle conclusioni suggerite dal ricorrente.

In effetti era giusto e corretto che la Corte di merito rivalutasse integralmente il fatto, reato di cui all'art. 617 quater comma I c.p. dovendo, in via incidentale, essere ritenuta sia la sussistenza di tale fatto-reato, sia l'attribuibilità dello stesso all'imputato al fine di stabilire la fondatezza e l'ammontare, specialmente sotto il profilo del danno morale, della pretesa risarcitoria delle parti civili.

Ed allora una serie di considerazioni ed osservazioni dei giudici di appello, fortemente criticate dal ricorrente, si legittimano pienamente proprio perché finalizzate alla decisione sulle pretese delle parti civili.

In questa ottica i giudici di appello hanno ritenuto la sussistenza della fraudolenta intercettazione, ma hanno negato che tale fatto fosse attribuibile all'imputato Antonio Ricci e, quindi, hanno escluso il risarcimento dei danni in favore delle parti civili per la commissione di tale reato.

Impostazione corretta, quindi, dal momento che i giudici di appello non hanno tratto alcuna conseguenza penale dagli accertamenti compiuti, essendo rimasta confermata l'assoluzione del Ricci dal delitto di cui all'art. 617 quater comma I c.p. perché il fatto non sussiste.

Non è possibile, pertanto, sostenere che siano stati superati i limiti imposti al giudice di secondo grado degli artt. 576 e 597 comma I c.p.p.

Bisogna, infine, rilevare che una serie di osservazioni del ricorrente tese a dimostrare che i giudici di appello avrebbero violato il divieto di reformatio in peius non sono pertinenti; infatti la Corte di merito ha lasciato immutato il dispositivo di assoluzione del Ricci dal reato di cui all'art. 617 quater comma I c.p., mentre ha criticato, nel corso della motivazione, in vari punti la decisione del giudice di primo grado.

Ebbene il divieto della reformatio in peius, per giurisprudenza consolidata, riguarda soltanto il dispositivo della sentenza di appello e non si riferisce anche alla motivazione, la quale ben può essere meno favorevole per l'imputato (vedi Cass. 25 ott. 1999, Di Miceli, CED 220559).

Problema diverso è se ai fini della valutazione della sussistenza o meno del delitto di cui all'art. 617 quater comma II, per il quale vi era stata condanna dell'imputato in primo grado ed impugnazione dello stesso, fosse o meno consentito ai giudici di secondo grado di ritenere la sussistenza della intercettazione fraudolenta di comunicazioni o se tale aspetto fosse, invece, coperto dal giudicato in virtù dell'assoluzione dal delitto di cui al comma I dell'art. 617 quater c.p., non appellata dal PM, pronunciata in favore del Ricci in primo grado.

La questione è certamente delicata e tuttavia, tenuto conto delle espressioni letterali dell'art. 597 c.p.p. e della logica dell'istituto del divieto di reformatio in peius, si può affermare che se vi sia stata assoluzione, non impugnata dal PM, per un reato i cui elementi costituiscono elemento essenziale di altro reato contestato del cui esame sia stato investito il giudice di secondo grado, quest'ultimo non può rivalutare gli elementi del reato per il quale è stata pronunciata l'assoluzione altrimenti si viola il principio devolutivo dell'appello nonché quello del divieto di reformatio in peius.

Ma se tale intima connessione tra i due reati non sia ravvisabile, il giudice di secondo grado può certamente valutare tutti gli elementi del reato sottoposto alla sua valutazione senza alcuna limitazione, essendo la sua una cognizione piena.

Ebbene nel caso di specie i reati di cui al primo e secondo comma dell'art. 617 quater c.p. sono completamente autonomi non solo perché la oggettività giuridica è diversa, punendo il primo l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni ed il secondo la divulgazione di comunicazioni intercettate, ma anche perché possono essere diversi i soggetti responsabili delle due ipotesi di reato, essendo perseguibile per il delitto di divulgazione di comunicazioni intercettate anche chi non sia stato autore dell'intercettazione.

Le perplessità sono sorte perché il comma II dell'art. cit. precisa che va affermata la penale responsabilità di chiunque rilevi il contenuto delle comunicazioni di cui al I comma.

Si è discusso, ed ancora si discute, in dottrina e giurisprudenza se il rinvio alle comunicazioni di cui al I comma significhi semplicemente alle comunicazioni intercettate oppure alle comunicazioni fraudolentemente intercettate, le sole punibili ai sensi dell'art. 617 quater I comma c.p.

