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Cambiali: il possesso da parte del debitore dimostra l'avvenuto pagamento

Cambiali: il possesso da parte del debitore dimostra l'avvenuto pagamento

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 7 aprile - 3 giugno 2010, n. 13462

(Presidente Carnevale - Relatore Bernabai)

Svolgimento del processo

Su ricorso dell’E. s.r.l. il presidente del Tribunale di Parma, con decreto emesso il 2 gennaio 1995, dichiarava l’ammortamento di tre vaglia cambiari, di cui due per l’importo di Lit. 7 milioni ciascuno e il terzo per Lit. 3 milioni, contestualmente meglio descritti, rilasciati dal sig. L A., a titolo di residuo prezzo del contratto di vendita di un’azienda di ristorante-pianobar, denominata“Il Terrazzo, stipulato l’1 febbraio 1991: vaglia, andati smarriti, secondo la società prenditrice,“probabilmente in occasione delle operazioni di sconto effettuate presso il credito romagnolo di Parma.

Avverso il provvedimento proponeva opposizione il L. con atto di citazione notificato il 9 giugno 1995, eccependo di aver pagato la somma complessiva di Lit. 17 milioni portata dai predetti titoli di credito anteriormente alla loro data di scadenza: come dimostrato dalla loro riconsegna, con sottoscrizione per quietanza dell’amministratore unico dell’E. s.r.l., sig. G. P..

Dopo la costituzione dell’E. s.r.l., che resisteva all’opposizione, veniva ammessa ed espletata prova per interrogatorio formale e testi, hinc et inde dedotta.

Con sentenza 25 ottobre 2001 il Tribunale di Parma rigettava l’opposizione del L..

In accoglimento del successivo gravame, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza 17 marzo 2004, accoglieva invece l’opposizione al decreto di ammortamento e per l’effetto dichiarava l’inesistenza del credito cambiario, con condanna dell’E. s.r.l. alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivava

- che a favore della tesi dell’opponente giovava non solo il rilievo del possesso in originale dei tre vaglia cambiari, oggetto del decreto di ammortamento, ma soprattutto la sottoscrizione per quietanza apposta sul loro retro dal legale rappresentante dell’E. s.r.l.;
- che tale firma, ictu oculi identica a quella vergata in calce alla procura alla lite, non poteva avere alcun diverso significato - né di girata in bianco, né di cessione del credito, e neppure di pagamento con surrogazione - in carenza della spendita del nome della società rappresentata;
- che, per contro, le prove testimoniali valorizzate dal giudice di primo grado sulle ragioni, diverse dal pagamento, del possesso dei titoli cambiari ottenuto dal debitore facevano riferimento solo in via ipotetica e congetturale a circostanze di fatto non conosciute direttamente dai testi.

Avverso la sentenza , non notificata, l’E. s.r.l. proponeva ricorso per cassazione articolato in sei motivi e notificato il 12 aprile 2005.

Deduceva

1) la violazione degli articoli 342 e 346 cod. proc. civ. perché il L., nell’atto di appello, aveva dedotto un unico motivo riconducibile all’erronea e distorta valutazione delle deposizioni dei testimoni, senza alcun riferimento, neanche implicito, alla firma apposta in calce alle tre cambiali con valore di quietanza: eccezione, sollevata solo nell’atto introduttivo in primo grado e non più riproposta in sede di gravame, con effetto di rinuncia;
2) la violazione del combinato disposto dell’art. 1388 e dell’art. 1199 cod. civile, perché l’assenza della spendita della denominazione sociale impediva di riferire all’E. s.r.l. la sottoscrizione apposta sulle cambiali, con efficacia di quietanza;
3) il vizio di motivazione sulla ritenuta imputazione alla società venditrice della firma in calce alle cambiali;
4) l’illogicità della motivazione nel qualificare come quietanza la predetta firma, nonostante le si fosse contestualmente negato valore di girata o di cessione del credito in difetto di contemplatio domini;,
5) il vizio di motivazione in ordine all’accertamento del valore di quietanza, illogicamente desunto per esclusione da talune possibili qualificazioni alternative;
6) il vizio di motivazione nella valutazione delle risultanze istruttorie e in particolare della prova testimoniale.

L’intimato L. non svolgeva attività difensiva.

All’udienza del 7 aprile 2010 il Procuratore generale ed il difensore precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce laviolazione degli articoli 342 e 346 cod. proc. civ..

Il motivo è infondato.

L’opposizione all’ammortamento svolta dal L. si compendia nell’eccezione di pagamento dei tre vaglia cambiari. Il possesso dei titoli e la sottoscrizione sul loro verso, del legale rappresentante della società prenditrice sono allegati, nell’atto di opposizione, come prova presuntiva della predetta eccezione.

In primo grado, il Tribunale di Parma ha ritenuto superata la presunzione juris tantum sulla scorta di deposizioni testimoniali che avrebbero giustificato il possesso delle cambiali da parte dell’obbligato per ragioni diverse dall’avvenuto adempimento. Nel contestare, in sede di gravame, la valenza probatoria di tali deposizioni, il L. ha implicitamente mantenuto ferma l’eccezione di pagamento, con il corredo probatorio, di natura presuntiva, inizialmente prospettato: senza il quale la stessa rilevanza della prova contraria valorizzata dal tribunale non avrebbe avuto ragion d’essere.

