MondoBlu by Megghy.com

Legittimo il licenziamento per sottrazione merce

Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 30.03.2009 n° 7705

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 25 febbraio - 30 marzo 2009, n. 7705

(Presidente Ravagnani - Relatore Mammone)

Svolgimento del processo

Z. P. si rivolse al giudice del lavoro di Siracusa impugnando il licenziamento irrogatogli dalla Smafin s.r.l. per aver sottratto merce dai locali del supermercato Cityper di Lentini ove svolgeva mansioni di addetto alla vendita.

Rigettata la domanda, il lavoratore propose appello in punto di mancata affissione del codice disciplinare, di carenza di prova circa la sottrazione della merce e di sproporzione tra comportamento e sanzione irrogata.

Con sentenza 11.11.04-15.07.05 la Corte di appello di Catania, rigettava l'appello rilevando che: a) in considerazione del fatto addebitato, costituente illecito penale, non si poneva questione di affissione del codice disciplinare; b) le prove assunte non lasciavano dubbi circa la sottrazione della merce; c) la circostanza che il danno fosse per il datore di modesta entità non impediva che il comportamento per le sue modalità e per le mansioni assegnate avesse procurato la cessazione dell'elemento fiduciario nell'ambito del rapporto.

Proponeva ricorso per cassazione lo Z. deducendo due motivi: a) carenza di motivazione circa la sussistenza del comportamento contestato, in ragione dell'apprezzamento dato dalla Corte alle dichiarazioni del lavoratore così come riferite dai testi assunti; c) violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., 3 della l. 604/66, nonché carenza di motivazione per l'insufficiente indagine compiuta dal giudice di merito circa l'elemento determinante del comportamento contestato, ai fini di accertare l'effettiva proporzione della sanzione irrogata.

Si difendeva con controricorso la soc. SMA p.a., subentrata alla Smafin s.r.l.

Ravvisandone i presupposti, il Procuratore generale chiedeva che il ricorso fosse trattato in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., presentando le conclusioni indicate in epigrafe.

Il ricorso è stato trattato in data odierna, previa comunicazione ai procuratori costituiti delle conclusioni e dell'avviso di convocazione. La controricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, parte ricorrente, pur deducendo la carenza di motivazione, nella realtà sollecita una riconsiderazione delle prove testimoniali ed un inammissibile riesame nel merito delle risultanze istruttorie, nonostante l'analisi compiuta dal giudice di merito sia congruamente motivata e logicamente articolata. Il motivo si prospetta, pertanto, inammissibile.

Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che questa Corte ha affermato che “per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento ... occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare” (Cass. 19.8.03 n. 12161) e che l'accertamento in punto di gravità è riservato “all'apprezzamento del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione ovvero, in riferimento alle pattuizioni collettive, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale” (Cass. 11.3.04 n. 5013 e 7.4.04 n. 6823).

Nel caso di specie il giudice di merito ha proceduto a congrua ed esauriente motivazione in quanto, dopo aver valutato le modalità del comportamento e posto in risalto l'illecito impossessamento di merce di proprietà aziendale, ha messo in relazione il comportamento (sottrazione di merce di tenue valore) con le mansioni rivestite dal lavoratore (addetto alle vendite), ponendo altresì in risalto come proprio per la natura delle mansioni assegnate la circostanza della unicità della violazione non attenuasse la gravità del comportamento.

Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 30,00 per esborsi e in euro 1.500 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa. Scritto da Admin il 24 Maggio 2009 alle 13:02

 
Commenta articolo
Nessun Commento presente
Commento
Titolo Commento
Testo commento
Articoli top della categoria
Separazione coniugale, motivi,... Cassazione civile , sez. I, sentenza 07.11.2007 n° 21099 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Sentenza 17.. leggi tutto
Cambio di residenza ed... Cassazione , sez. II civile, sentenza 21.11.2006 n° 24673   CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE .. leggi tutto
 
Statistiche
  • 9 Categorie
  • 506 Articoli Totali
  • 791509 Pagine Viste
  • 1 Utenti Online