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Affrancamento di maggiori valori emersi in occasione di operazioni straordinarie

Agenzia delle Entrate, circolare 11 giugno 2009, n. 28

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

OGGETTO: Affrancamento di maggiori valori emersi in occasione di operazioni straordinarie – (articolo 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2)

INDICE
1. PREMESSA
2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
4. MODALITA’ DI AFFRANCAMENTO
5. DECORRENZA DEGLI EFFETTI FISCALI DEL REGIME DI AFFRANCAMENTO AI SENSI DEL COMMA
6. IL REGIME DI AFFRANCAMENTO AI SENSI DEL COMMA
7. MODALITA’ DI ESERCIZIO E PERFEZIONAMENTO DELL’OPZIONE
8. COORDINAMENTO CON GLI ALTRI REGIMI
8.1 - Agevolazione spettante per le operazioni di aggregazione aziendale ex legge n. 296/2006 (cd. bonus aggregazioni)
8.2 - Affrancamento ai sensi dell’articolo 176, comma 2-ter
9. L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA AI DISALLINEAMENTI PREGRESSI E LA RILIQUIDAZIONE

 

1. PREMESSA

L’articolo 15, commi da 10 a 12, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, disciplina il regime di riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di azienda, di fusione o di scissione (di seguito “operazioni straordinarie”).

L’opzione per il descritto regime, che comporta l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES, e dell’IRAP, sui maggiori valori da riallineare, è consentita alla società avente causa in un’operazione straordinaria, vale a dire la società conferitaria, la società incorporante (o risultante dalla fusione), ovvero la società beneficiaria.

Tale regime deroga in parte, ossia per quanto espressamente previsto dai commi 10, 11 e 12 dell’articolo 15, a quello già disciplinato dall’articolo 176, comma 2-ter, del Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir) che, come noto, ha introdotto la possibilità - per la società avente causa nelle predette operazioni straordinarie - di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRES, dell’IRPEF e dell’IRAP sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, ottenendone, conseguentemente, il riconoscimento fiscale.

Per quanto non espressamente previsto dai commi da 10 a 12, la disciplina del regime di cui al citato articolo 15 trova il suo inquadramento sistematico sia nell’articolo 1, commi 46 e 47, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria per il 2008 (che ha inserito il comma 2-ter nell’articolo 176 del Tuir), sia nel relativo decreto di attuazione, emanato in data 25 luglio 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2008, sia nella prassi esistente.

Con la presente circolare si evidenziano gli aspetti normativi peculiari che distinguono il regime dell’imposta sostitutiva dal regime di affrancamento di cui all’articolo 176, comma 2-ter, rinviando alla circolare n. 57/E del 25 settembre 2008 per l’analisi delle disposizioni legislative comuni. Di quest’ultima si riprenderanno, per ragioni sistematiche, le sole determinazioni che consentono una maggiore comprensione delle specificità del nuovo regime in commento.

 

2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

Il comma 10 dell’articolo 15 dispone che i “contribuenti (...) possono assoggettare in tutto o in parte i maggiori valori (…) all’imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter..” . Nel silenzio della norma si ritiene che l’ambito soggettivo sia, per quanto detto in premessa, il medesimo di quello delineato per il regime di cui al comma 176, comma 2-ter del TUIR.

Ne consegue che tutti i soggetti che possono optare per il regime di cui all’articolo 1, commi 46 e 47 della legge finanziaria 2008 sono ammessi al regime di cui all’articolo 15, commi 10-12 del d.l. n. 185 del 2008.

Si tratta in particolare del soggetto conferitario in un’operazione di conferimento d’azienda, ex articolo 176 del TUIR, del soggetto incorporante o risultante dalla fusione in un’operazione di fusione, del soggetto beneficiario di un’operazione di scissione.

Sono ammesse al regime sia le società di persone che le società di capitali (nonché gli enti commerciali) dal momento che la legge finanziaria 2008 ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 176 del TUIR sopprimendo la condizione, prima esistente, secondo cui il soggetto conferitario dovesse rientrare fra quelli di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.

Non vi è, altresì, differenza in termini di possibilità di esercizio dell’opzione, fra soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS e soggetti che non li adottano.

