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Sospensione della licenza per vendita senza scontrino

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 7 ottobre - 13 novembre 2009, n. 24012

(Presidente Lupi - Relatore Virgilio)

Ritenuto in fatto

che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stata confermata l'illegittimità del provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività commerciale emesso nei confronti di A. I. ex art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, sulla base della considerazione che l'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che la definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie;

che il contribuente non si è costituito.

Considerato in diritto

che il ricorso (che è tempestivo, essendo stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 29 maggio 2006, primo giorno non festivo successivo all'ultimo giorno utile festivo), con il quale si censura l'anzidetta ratio decidendi, è manifestamente fondato, in virtù del principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo il quale l'art. 12, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione (Cass. nn. 2439 del 2007, 25468 e 25671 del 2008);

che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza sopra citata si è formata successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.

  Scritto da Admin il 9 Dicembre 2009 alle 12:23

 
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