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Assegno divorzio: revisione e miglioramento delle condizioni economiche

Cassazione , sez. I civile, sentenza 23.08.2006 n° 18367

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 23 agosto 2006, n. 18367

(Presidente M. G. Luccioli, Relatore A. Giusti)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Il Tribunale di Modena, con decreto in data 18 dicembre 2002, in accoglimento del ricorso proposto da G. DN. M. nei confronti di A. A. L. per la revisione delle condizioni economiche del divorzio ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, dispose che l'ex marito non fosse più tenuto a corrispondere in favore dell'A. l'assegno postmatrimoniale, stabilito in lire 500.000 mensili nella sentenza in data 24 aprile 1989 di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale dichiarò altresì inammissibile in detto procedimento la domanda riconvenzionale di riconoscimento, in favore dell'ex moglie, del diritto alla quota parte del trattamento di fine rapporto spettante all'ex marito.

2. - La Corte d'appello di Bologna, con decreto in data 1° aprile 2003, respinse il reclamo dell'A..

2.1. - Quanto al capo relativo all'azzeramento dell'assegno di divorzio, la Corte territoriale sottolineò, al pari del primo Giudice, che, in epoca successiva al divorzio, si era verificato un aumento della consistenza patrimoniale della ex moglie, essendo a costei pervenute in successione ereditaria la piena proprietà di una unità abitativa a Modena e la comproprietà di appezzamenti di terreno con fabbricati rurali (a S. Polo D'Enza) nonché di altre unità immobiliari (sempre a S. Polo D'Enza e a Reggio Emilia): di talché, a fronte della sopravvenienza di detti cespiti, spettava all'A. comprovarne concretamente (e non genericamente) l'asserita inconsistenza rispetto alle risultanze catastali, non potendosi ella limitare ad invocare i peculiari caratteri di non esclusiva proprietà, di non produttività di reddito e di non libera vendita. La Corte di merito ritenne, inoltre, non privo di significato il fatto che, dopo il divorzio dall'A., al G. DN. erano nati, da una successiva unione, due figli, ora di oltre dieci anni, ciò che aveva determinato un aggravamento della condizione familiare dell'obbligato.

2.2. - Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dall'A., la Corte d'appello rilevò che l'art. 12 -bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (aggiunto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), nell'attribuire all'ex coniuge il diritto alla percentuale dell'indennità di fine rapporto che sia stata percepita dall'altro ex coniuge, non consente la liquidazione anticipata del relativo importo: sicché correttamente il Tribunale aveva ritenuto, non essendo ancora sopraggiunto il collocamento a riposo del G. DN., l'inammissibilità di detta domanda, che si risolveva nella richiesta di una non consentita condA. in futuro.

3. - Avverso il decreto della Corte d'appello di Bologna, con atto notificato il 9 luglio 2003, A. A. L. ha interposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di censura.

Ha resistito, con controricorso, G. DN. M..

La ricorrente ha depositato una memoria in prossimità dell'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo (violazione e mancata applicazione dell'art. 5, sesto e nono comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, in relazione all'art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole che la Corte territoriale si sia limitata a prendere in esame solo i sopravvenuti giustificati motivi, senza porre a confronto la situazione reddituale dei due coniugi per verificare, tanto più in una fattispecie di richiesta di cessazione della corresponsione dell'assegno stabilito in sede di divorzio, l'attuale adeguatezza o meno dei mezzi in capo all'A., e senza rilevare che il Giovarmeli DN. non aveva neppure depositato al riguardo le sue dichiarazioni dei redditi.

Il decreto impugnato avrebbe inoltre errato: (a) nell'affermare l'onere dell'A. di provare "la economica inconsistenza delle risultanze catastali, le quali, comunque, indicavano palesemente una comproprietà parziale, quindi, tali da non permettere una pronta liquidazione, come il riferimento alla causa di divisione in corso denunciava"; e (b) nell'omettere di richiedere il deposito delle dichiarazioni dei redditi o di servirsi delle indagini ispettive di cui al citato art. 5.

2. - Con il secondo motivo (violazione e mancata applicazione, in sede di esame della domanda riconvenzionale ex art. 12-bis 1. div., dell'art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale. L'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970, nel prevedere il diritto all'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge "anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza", contempla la possibilità - si sostiene - di una condanna condizionata futura, e nella specie, al momento della proposizione della riconvenzionale, l'A. era nelle condizioni richieste dalla legge (in quanto ancora titolare dell'assegno e non passata a nuove nozze) per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.

3. - Preliminarmente, vanno dichiarate inammissibili le ulteriori doglianze, attinenti alla nullità del decreto impugnato (perché deliberato prima dell'udienza collegiale di discussione, alla quale non avrebbe partecipato il pubblico ministero intervenuto in giudizio), che la ricorrente ha prospettato, per la prima volta, con la memoria illustrativa.

Difatti le memorie difensive, di cui all'art. 378 cod. proc. civ., non possono rivestire altra finalità che quella di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso e non possono, quindi, contenere nuovi motivi di impugnazione o illustrare nuove questioni (Cass., Sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4199; Cass., Sez. II, 26 agosto 2002, n. 12477).