 

3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

Ai sensi del comma 12 della disposizione in commento, sono affrancabili, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni straordinarie perfezionate:

- a partire dal periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31 dicembre 2007;

- entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

In linea generale, possono essere riallineati i maggiori valori iscritti su elementi o attività ricevute in occasione di operazioni straordinarie, ossia quelle provenienti dalla società conferente, incorporata, scissa ed iscritti nel bilancio rispettivamente della società conferitaria, incorporante (o risultante dalla fusione) o beneficiaria.

A tal riguardo si rileva che, con riferimento alle operazioni di fusione e scissione, l’esercizio dell’opzione è consentito solo nel caso in cui le attività su cui si vogliono iscrivere i maggiori valori facciano parte di un compendio aziendale e non costituiscano singole entità, prive di organizzazione.

Il regime di riallineamento di cui al comma 10 dell’articolo 15 del decreto in esame presenta un ambito oggettivo circoscritto a taluni beni del compendio aziendale.

In particolare, risultano affrancabili i maggiori valori iscritti relativi:

- all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali (comma 10);

- alle attività diverse da quelle indicate nell’articolo 176, comma 2-ter del TUIR, ivi inclusi i crediti (comma 11);

Con riferimento all’avviamento e ai marchi d’impresa la Relazione illustrativa al decreto ha specificato che tra di essi si deve intendere ricompresa qualsiasi immobilizzazione immateriale a vita utile indefinita.

Le attività diverse da quelle indicate nell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR includono, ad esempio, le rimanenze di magazzino, i titoli immobilizzati e non, i crediti.

Oggetto dell’affrancamento è la differenza tra il valore di iscrizione in bilancio dei descritti elementi patrimoniali ed il valore fiscalmente riconosciuto che i medesimi elementi patrimoniali avevano in capo alla società dante causa.

Più in particolare, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva va determinata facendo riferimento ai disallineamenti esistenti alla chiusura del periodo d’imposta in cui è stata realizzata l’operazione straordinaria, tra il valore civile di bilancio (al netto degli ammortamenti civilistici già operati) ed il relativo valore fiscale (al netto degli ammortamenti fiscali già dedotti).

Analoghe considerazioni valgono anche nella circostanza in cui il maggior valore attribuito riguardi non un bene preesistente presso la società dante causa ma, piuttosto, un elemento patrimoniale che emerge per effetto dell’operazione straordinaria e che sia iscritto per la prima volta nel bilancio dalla società avente causa.

In tal caso, come ovvio, la base imponibile ai fini del regime dell’imposta sostitutiva è rappresentata dall’intero valore (netto) di iscrizione in bilancio.

Come si è detto, l’ultimo periodo del comma 10 prevede la possibilità di affrancare i maggiori valori anche in relazione alle “altre attività immateriali”.

Sul punto, si evidenzia che la locuzione utilizzata dal legislatore è diversa rispetto a quella adottata dall’articolo 1, del decreto ministeriale 25 luglio 2008, attuativo della disciplina di cui all’articolo 176, comma 2-ter. In particolare, il decreto ministeriale fa riferimento ai “beni” e non alle “attività”.

Conseguentemente, la circolare n. 57/E ha escluso gli oneri pluriennali dall’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 176, comma 2-ter, poiché non costituiscono “beni”.

Di converso, nella disciplina in commento, il comma 10 in esame utilizza il termine “attività”. Sulla base del tenore letterale della richiamata disposizione si ritiene che il legislatore abbia voluto ampliare l’ambito oggettivo di applicazione del regime di affrancamento di cui al comma 10, inserendovi anche gli oneri pluriennali, ossia le spese capitalizzate in più esercizi, ammortizzabili fiscalmente ai sensi dell’articolo 108 del TUIR (ad es.

le spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento ecc.), naturalmente ove queste ultime esprimano, in occasione di operazioni straordinarie, maggiori valori iscrivibili in bilancio.

Con riferimento ai soggetti IAS adopter , inoltre, si conferma la facoltà -

di affrancare i disallineamenti relativi alle attività a vita utile definita, per le quali i principi contabili internazionali, in particolare lo IAS 38 e l’IFRS 3, prevedono l’iscrizione in bilancio, anche se trattasi di poste diverse dai beni in senso giuridico, purchè siano identificabili, sottoposte al controllo dell’impresa ed in grado di generare futuri benefici economici.

Sono così considerate attività immateriali, ad esempio, oltre a beni tradizionali come i marchi, i brevetti, le formule, ecc. anche le cd. liste clienti, o talune spese promozionali nei confronti della clientela.

