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Area vincolata: condonabilità cambio di destinazione d’uso

TAR Veneto, sez. II, sentenza 09.03.2006 n° 587

Il testo della residenza:

T.A.R. Veneto

Sezione II

Sentenza 9 marzo 2006, n. 587

(Pres. Zuballi, Est. Rovis)

(Omissis)

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che - a prescindere dalla disposizione di cui all’art. 2, II comma della LR n. 21/04, alla stregua del quale alle domande di condono presentate antecedentemente all’8.7.2004 si applica la disciplina prevista dall’art. 32 della legge n. 326/03 – l’art. 3, III comma, lett. a) della medesima LR 21/04 ha consentito – ampliando (per quanto qui interessa) la previsione contenuta nell’art. 32, XXVII comma, lett. d) della legge n. 326/03 – la sanatoria edilizia dei mutamenti di destinazione d’uso che fossero stati attuati, con o senza opere, anche successivamente all’imposizione del vincolo (nel caso di specie il vincolo paesaggistico ex lege n. 1497/39 è insistente su tutto il territorio della laguna veneziana giusta D.M. 1.8.1985 che, ancorché annullato (per asserita incompetenza del Ministro) con sentenza T.A.R. Veneto n. 74/86, è stato recuperato dalla decisione del C.d.S. n. 168/93, che ha chiarito come il potere di sottoposizione a tutela delle c.d. bellezze di insieme spetti in via autonoma e concorrente anche allo Stato, oltre che alle Regioni a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 616/77, purché, però, la nuova destinazione sia residenziale e, ovviamente, conforme alla vigente disciplina urbanistica;

che, nel caso di specie, la (nuova) destinazione dell’edificio che il ricorrente chiede di condonare è (non già residenziale, ma) alberghiera e contrasta, inoltre, per ragioni connesse con la sua stessa strutturazione (enucleate nel provvedimento impugnato), con la scheda 4 e con l’art. 21.5 delle NTA della VPRG per la città antica;

che, quindi, il ricorso è infondato.

Che le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensati;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell’8 marzo 2006.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 9 marzo 2006

 

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