E' esatto che con le memorie difensive possono dedursi, per la prima volta, questioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass., Sez. II, 20 novembre 2002, n. 16345).

Ma quella denunciata non è questione rilevabile d'ufficio: a parte il fatto che il vizio denunciato risulterebbe, nella specie, non dal testo del provvedimento impugnato, ma soltanto dal verbale di data 7 marzo 2003 prodotto unitamente alla memoria, è assorbente la considerazione che la nullità del decreto impugnato non può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità (né può essere, quindi, ivi utilmente dedotta con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.), ma può essere dichiarata solo in quanto abbia formato oggetto di specifico motivo di censura, dovendo essere fatta valere, conformemente al principio di cui all'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., nei limiti e secondo le regole proprie del ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. III, 23 giugno 1997, n. 5575).

4. - Passando all'esame del ricorso, il primo motivo è fondato.

4.1. - L ' art. 9, comma 1, della legge 1 ° dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74) , nel consentire la revisione in ogni tempo delle statuizioni giudiziali in materia di assegno di divorzio allorché sopravvengano "giustificati motivi", rende palese come dette disposizioni - secondo una regola comune alle pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione al soggetto obbligato di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo - siano adottate rebus sic stantibus, rimanendo suscettive di modifica a fronte di successive variazioni della situazione di fatto posta a fondamento della decisione.

La natura dei "giustificati motivi" che legittimano la revisione delle disposizioni sull'assegno post-matrimoniale - e che possono giocare sia nella direzione dell'aumento o della diminuzione del relativo importo, sia in quella del riconoscimento ex novo dell'assegno o della integrale soppressione di quello già concesso - va d'altra parte identificata tenendo conto della funzione assistenziale propria del contributo di cui si discute, volto ad assicurare all'ex coniuge, che risulti privo di mezzi adeguati e non sia in grado dì procurarseli per ragioni oggettive, il mantenimento di un determinato tenore di vita, sulla base di una valutazione comparativa della situazione delle parti ed in proporzione alle sostanze dell'obbligato.

In tale prospettiva, costituiscono, dunque, "giustificati motivi" di revisione i mutamenti delle condizioni economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi, che - all'esito di una rinnovata valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti (Cass., Sez. I, 21 giugno 1995, n. 6974; Cass., Sez. I, 29 agosto 1998, n. 8654; Cass., Sez. I, 28 agosto 1999, n. 9056; Cass., Sez. I, 4 settembre 2004, n. 17895) - si presentino oggettivamente idonei ad alterare l'equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio (Cass., Sez. I, 26 novembre 1998, n. 12010; Cass., Sez. I, 11 marzo 2006, n. 5378), essendo demandata al giudice una valutazione - non certo meccanicisticamente aritmetica, ma colorata di insopprimibili esigenze equitative - che assuma comunque ad oggetto la nuova serie effettuale, a parametro di raffronto il precedente assetto degli interessi economici, ed a criterio di commisurazione dell'entità della revisione la portata o la dimensione attuali dell'obbligo assistenziale (Cass., Sez. I, 1° giugno 1993, n. 11326).

Pertanto il giudice, al fine di riconoscere un giustificato motivo di revisione suscettibile di condurre, com'è questione nella specie, alla integrale soppressione del diritto all'assegno postmatrimoniale, deve non solo accertare l'effettività dei suddetti mutamenti, ma anche verificare l'instaurarsi di una nuova situazione, tale per cui l'ex coniuge, già titolare del diritto all'assegno, abbia acquistato la disponibilità di "mezzi adeguati", ossia idonei a renderlo autonomamente capace, senza necessità di integrazioni ad opera dell'obbligato, di raggiungere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.

Nel caso in esame il decreto impugnato non si è attenuto ai suddetti principi.

Da un lato la Corte di merito ha, sì, correttamente ritenuto che, nel giudizio rivolto a rivedere le statuizioni dirette a realizzare l'equilibrio delle sfere economiche dei divorziati, l'accrescimento del patrimonio immobiliare della A., in esito ad acquisti mortis causa intervenuti successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituisse una circostanza perturbatrice di quell'assetto, essendo noto che anche il patrimonio immobiliare, sia esso in proprietà esclusiva o in comproprietà, è un indice delle condizioni economiche del soggetto, da valutare ai fini del giudizio sulla adeguatezza dei mezzi a sua disposizione.

Ma - ed in ciò il decreto impugnato non sfugge alla censura della ricorrente - la Corte territoriale ha preso isolatamente in considerazione il miglioramento della situazione economica della titolare dell'assegno, ed ha attribuito ad esso una valenza automaticamente estintiva del diritto alla solidarietà postconiugale, senza compiere alcuna valutazione in ordine all'idoneità di detto mutamento ad alterare l'assetto di interessi che faceva da sfondo, e da risultato, al precedente provvedimento sull'assegno divorzile, fino al punto dell'eliminazione totale dello "stato di bisogno", inteso come capacità dell'ex moglie beneficiaria di garantirsi autonomamente l'anteriore livello esistenziale.