Ebbene, rinviando a successive considerazioni la soluzione di tale problema, può certamente dirsi che quello richiamato è un mero rinvio formale atto ad evitare ripetizioni letterali in due commi successivi dello stesso articolo, ma che nulla toglie alla completa autonomia delle due ipotesi di reato; trattasi, infatti, di fattispecie che prevedono, come già noto, una materialità completamente diversa, cosa essendo la intercettazione di comunicazioni ed altra cosa essendo la divulgazione delle stesse, ed autori del reato, come osservato, anche diversi, potendo essere ritenuto responsabile del delitto di divulgazione chiunque, quindi, anche chi non abbia intercettato comunicazioni o concorso nella intercettazione.

Se si tratta di due ipotesi di reato del tutto distinte ed autonome non v'è dubbio che il giudice di appello abbia la possibilità ed anzi il dovere di riesaminare e valutare tutti gli elementi costitutivi del delitto di divulgazione di comunicazioni telematiche intercettate di cui all'art. 617 quater comma II c.p.

Correttamente, quindi, il giudice di secondo grado, ha ritenuto che rientrasse nei suoi poteri verificare la fraudolenza o meno delle intercettazioni non solo agli effetti civili in relazione al delitto di cui al primo comma del citato articolo, per il quale, è bene ricordare, non vi era stata impugnazione del Pubblico Ministero, ma soltanto della parte civile, ma anche agli effetti penali con riferimento al delitto di cui al secondo comma per il quale era stata pronunciata condanna dal giudice di primo grado e vi era stata impugnazione dell'imputato.

Partendo dall'ipotesi che il delitto di cui al II comma dell'art. 617 quater c.p. fosse perseguibile soltanto nel caso di divulgazione di comunicazioni intercettate fraudolentemente, il giudice di appello ha riesaminato tale aspetto del processo concludendo per l'esistenza nel caso di specie della fraudolenta intercettazione di comunicazione; il giudice ha pertanto ritenuto ravvisabile un elemento essenziale del delitto di divulgazione di comunicazioni intercettate.

L'operazione compiuta dai giudici di appello è quindi certamente legittima e non risultano violati ne il principio devolutivo ne quello del divieto della reformatio in peius.

Quanto alla natura fraudolenta delle intercettazioni i giudici di appello hanno spiegato che la comunicazione in discussione era una comunicazione c.d. da punto a punto - c.d. comunicazione chiusa - avvenuta su un canale riservato destinato alle comunicazioni di servizio del personale Rai e che l'intercettazione della stessa era stata resa possibile soltanto con l'uso di particolari apparecchiature.

Il ricorrente ha contestato le affermazioni della Corte di appello in ordine alle modalità di trasmissione e di intercettazione delle comunicazioni, ma si tratta con tutta evidenza di censure di merito della decisione impugnata inammissibili in sede di legittimità.

Infatti la Corte di merito è pervenuta alle conclusioni indicate con motivazione logica e coerente e pertanto le relative valutazioni non sono censurabili in questa sede.

Le considerazioni esposte consentono di concludere per la infondatezza anche del secondo motivo di impugnazione.

Va anche detto, comunque, che buona parte della discussione sviluppata sul punto dalla Corte di merito appare sostanzialmente superflua.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di appello, dopo aver ritenuto fraudolenta l'intercettazione eseguita, hanno ritenuto che il rinvio contenuto nel secondo comma dell'art. 617 quater alle comunicazioni di cui al primo comma, significasse alle comunicazioni intercettate, fraudolenta o meno che fosse stata l'intercettazione.

È evidente allora che soltanto per ragioni di completezza di trattazione i giudici si sono soffermati anche sulla fraudolenza della intercettazione, accertamento comunque necessario per decidere sulla impugnazione della parte civile, ma superfluo ai fini della decisione dell'impugnazione penale.

Infatti, una volta stabilito che il delitto di divulgazione di comunicazioni doveva ritenersi sussistente in qualsiasi modo le intercettazioni fossero avvenute, non era utile, anche se non errato, come detto, discutere della fraudolenza delle intercettazioni anche a proposito del delitto di cui al secondo comma dell'articolo più volte richiamato.

Ciò detto il Collegio ritiene infondato anche il terzo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 617 quater comma II c.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto, dovendosi, a giudizio di esso ricorrente, ritenere l'acquisizione fraudolenta delle intercettazioni presupposto del reato in questione.

La tesi non è condivisibile.