Anche queste ultime tipologie di attività, iscrivibili in bilancio sulla base dei principi contabili IAS/IFRS, possono, quindi, essere oggetto di affrancamento ai sensi dell’ultimo periodo del richiamato comma 10, nonchè ai sensi del regime dell’imposta sostituiva di cui al comma 2-ter dell’art. 176 del Tuir.

 

4. MODALITA’ DI AFFRANCAMENTO

La società avente causa nelle operazioni straordinarie in argomento può affrancare i disallineamenti, in misura totale o parziale atteso che nessuna indicazione emerge dal dato normativo in merito all’obbligo di riallineare i maggiori valori per categorie omogenee. Ne consegue che, nel silenzio della nuova disciplina, si può far riferimento a quanto previsto dall’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR secondo cui le immobilizzazioni immateriali possono essere distintamente affrancate. Pertanto, ogni singolo bene o attività immateriale potrà essere autonomamente affrancato, in tutto o in parte, ed il relativo disallineamento dovrà essere distintamente indicato nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

Come accennato, nel regime in commento, analogamente a quello di cui all’articolo 176, comma 2-ter, è prevista la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, il disallineamento. In altri termini, il contribuente può affrancare anche solo una parte del disallineamento riferibile a ciascun elemento patrimoniale prescelto.A tal riguardo si chiarisce che le modalità applicative del regime di riallineamento in commento precludono al contribuente la possibilità di affrancare la residua parte del disallineamento nei periodi d’imposta successivi.

In sostanza, l’affrancamento parziale (sull’ammontare del disallineamento del bene) diventa di fatto “definitivo” perché la norma di cui all’articolo 15, comma 10, a differenza di quella dell’articolo 176, comma 2-

ter, non consente espressamente un “frazionamento” dell’opzione in due periodi d’imposta.

Al contrario, l’opzione per il riallineamento in questione dei valori fiscali ai maggiori valori civili è esercitabile “versando in un’unica soluzione l’importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione”; da ciò si desume la definitività del meccanismo di opzione.

Con riguardo alle attività affrancabili ai sensi del comma 11 - attività diverse da quelle indicate nell’articolo 176, comma 2-ter del TUIR – mediante assoggettamento a tassazione con aliquota ordinaria (base imponibile separata)

o ad imposta sostitutiva del 20 per cento (limitatamente ai maggiori valori dei crediti), l’ultimo periodo del comma 11 prevede che l’opzione possa essere esercitata “anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5 (dell’articolo 15 medesimo)”.

Il comma 5 citato disciplina il riallineamento da parte dei soggetti IAS di particolari fattispecie di divergenze di valori (quelle di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 15 ) chiarendo che il riallineamento può essere operato

“anche con riguardo a singole fattispecie”, intendendosi come tali “i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura”.

Un’interpretazione di tale ultima disposizione compatibile con il regime di affrancamento in esame porta a ritenere che il rinvio operato dal comma 11 alla fattispecie di cui al comma 5 debba essere inteso nel senso di fare riferimento al concetto di “categorie omogenee”. Ciò in quanto il comma 11 in commento si riferisce, tra l’altro, a beni fungibili e non a singoli elementi dell’attivo, autonomamente identificabili, come quelli disciplinati dal precedente comma 10.

Va, infine, osservato che il legislatore, nella redazione del comma 11, che disciplina un ambito oggettivo del regime di riallineamento diverso da quello del comma 10 e non rinvenibile nella disciplina dell’articolo 176, comma 2-ter, ha ritenuto opportuno specificare (con l’uso del termine “anche”)

la possibilità di affrancare solo singole categorie di attività e non obbligatoriamente tutte le attività diverse da quelle di cui all’articolo 176, comma 2-ter per le quali sia possibile optare per il riallineamento ai sensi del comma 11.

 

5. DECORRENZA DEGLI EFFETTI FISCALI DEL REGIME DI AFFRANCAMENTO AI SENSI DEL COMMA

Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti fiscali del regime di affrancamento ai sensi del comma 10 occorre distinguere, sia per l’avviamento e i marchi sia per le altre attività immateriali:

- il momento a partire dal quale assumono rilevanza fiscale i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva, ai fini della determinazione della plusvalenza e della minusvalenza da realizzo;

- il momento a partire dal quale assumono rilevanza fiscale i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva, ai fini dell’ammortamento.