In tal modo, la Corte felsinea, con il limitarsi ad una considerazione irrelata del miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario, non si è data carico di valutare se, per effetto di esso, risultasse dimostrata la cessazione del presupposto, fissato dall'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, sul quale si fondava il riconoscimento del diritto dell'A. al contributo economico.

Per altro verso, la Corte territoriale, nel dare rilievo ai sopravvenuti oneri ai quali il G. DN. era tenuto in conseguenza della nascita di due figli, ora di dieci anni, generati dalla nuova unione, ha omesso qualsiasi seria analisi sull'ammontare complessivo dei redditi e delle disponibilità patrimoniali dell'obbligato, non facendo carico all'istante di offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico-patrimoniali: analisi, questa, indipensabile (cfr. Cass., Sez. I, 9 dicembre 1993, n. 12125), ben potendo tali sopravvenuti oneri essere compensati dalla contestuale e parallela sopravvenienza di incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato configurantisi quale ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio. Con ciò, la Corte di merito ha erroneamente omesso di collocare la sopravvenienza costituita dai nuovi carichi familiari dell'obbligato in un contesto di effettivo depauperamento del di lui patrimonio. Conseguentemente, è mancata una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti con riferimento all'epoca della pronuncia di divorzio ed a quella della domanda di revisione.

5. - Il secondo motivo è infondato.

5.1. - In base all' art. 12 -bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74) , il diritto ad ottenere la quota dell'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge diviene attuale - ed è, quindi, azionabile in giudizio -nel momento in cui per l'ex coniuge sorge, con la cessazione del rapporto di lavoro, il diritto al relativo trattamento, sempre che il richiedente sia, allora, titolare di assegno di divorzio e non sia passato a nuove nozze. In questo senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte, la quale afferma che, ai fini del riconoscimento di tale diritto, "la sussistenza delle condizioni previste dalla legge va verificata allorché matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto stesso" (Cass., Sez. I, 10 febbraio 2004, n. 2466).

Con riferimento alla percentuale dell'indennità di fine rapporto, non v'è spazio, pertanto, per una sentenza di condanna condizionata prima che l'altro ex coniuge abbia maturato, con la cessazione del rapporto di lavoro, il diritto alla relativa percezione, atteso che la titolarità in concreto dell'assegno post-matrimoniale e il mancato passaggio a nuove nozze rappresentano, non semplici condizioni di erogabilità del beneficio in relazione ad un diritto già sorto, ma veri e propri elementi costitutivi (l'uno in positivo e l'altro in negativo) del diritto alla detta percentuale, i quali devono sussistere e vanno accertati allorché, con la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge, quel diritto si attualizza (Cass., Sez. Ir 23 marzo 2004, n. 5719).

Né può seguirsi la tesi, avanzata dalla ricorrente, secondo cui sarebbe lo stesso legislatore ad ammettere la possibilità, in materia, di una condanna condizionata, con la previsione, contenuta nel citato art. 12-bis, del diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto "anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza". La previsione legislativa, infatti, è rivolta, non già ad ammettere e a disciplinare la condanna condizionata al pagamento della quota parte dell'indennità, ma a delimitare l'ambito temporale del diritto del coniuge divorziato all'indennità di fine rapporto percepita dall'altro: diritto che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. I, 18 dicembre 2003, n. 19427) - sorge soltanto se l'indennità stessa sia maturata al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa.

6. - Per effetto dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, il decreto va cassato in parte qua, e la causa deve essere rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bologna, che, in diversa composizione, la deciderà uniformandosi ai seguenti principi di diritto:

«In tema di revisione dell'assegno di divorzio, allorché a fondamento dell'istanza dell'ex coniuge obbligato, rivolta ad ottenere la totale soppressione del diritto al contributo economico, sia dedotto il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge beneficiario (nella specie dipendente dall'acquisto per successione ereditaria della proprietà e della comproprietà di beni immobili), il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, non può limitarsi a considerare isolatamente detto miglioramento, attribuendo ad esso una valenza automaticamente estintiva della solidarietà postconiugale, ma - assumendo a parametro l'assetto di interessi che faceva da sfondo, e da risultato, al precedente provvedimento sull'assegno divorzile - deve verificare se l'ex coniuge, titolare del diritto all'assegno, abbia acquistato, per effetto di quel miglioramento, la disponibilità di "mezzi adeguati", ossia idonei a renderlo autonomamente capace, senza necessità di integrazioni ad opera dell'obbligato, di raggiungere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio».

Inoltre, «Ove, a sostegno della richiesta di revisione dell'assegno di divorzio siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato (derivanti, nella specie, dalla nascita di due figli, generati dalla successiva unione), il giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, facendo carico all'istante - in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti - di offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico-patrimoniali».

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa, in relazione alla censura accolta, il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 19 giugno 2006.

Il Consigliere estensore.

Il Presidente.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2006.

 

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