Appare necessario partire da una considerazione generale: la complessa normativa prevista dagli artt. 617 e ss. c.p. mira a dare attuazione all'art. 15 della Costituzione secondo il quale la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili, salvo la limitazione derivante da atto motivato dell'Autorità Giudiziaria assunto con le garanzie previste dalla legge.

Ovviamente la tutela non può che riguardare le c.d. comunicazioni chiuse, alle quali si può accedere soltanto violando la segretezza che le tutela, e non anche quelle c.d. aperte, che per essere fatte con mezzo pubblico possono venire a conoscenza di chiunque anche senza intercettazione alcuna.

Sulla natura di comunicazione chiusa di quella di cui al presente processo si è già detto e non conviene soffermarsi ulteriormente.

Orbene se si parte da tale corretta ottica interpretativa non si può che convenire sul fatto che ciò che al legislatore essenzialmente preme è evitare che vi sia una divulgazione di comunicazioni tra privati che debbano restare segrete e che sono state, invece, intercettate.

Quindi se il prius fattuale è la condotta intercettiva di cui al primo comma dell'art. 617 quater comma I c.p., il prius logico e sistematico è costituito dalla punibilità della condotta di divulgazione delle comunicazioni intercettate di cui al secondo comma dell'art. 617 quater c.p.

Si intende dire cioè che ciò che preme al legislatore è di evitare che vengano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni c.d. chiuse destinate a rimanere segrete e delle quali l'agente sia comunque venuto a conoscenza; questa è esattamente la condotta punita dalla norma in considerazione.

Sotto tale profilo la materialità del delitto di cui al I comma del citato articolo è in un certo senso più ristretta, nel senso che il legislatore ha ragionevolmente inteso punire soltanto chi abbia intercettato una comunicazione in modo fraudolento, essendo completamente irragionevole punire chi sia venuto a conoscenza di una comunicazione in modo casuale per effetto, ad esempio, di inconvenienti ed interferenze che talvolta si verificano nei sistemi di trasmissione delle comunicazioni stesse.

Quindi non è punibile per il delitto di cui al comma I dell'articolo più volte citato chi sia venuto in possesso di comunicazioni intercettate non in modo fraudolento, ma è perseguibile ai sensi del secondo comma dell'art. 617 quater c.p. chi divulghi comunicazioni intercettate delle quali sia comunque in possesso per la semplice ragione che la divulgazione di comunicazioni intercettate c.d. chiuse non è legittima.

Una interpretazione restrittiva delle disposizioni previste dal II comma, che volesse ritenere per così dire recettizio il rinvio alle comunicazioni di cui al I comma anche della qualità della intercettazione non sarebbe ne ragionevole sotto il profilo sistematico, ne conforme alla lettera della norma.

Non si vede, infatti, quale rilievo possa avere la modalità con la quale è avvenuta l'intercettazione, quando il problema che intende risolvere il legislatore - in consonanza con l'evoluzione dell'interpretazione dell'art. 15 della Costituzione (è necessario ricordare che la norma in discussine è stata introdotta con la legge 23 dicembre 1993 n. 547) - è quello di vietare la divulgazione di comunicazioni intercettate destinate, invece, a rimanere segrete, come testimoniato dal mezzo con il quale vengono diffuse.

Siffatta conclusione è legittimata anche da una interpretazione letterale della norma dal momento che logicamente il richiamo alle comunicazioni di cui al I comma non può che riferirsi alle comunicazioni intercettate.

In tal modo il legislatore ha inteso circoscrivere il divieto di divulgazione alle comunicazioni che per poter essere conosciute, a cagione del mezzo di comunicazione utilizzato, hanno bisogno di essere intercettate - c.d. comunicazioni chiuse - mentre siffatto divieto non è previsto per le comunicazioni che per il mezzo usato possono essere legittimamente conosciute da un numero imprecisato di persone.

Insomma è lo stesso autore della comunicazione che utilizzando mezzi di comunicazione diversi - ad esempio il telefono, per le comunicazioni destinate a rimanere segrete, ed il megafono per quelle che possono essere ascoltate da chiunque - determina il regime al quale viene sottoposta la comunicazione stessa.

In conclusione il legislatore ha operato un corretto richiamo alle comunicazioni intercettate volendo giustamente circoscrivere il novero delle comunicazioni non divulgabili.