Al riguardo, il secondo periodo del comma 10 dell’articolo 15 in esame prevede che “I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva.”

Tale disposizione va letta tenendo conto di quanto previsto dalla disciplina relativa al riallineamento di cui all’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, in merito al meccanismo del “recapture”, secondo cui, in presenza di atti di realizzo aventi ad oggetto i beni affrancati vengono revocati ab initio gli effetti fiscali temporaneamente prodottisi in virtù dell’esercizio dell’opzione.

Difatti, l’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, ultimo periodo, al riguardo, dispone che “in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79”.

Analogamente, nei confronti dei beni e delle attività riallineate ai sensi del comma 10, si ritiene operi il suddetto periodo di sorveglianza, entro il quale gli atti realizzativi aventi ad oggetto le attività medesime producono, in sostanza, il venir meno degli effetti dell’affrancamento.

Pertanto, la disposizione di cui al secondo periodo del comma 10 dell’articolo 15 assume rilievo, salvo quanto si preciserà nel prosieguo in riferimento ai crediti, esclusivamente ai fini della determinazione della plus/minusvalenza in ipotesi di realizzo delle attività oggetto di riallineamento e, di conseguenza, esclusivamente ai fini del computo della decorrenza del c.d periodo di sorveglianza.

Ne consegue che i maggiori valori fiscali assoggettati ad imposta sostitutiva rilevano, ai fini della determinazione della plus/minusvalenza da realizzo a partire dal quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione.

Con riguardo agli effetti fiscali dell’affrancamento ai fini del calcolo dell’ammortamento “per noni”, il terzo periodo del comma 10 prevede che “la deduzione di cui all’articolo 103 del Tuir e agli articoli 5,6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall’imputazione al conto economico a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva”.

In altri termini, solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui è versata l’imposta sostitutiva l’ammortamento del disallineamento relativo ai marchi o all’avviamento assoggettato ad imposta sostitutiva è deducibile fiscalmente, nella misura massima di un nono, a prescindere dalla circostanza che il medesimo elemento patrimoniale sia sottoposto (ed in quale misura) ad un processo di ammortamento ai fini civilistici.

A tal riguardo, potrebbe verificarsi che la società avente causa presenti, con riferimento al medesimo elemento patrimoniale (avviamento o marchio d’impresa), un valore fiscalmente riconosciuto “misto”, ossia, in parte assoggettato al regime d’imposta sostitutiva in esame (nei limiti del maggiore valore iscritto per effetto dell’operazione straordinaria) ed in parte assoggettato alla disciplina ordinaria di cui all’articolo 103 del Tuir (nei limiti del valore

“ereditato” dal dante causa, per effetto dell’operazione straordinaria).

In tale ultima circostanza, quindi, si dovranno idealmente separare i due “diversi” valori fiscali ed assoggettare, il primo, al processo di ammortamento fiscale “per noni” (ai sensi del regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 10) ed il secondo, al processo di ammortamento ordinario di cui all’articolo 103 del Tuir.

Valga, in merito, il seguente esempio.

Si supponga che, a seguito di un’operazione di conferimento di azienda realizzata nell’esercizio 2008, la società conferitaria abbia acquisito, tra l’altro, l’elemento patrimoniale marchio d’impresa, iscrivendo in contabilità il (maggior) valore di € 15.000.000 e che lo stesso elemento patrimoniale presentasse in capo alla società conferente un valore fiscale e contabile pari a 9.000.000 (per semplicità, si suppone che la conferente avesse acquistato il marchio nello stesso periodo d’imposta in cui si è perfezionata l’operazione).

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, la società conferitaria effettua l’ammortamento civilistico del marchio per un importo pari, ad esempio, a € 1.100.000. Ai fini fiscali l’ammortamento deducibile è pari a € 500.000 (1/18 di 9.000.000). Ciò in quanto, non è fiscalmente riconosciuto quella parte di ammortamento effettuato, sui maggiori valori iscritti in bilancio dalla società avente causa, nel periodo d’imposta in cui è stata posta in essere l’operazione straordinaria.

Per optare per il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 10 dell’articolo 15, quindi, occorre individuare la base imponibile, pari alla differenza tra il valore civile netto del marchio (€ 15.000.000 – 1.100.000 = 13.900.000) ed il relativo valore fiscale residuo (€ 9.000.000 – 500.000=8.500.000).