Non si tratta, dunque, di tre diverse eccezioni da riproporre a pena di decadenza (art. 346 cod. proc. civ.); bensì, di un’unica eccezione di pagamento, ritenuta infondata dal giudice di primo grado sulla base di una prova costituenda contraria - unica ratio decidendi della sentenza di primo grado - ed invece accolta dalla corte d’appello, all’esito di un giudizio svalutativo di insufficienza delle deposizioni testimoniali.

Con i motivi nn. 2-5, da trattare congiuntamente per affinità di contenuto, la ricorrente censura il vizio di motivazione nella ritenuta imputazione alla società venditrice della firma in calce alle cambiali, nonché nel qualificare come quietanza la predetta firma, nonostante le si fosse contestualmente negato valore di girata o di cessione del credito, in difetto di contemplatio domini.

Le doglianze, pur fondate in parte, sono peraltro insufficienti ad infirmare la decisione impugnata.

In linea di principio è esatto che la mancata spendita del nome della società da parte del suo legale rappresentante autore della firma sul verso delle cambiali impedisca di riferirne gli effetti - ritenuti liberatori, nella sentenza impugnata, in ragione della ritenuta natura confessoria di quietanza – all’E. s.r.l., secondo la regola ordinaria dell’imputazione formale. La stessa corte territoriale, del resto, ha rilevato tale omissione, derivandone l’esclusione del valore di girata o di cessione del credito: cosicché appare poi contraddittorio che abbia invece riconosciuto alla medesima sottoscrizione funzione di quietanza, come se quest’ultima non esigesse, a sua volta, la contemplatio domini, mediante manifestazione espressa del rapporto organico che legava il soggetto firmatario alla società creditrice.

Ciò premesso, resta però il fatto che la sentenza impugnata ha assegnato un valore probatorio solo concorrente alla sottoscrizione, ritenendo il possesso dei titoli cambiari di per sé sufficiente, in via presuntiva, a dimostrarne l’avvenuto pagamento.

La statuizione è del tutto corretta in punto di diritto.

L’indirizzo di questa corte è assolutamente fermo nel senso che il possesso, da parte del debitore, del titolo originale del credito - anche al di là della specifica rilevanza che la restituzione assume nell’ambito della disciplina dell’istituto dalla remissione, quale modo di estinzione non satisfattivo dell’obbligazione (art. 1237 cod. civ.) - costituisce fonte di una presunzione juris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore, in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento, in realtà, non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa (Cass., sez. unite, 15 Dicembre 1986 n. 7503; Cass., sez. 3, 8 novembre 2002 n. 15.700; Cass., sez. 1, 7 Dicembre 1999, n. 13.663).

Si tratta di presunzione giuridica, e non di mera praesumptio hominis ex art. 2729 cod. civ. (Cass., sez. 2, 14 Maggio 1991, n. 5397); implicitamente ribadita anche dall’art. 45, primo comma, regio decreto 14 Dicembre 1933, n.1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), che attribuisce al trattario che paga la cambiale il diritto alla sua riconsegna, con quietanza del portatore.

Al riguardo si osserva, in sede concettuale, che la natura di atto giuridico in senso stretto, e non di negozio, propria del pagamento consente, in linea di principio, il ricorso alla prova per presunzioni, senza neppure i limiti di valore di cui al combinato disposto degli articoli 2721, 2726 e 2729 cod. civile, applicabili alle presunzioni semplici, ma non a quelle legali (art. 2728, primo comma, cod. civ.).

L’osservanza della predetta regula juris emerge da più passi della motivazione, che mettono in risalto come i titoli di credito si trovassero nel possesso materiale del debitore cambiario, senza che alcuna ragione alternativa al pagamento potesse ritenersi dimostrata sulla base delle deposizioni testimoniali raccolte.

Ne consegue che la sentenza impugnata, pur dopo la correzione dell’argomentazione inesatta sopra indicata, riposa su una concorrente ratio decidendi non infirmata dalla censura della ricorrente.

Con l’ultimo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle risultanze istruttorie.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una difforme valutazione delle risultanze istruttorie, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.

La corte territoriale ha negato che le deposizioni testimoniali fossero idonee a superare la presunzione di pagamento derivante dal possesso dei titoli da parte del debitore, osservando che tale circostanza di fatto restava inesplicata in presenza di mere congetture prospettate dall’E. s.r.l.: di cui si erano fatti eco, in forza di illazioni e non per conoscenza diretta, i testi escussi.

Non senza aggiungere, per completezza di analisi, che la tesi dello smarrimento in occasione dell’operazione di sconto bancario si pone altresì in contraddizione con l’eccepita inimputabilità all’E. s.r.l. della sottoscrizione, o sigla, apposta dal suo amministratore sul retro delle cambiali.

Il ricorso è dunque infondato e dev’essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Scritto da Admin il 21 Giugno 2010 alle 17:29
 
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