Ma l'intima connessione che si vuole ravvisare tra le due ipotesi di reato e che legittimerebbe l'interpretazione di una limitazione ancora più marcata della portata della disposizione di cui al II comma dell'art. 617 quater c.p. alle sole comunicazioni intercettate fraudolentemente resta esclusa anche da una ulteriore considerazione.

I responsabili delle due violazioni possono essere, infatti, come già rilevato, soggetti del tutto diversi, dal momento che in entrambi i casi responsabile può essere chiunque.

Quindi non si può ritenere che il secondo reato sia per così dire una escalation del primo, nel senso che una persona prima intercetta in modo fraudolento e poi divulga le comunicazioni intercettate fraudolentemente; non è così proprio per l'autonomia delle due ipotesi di reato perché il delitto di cui al comma II può essere commesso da persona del tutto diversa da quello che abbia commesso il primo.

Si noti ad esempio la profonda differenza che esiste tra la formulazione del 1930 e del 1974 e poi del 1993, parallelo ricordato anche dal ricorrente.

Ebbene nella formulazione del 1930, quando la Costituzione era ancora lontana da venire, il problema essenziale per il legislatore consisteva nel reprimere la cognizione fraudolenta di comunicazioni telegrafiche; il secondo comma puniva soltanto chi, ritenuto colpevole di cognizione fraudolenta, divulgasse, senza giusta causa e se dal fatto derivava nocumento, le sopradette comunicazioni.

Già nel 1974 ed ancor più nel 1993, l'ottica del legislatore muta profondamente e il responsabile della divulgazione è chiunque e non certo il colpevole della intercettazione e ciò a prescindere dai riferimenti alla giusta causa ed al nocumento, correttamente depennati perché non rispettosi della norma costituzionale richiamata, dal momento che il danno ormai sussiste per il semplice fatto della comunicazione illegittima.

Da tali considerazioni deriva una ulteriore ed importante conseguenza, che non è stata considerata dal ricorrente.

Mentre nella formulazione del 1930 l'intima connessione esistente tra intercettazione e divulgazione era testimoniato dal fatto che non poteva sussistere il reato di divulgazione senza una condanna per quello di intercettazione, oggi, essendo l'oggettività giuridica delle due ipotesi completamente diversa può benissimo sussistere il delitto di divulgazione di comunicazioni intercettate senza che sussista quello di intercettazione fraudolenta; ciò è proprio quanto si è verificato nel caso di specie.

Il richiamo del ricorrente alla formulazione dell'art. 617 sexies c.p. appare poi inconferente.

Tale norma punisce chiunque falsifichi o alteri il contenuto di una comunicazione.

In primo luogo si tratta di una condotta del tutto diversa da quelle finora considerate e, quindi, ogni parallelismo appare quantomeno azzardato, essendo chiaro che l'obiettivo del legislatore in questo caso è quello di garantire la genuinità delle comunicazioni e di impedire che taluno possa utilizzare comunicazioni false a proprio vantaggio.

Insomma si tratta di una cosa del tutto diversa e difficilmente comparabile.

Inoltre la struttura della norma è completamente diversa perché, ovviamente, non sono previsti due reati diversi in due commi successivi, con una disposizione di richiamo, ma è prevista una sola ipotesi di reato.

In siffatta situazione il legislatore per forza di cose ha dovuto esplicitare che il reato doveva ritenersi esistente anche con riferimento ad intercettazioni occasionali e, quindi, non fraudolente.

Da ciò non si può però desumere che quando ha voluto fare riferimento alle intercettazioni occasionali il legislatore lo ha esplicitamente detto e che, quindi, a contrario quando non aveva utilizzato tale espressione si sarebbe dovuto fare riferimento alle intercettazioni fraudolente.

Siffatta conclusione non è consentita non solo perché, come si è cercato di spiegare, la logica della norma è del tutto diversa, ma anche perché ciò che era necessario specificare nell'art. 617 sexies era possibile evitare nell'art. 617 quater comma II che consentiva il rinvio al I comma, ovvero, alle comunicazioni intercettate, ovvero a quelle chiuse che non è legittimo divulgare.

Per concludere sul punto correttamente la Corte di merito ha ritenuto che il contenuto del rinvio di cui al II comma dell'art. 617 quater c.p. concernesse soltanto le intercettazioni di comunicazioni destinate a rimanere segrete comunque acquisite.

Del pari infondato è il quarto motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha contestato l'applicabilità dell'art. 623 bis c.p. al caso di specie.

Tale norma, invero, contiene una disposizione di chiusura del sistema, con la quale vengono punite le intercettazioni di comunicazioni telefoniche, telegrafiche, telematiche e informatiche in qualsiasi modo siano trasmessi a distanza suoni, immagini o altri dati.