Tale disallineamento (€ 5.400.000) può essere affrancato con il versamento dell’imposta sostitutiva del 16 per cento da effettuarsi entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio 2008.

Ai fini del processo di ammortamento fiscale occorre, in questo caso, suddividere il valore fiscale complessivo di € 14.400.000 in due “parti ideali”:

1) Il valore fiscale del marchio “ereditato” dalla società conferente (€ 9.000.000);

2) Il maggior valore fiscale del marchio assoggettato ad imposta sostitutiva di cui al comma 10 dell’articolo 15 (€ 5.400.000).

Tale suddivisione è propedeutica ai fini del processo di ammortamento, in quanto occorrerà proseguire nell’ammortamento ordinario ai sensi dell’

articolo 103, del Tuir per esaurire il valore fiscale del marchio di cui al punto 1) mentre, per quanto concerne il valore fiscale di cui al punto 2), quest’ultimo sarà assoggettato al processo di ammortamento fiscale per noni, solo con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2009 e la relativa quota di ammortamento fiscale, a decorrere dal 2010, sarà pari a 600.000.

In schema:

...omissis...

Con riguardo, invece, alle “altre immobilizzazioni immateriali”, l’ultimo periodo del comma 10 prevede espressamente che “a partire dal medesimo periodo d’imposta (i.e. dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva) “sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico”.

Occorre, pertanto, tenere in debita considerazione le quote di ammortamento civilistico imputate in bilancio a partire dall’esercizio in cui si producono gli effetti fiscali dell’affrancamento dal momento che la quota di ammortamento imputata a conto economico rappresenta anche il limite massimo dell’importo fiscalmente ammesso in deduzione.

Atteso che, in base alla norma, il maggior valore delle altre attività immateriali si considera riconosciuto ai fini dell’ammortamento fiscalmente deducibile solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo al versamento dell’imposta sostitutiva, si osserva che l’ammortamento civilistico operato sul maggior valore iscritto in bilancio a seguito dell’operazione straordinaria già decorre dall’esercizio precedente a quello di efficacia fiscale dell’affrancamento, con la conseguenza che l’ammortamento civilistico si esaurisce prima di quello fiscale, che per espressa previsione normativa (comma 10) è consentito nel limite della quota imputata a conto economico.

A titolo esemplificativo, nel caso di un’operazione di conferimento d’azienda realizzata nel corso del periodo d’imposta 2008 e di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi (giugno 2009), fa sì che la società conferitaria ottenga – ai fini dell’ammortamento - il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio in relazione, ad esempio, ad un brevetto, solo a partire dall’inizio del periodo d’imposta 2010.

L’ammortamento civilistico del maggior valore iscritto del brevetto decorre, invece, dall’esercizio 2009. Ciò crea uno sfasamento temporale tra il processo di ammortamento civilistico e quello fiscale, dal momento che la norma riconosce la deducibilità fiscale dell’ammortamento nei limiti della quota imputata a conto economico.

Si ritiene, pertanto, che la quota residua di ammortamento deducibile fiscalmente (una volta terminato l’ammortamento civilistico) sia recuperabile in sede extracontabile attraverso variazioni fiscali in diminuzione, giustificate, in tal caso, dalla circostanza che il costo civilistico è stato imputato in precedenti esercizi.

Il c.d. periodo di sorveglianza opera anche ai fini della determinazione della plus/minusvalenza in ipotesi di realizzo delle altre attività immateriali oggetto di riallineamento; ne consegue che i maggiori valori fiscali assoggettati ad imposta sostitutiva rilevano ai predetti fini a decorrere dal quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione.

 

6. IL REGIME DI AFFRANCAMENTO AI SENSI DEL COMMA

Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare, ai sensi del comma 11 del citato articolo 15, le differenze di valore - determinate in maniera conforme a quelle di cui al descritto comma 10 - che si riferiscono ad attività diverse da quelle indicate nell’articolo 176, comma 2-ter del TUIR.

In particolare, ai sensi del comma 11 in esame, sono oggetto di affrancamento, le differenze di valore relative a quegli elementi dell’attivo dello stato patrimoniale (ad esempio, titoli immobilizzati e non, rimanenze di merci, crediti, ecc.), diversi dalle immobilizzazioni materiali e immateriali - già disciplinate dal regime dell’articolo 176, comma 2-ter - che la società avente causa iscrive nel proprio bilancio a seguito di un’operazione straordinaria e nel rispetto dei principi contabili adottati.

