Semplificazione normativa - Abrogate le disposizioni legislative dal 1861 al 1969
Schema di decreto legislativo
“Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, ai sensi dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTA la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante “Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005” e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
UDITO il parere del Consiglio di Stato;
ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri in data ...:
SU PROPOSTA del Ministro per la semplificazione normativa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
“Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, ai sensi dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”
Articolo 1
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni, nell’allegato 1 del presente decreto legislativo sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore.
2. Sono altresì sottratte dall’effetto abrogativo, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell’allegato 2 al presente decreto legislativo.
3. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) per “disposizioni legislative statali” s’intendono tutte le disposizioni comprese in ogni singolo atto normativo statale con valore di legge indicato negli allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati;
b) per “pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970” s'intendono tutte le disposizioni, contenute in atti legislativi statali, la cui pubblicazione - secondo le norme vigenti in materia di pubblicazione all'epoca di ciascun atto - è avvenuta a far data dal 17 marzo 1861 fino a tutto il 31 dicembre 1969;
c) per “anche se modificate con provvedimenti successivi” s'intende che sono compresi anche gli atti legislativi statali che abbiano subìto qualsiasi modifica anche dopo il 31 dicembre 1969;
d) per “permanenza in vigore” s'intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli allegati 1 e 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base agli atti normativi che le hanno introdotte a suo tempo nell'ordinamento e alle eventuali successive modificazioni anteriori alla stessa data.
4. Ai sensi degli articoli 7, secondo comma, 8, terzo comma, e 116, primo comma, della Costituzione, le disposizioni legislative che costituiscono diretta attuazione delle stesse norme costituzionali sono comunque escluse dall'effetto abrogativo di cui all'articolo 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni.
Scritto da Admin il 18 Giugno 2009 alle 19:50- 506 Articoli Totali
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