In effetti il legislatore in una prima fase, 1974, ha ritenuto di utilizzare una legislazione specifica ed analitica in materia che individuasse i particolari mezzi di comunicazione utilizzati.

Tale scelta ha provocato non poche difficoltà a dottrina e giurisprudenza e diverse condotte erano rimaste inspiegabilmente non punibili perché non rientranti nella formulazione letterale delle norme.

Alla fine il legislatore, per evitare inconvenienti, ha ritenuto di prevedere comunque una norma di chiusura perché la strada della legislazione analitica in materia si presentava assai ardua dal momento che è ben difficile tenere dietro al vertiginoso progresso tecnologico in materia di trasmissione di dati a distanza.

Non è ravvisabile la indeterminatezza della norma e, quindi, la sua incostituzionalità, come paventa il ricorrente, dal momento che una lettura sistematica di tutte le norme della sezione concernente i delitti contro la inviolabilità dei segreti rende evidente, come si è già detto, che i divieti di intercettazione e divulgazione concernono soltanto le comunicazioni intercettate e penalmente rilevanti che sono quelle chiuse, ovvero quelle destinate, per il mezzo di comunicazione prescelto, a restare segrete.

Il legislatore, quindi, ha soltanto abbandonato un modello classificatorio ed analitico di legiferare ed ha inteso proteggere, con la introduzione dell'art. 623 bis c.p. tutti i mezzi di comunicazione a distanza di suoni, immagini ed altri dati.

Interpretata in tal modo la norma non solo non presenta caratteri di indeterminatezza, dal momento che costruisce un reato a forma libera assai comune nella nostra legislazione penale, ma non porta nemmeno nuovi argomenti alla tesi sostenuta dal ricorrente che soltanto le comunicazioni frutto di intercettazione fraudolenta non siano divulgabili.

Sul punto non conviene insistere essendo sufficiente un rinvio a quanto già detto a proposito della infondatezza del terzo motivo di impugnazione.

Infine infondato è anche il quinto ed ultimo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha sostenuto che fosse ravvisabile nel caso di specie l'esercizio del diritto di satira e, quindi, la esimente di cui all'art. 51 c.p.

Non v'è dubbio alcuno che l'esercizio del diritto di cronaca, di critica e di satira debba essere riconosciuto nel modo più ampio possibile non solo perché tali diritti trovano il loro presupposto in una fondamentale norma costituzionale, art. 21 della Costituzione, che stabilisce il diritto dei cittadini alla libera manifestazione del pensiero, ma anche perché è un fondamentale diritto dei cittadini quello di essere informati di quanto accade nel modo più ampio e completo possibile e con il mezzo più incisivo scelto dal comunicatore.

Nel caso di specie, però, l'esercizio del diritto di satira è malamente invocato.

Infatti in questo processo non si discute una notizia diffamatoria diffusa coperta dalla scriminante in discussione, ma si discute della divulgazione illegittima di comunicazioni intercettate non perché in sé diffamatorie, ma perché carpite in modo fraudolento o perché, pur lecitamente acquisite, non potevano essere divulgate.

Quindi appare un fuor d'opera discutere della sussistenza o meno dei requisiti necessari per il riconoscimento della esimente in parola, ovvero, della verità della notizia, dell'interesse pubblico alla sua diffusione e della continenza espressiva.

Il divieto di divulgazione di comunicazioni intercettate, infatti, trova il suo presupposto in un'altra norma costituzionale di primaria importanza quale è quella di cui all'art. 15 della Costituzione.

Si tratta, quindi, di due diritti - diritto alla segretezza delle comunicazioni e diritto alla libera manifestazione del pensiero - di rango costituzionale che vanno opportunamente coordinati e rispettati.

Cosicché appare logico ritenere che l'esercizio del delitto di satira agisca, rendendolo penalmente non punibile, sul contenuto della comunicazione diffusa che sia in sé diffamatoria, ma che non possa rendere non punibile la precedente attività di acquisizione fraudolenta di comunicazioni o di divulgazione illegittima, nel senso dinanzi indicato, delle comunicazioni intercettate e penalmente protette, quelle c.d. chiuse.

Per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Il ricorso del Ricci deve, invece, essere rigettato agli effetti delle statuizioni civili.

Il ricorrente deve essere, pertanto condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile Rai, spese che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti delle statuizioni civili.

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