In tale circostanza, i maggiori valori sono assoggettati a tassazione ad aliquota ordinaria - ai fini IRES, IRPEF ed IRAP – tenendo, altresì, conto di eventuali maggiorazioni ed in maniera separata dall’imponibile complessivo.

La società avente causa, pertanto, non potrà, ad esempio, utilizzare l’imponibile assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria per compensare proprie perdite fiscali pregresse.

Diversamente, nella particolare ipotesi in cui i maggiori valori da riallineare si riferiscano alla voce di bilancio relativa ai crediti, l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 20 per cento.

Al riguardo, si ritiene che, qualora la società avente causa opti per il particolare regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 11 dell’articolo 15 non trovi applicazione la disciplina del cd. periodo di sorveglianza di cui all’articolo 176, comma 2-ter del TUIR. In tale ultima evenienza, atteso che l’affrancamento è operato ad aliquota ordinaria, in caso di realizzo dei beni oggetto di opzione il contribuente dovrebbe riliquidare ad aliquota ordinaria l’imposta dovuta, senza tener conto dei maggiori valori affrancati, salvo poi vedersi riconosciute a credito le imposte versate in eguale misura per effetto del riallineamento.

Sulla base di un’interpretazione sistematica delle disposizioni in argomento, il comma 11 è escluso tout court dall’ambito applicativo delle previsioni in ordine al periodo di sorveglianza, ancorchè il medesimo comma includa anche il riallineamento dei crediti, prevedendone, come si è detto, la tassazione con imposta sostitutiva del 20 per cento.

Relativamente ai crediti, si osserva che il riconoscimento fiscale ai sensi del secondo periodo del comma 10, opera non solo ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze da realizzo ma anche in relazione alle eventuali rettifiche di valore.

 

7. MODALITA’ DI ESERCIZIO E PERFEZIONAMENTO DELL’OPZIONE

Il regime di affrancamento in esame prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP nella misura del 16 per cento (ovvero del 20 per cento, in relazione ai crediti), da versare obbligatoriamente in un’unica soluzione, entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione straordinaria.

Con il versamento dell’imposta sostitutiva si perfeziona, quindi, l’esercizio dell’opzione .

In analogia a quanto previsto in relazione al versamento dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 176, comma 2-ter, il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato anche mediante l’istituto della compensazione con crediti relativi ad altre imposte (nei limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388) o entro il trentesimo giorno successivo a quello ordinario di scadenza, previa corresponsione della maggiorazione dello 0,40 per cento dell’importo dovuto.

Analoghe considerazioni valgono con riguardo all’affrancamento ad aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, dell’Ires, Irpef e Irap, ai sensi del comma 11, da assolvere, in un’unica soluzione, separatamente dall’imponibile complessivo ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori relativi alle attività diverse da quelle indicate nell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR (esclusi i crediti).

In ultimo, occorre precisare che anche nel regime dell’imposta sostituiva in commento trova applicazione la disposizione di cui al comma 9 dell’articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 secondo cui “Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi”.

 

8. COORDINAMENTO CON GLI ALTRI REGIMI

8.1 - Agevolazione spettante per le operazioni di aggregazione aziendale ex legge n. 296/2006 (cd. bonus aggregazioni)

In merito al coordinamento della disciplina del cd. bonus aggregazioni ex lege n. 296 del 2006 (vale a dire il riconoscimento fiscale gratuito – per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro - del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto della imputazione in bilancio, secondo corretti principi contabili, del disavanzo da concambio per le operazioni di fusione e di scissione; del riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori dei beni strumentali, materiali e immateriali e/o dell’avviamento, emergenti a seguito di conferimento) con il regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 15, commi 10, 11 e 12, si ritengono applicabili le indicazioni già fornite con la circolare 25 settembre 2008, n. 57/E in relazione al rapporto tra il regime del cui al cd. bonus aggregazioni e quello di cui all’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR.

Nella sopra citata circolare n. 57/E del 2008 è stato, in merito, chiarito che, in relazione alla medesima operazione di aggregazione, il contribuente può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui residui maggiori valori eventualmente presenti in bilancio e non riconosciuti fiscalmente, ai sensi della disciplina del bonus aggregazioni, in quanto eccedenti il limite di 5 milioni di euro.

Nella predetta circolare, è stato inoltre chiarito che, nella diversa ipotesi in cui l’opzione per il regime di imposizione sostitutiva di cui all’articolo 176, comma 2-ter, riguardi una successiva operazione straordinaria, posta in essere dal medesimo soggetto che ha già fruito del beneficio del bonus aggregazioni, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è ugualmente ammessa. In tal caso, per individuare gli importi da riallineare occorre, tuttavia, tenere presente che i maggiori valori riconosciuti per effetto del bonus aggregazioni devono intendersi definitivi - e, pertanto, si possono considerare compresi nell’ultimo valore fiscale dei beni da riallineare - solo se è decorso il “periodo di sorveglianza” (della durata di quattro periodi di imposta) previsto dalla specifica clausola antielusiva contenuta nella disciplina del bonus o, nella diversa ipotesi di perfezionamento di un’operazione entro il c.d. periodo di sorveglianza, se il contribuente ha ottenuto la disapplicazione della stessa tramite interpello preventivo presentato ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973.

8.2 - Affrancamento ai sensi dell’articolo 176, comma 2-ter

In merito al coordinamento del regime di affrancamento in esame con il regime di cui all’articolo 176, comma 2-ter del TUIR, si osserva che è possibile anzitutto optare per i due regimi di affrancamento - nello stesso periodo d’imposta ed in relazione ad una medesima operazione straordinaria – con riguardo ai disallineamenti riferiti a due singole e differenti attività.

Con riferimento alle operazioni perfezionate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, inoltre, è consentito affrancare il disallineamento riferito ad un medesimo bene optando dapprima per la disciplina dell’articolo 15, comma 10, d.l. n. 185 del 2008, con riferimento al periodo in cui è posta in essere l’operazione e, nel periodo di imposta successivo, per la disciplina di cui all’articolo 176, comma 2-ter del TUIR. In tal caso il contribuente, nel periodo d’imposta successivo a quello di opzione ai sensi del comma 10, ai fini dell’individuazione dell’aliquota progressiva per scaglioni da applicare ai disallineamenti residui ai sensi dell’articolo 176, comma 2-ter non terrà conto dei valori già affrancati.

In relazione alle operazioni già perfezionate, entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, è, altresì, consentita, anche in relazione al medesimo bene per cui si è già optato per l’affrancamento parziale del maggior valore ai sensi dell’articolo 176, comma 2-ter del TUIR, la possibilità di affrancare la residua parte di maggior valore, ai sensi del regime di cui all’articolo 15, comma 10, d.l. n. 185 del 2008, senza che ciò comporti la riliquidazione dell’imposta e la decadenza dal regime di cui all’articolo 176, comma 2-ter del TUIR.

Si ritiene, infine, che non sia possibile affrancare il disallineamento di un medesimo bene o attività, optando - nello stesso periodo d’imposta ed in relazione ad una medesima operazione straordinaria - per il riallineamento di una quota del maggior valore con il regime di cui all’articolo 176, comma 2-ter del TUIR e, contestualmente, per la residua quota di maggior valore, con il regime di cui al comma 10, o viceversa.

 

9. L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA AI DISALLINEAMENTI PREGRESSI E LA RILIQUIDAZIONE

Il comma 12 del citato articolo 15 dispone, infine, che il regime dell’imposta sostitutiva di cui ai precedenti commi 10 e 11 può trovare applicazione con riferimento alle operazioni straordinarie effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonché, a quelle effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Con riguardo ai soggetti che hanno applicato il regime dell’imposta sostitutiva, di cui all’articolo 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007 è prevista la possibilità per i medesimi di “passare” ai descritti regimi di affrancamento di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo in commento.

In tal caso, il contribuente dovrà determinare l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento, ai sensi dei commi 10 e 11 dell’articolo 15 citati, al netto dell’imposta sostitutiva effettivamente versata per affrancare il disallineamento di cui al citato comma 47 della legge n. 244 del 2007.

Il predetto importo deve essere necessariamente corrisposto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Qualora il contribuente scelga di cambiare regime solo in relazione ad alcuni elementi già affrancati ai sensi dell’articolo 176, comma 2-ter , dovrà procedere a rideterminare l’imposta sostitutiva, ai sensi di tale ultima disposizione, con riferimento agli altri elementi che residuano. In particolare, l’ammontare dell’imposta, di cui al citato articolo 176, comma 2-ter, del TUIR deve essere determinato, senza tener conto, - ai fini dello scaglione utile per l’aliquota marginale di riferimento - dei disallineamenti da affrancare ai sensi del comma 10 (o, in alternativa, al comma 11).

Al riguardo valga il seguente esempio:

La società conferitaria ha optato per il regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 176, comma 2-ter, affrancando i disallineamenti al 31 dicembre 2007 relativi agli elementi patrimoniali indicati nel seguente schema.

Elementi patrimoniali

Disallineamento

Imposta sostitutiva

Avviamento

6.000.000

 

Immobilizzazione A

3.000.000

 
     

Totale disallineamento

9.000.000

1.160.000


Per il perfezionamento dell’opzione è stata gia versata la prima rata nel corso del 2008, il cui importo, come noto, corrisponde al 30 per cento dell’imposta sostitutiva (quindi, € 348.000).

Qualora il contribuente - con riferimento al solo elemento patrimoniale denominato avviamento - intenda optare per il diverso regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 10 dell’articolo 15, dovrà procedere a riliquidare l’imposta sostituiva dovuta ai sensi del comma 12 del citato articolo 15.

- Applicazione dell’imposta sostitutiva ex articolo 15, comma 10, del d.l 185/2008 Il maggior valore dell’avviamento esistente al 1° gennaio 2009, da assoggettare ad imposta sostitutiva ex articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185, è pari a 5.666.667, che deriva dal valore fiscale originario di 6.000.000, al netto dell’ammortamento effettuato nel 2008 e fiscalmente riconosciuto per effetto dell’affrancamento operato ai sensi dell’articolo 176, comma 2-ter, pari a 1/18 di 6.000.000 = 333.333.

Pertanto, il valore fiscale dell’avviamento si divide idealmente in due:

- 333.333, riallineato ai sensi dell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR

- 5.666.667, riallineato ai sensi dell’articolo 15, comma 10, del d.l. n. 185 del 2008.

L’aliquota del 16 per cento si applica, quindi, solo ad un disallineamento di 5.666.667, inferiore a quello iniziale (6.000.000).

Su tale disallineamento, pari a 5.666.667, assoggettato ad imposta sostitutiva, potrà essere effettuato l’ammortamento fiscale in misura non superiore ad un nono, a decorrere dal 2010.

- Rideterminazione dell’imposta sostitutiva ex articolo 176, comma 2-ter del TUIR Sul maggior valore fiscale originario di 3.000.000 dell’immobile e sulla quota di ammortamento fiscalmente riconosciuto operato sul maggior valore dell’avviamento al 31.12.2008, pari a euro 333.333, occorre riliquidare l’imposta sostitutiva, di cui all’articolo 176, comma 2-ter, partendo dal primo scaglione.

Il disallineamento da assoggettare ad imposta sostitutiva è pari a euro 3.333.333 e rientra nel primo scaglione. L’imposta sostitutiva dovuta con l’aliquota del 12 per cento è pari a euro 400.000. Occorrerà anche rimodulare il piano rateale precedente.

In schema, nella quarta colonna, le nuove rate dovute a fronte della riliquidazione:

  Di cui quota avviamento Di cui immobile
+
Quota amm.avviamento

In schema, nella quarta colonna, le nuove rate dovute a fronte della riliquidazione:

   

Di cui quota avviamento

Di cui immobile
+
Quota amm.avviamento

Imposta totale

1.160.000

760.000

400.000

       

1° rata

348.000

228.000 già versata

120.000 già versata

2° rata

464.000

304.000 non dovuta

160.000 ancora dovuta + int. 2,5%

3° rata

348.000

228.000 non dovuta

120.000 ancora dovuta + int. 2,5%

- Imposta da versare ex articolo 15, comma 12, del D.L. n. 185

Imposta sostitutiva dovuta 16 per cento di 5.666.667 (6.000.000 – 333.333) = 906.666

Imposta già versata (228.000)

Imposta residua da versare entro il 16.06.2009: 678.000

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

  Scritto da Admin il 18 Giugno 2009 alle 19:33

 
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