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dubbi
buonasera volevo un consiglio in merito ad una divione ereditaria...anni fa mia zia ha diviso la sua proprietà tra i due figli,in parti uguali,ora lei può ritrattare?può cambiare l'atto notarile estraniando un figlio?oppure una volta eseguito non si può cambiare nulla?grazie mille
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Buon pomeriggio Mirellina, per poterle rispondere è necessario sapere che tipo di atto ha fatto sua zia dal notaio se un testamento o una donazione.In ogni caso è bene specificare che la legge tutela in maniera particolare alcuni familiari (legittimari)ai quali deve essere comunque riconosciuta una quota di eredità prestabilita - la legittima- anche contro la volontà di chi fa testamento.Le auguro buona serata.
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salve che io sappia è donazione e non testamento ,cambia qualcosa?mia zia può riprenderselo il bene dato al figlio?grazie
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Buona sera Mirellina, visto che l’ atto stipulato è una donazione la revoca di quest’ultima è ammessa solo in due casi ossia per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli del donante.
La revoca per ingratitudine si ha quando il donatario:
1) ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il donante, il coniuge, un discendente o un ascendente di questo; ovvero abbia commesso contro di loro un fatto al quale si applicano le disposizioni sull’omicidio (es.: istigazione al suicidio di minore di anni 14), oppure li abbia denunciati infondatamente o abbia testimoniato falsamente contro di loro per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;
2) si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante, ritenendo l'ingiuria grave non solo quella prevista dall'art. 594 c.p. ma anche quando abbia trattato in maniera offensiva il donante, ne abbia offeso il decoro etc.;
3) ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui;
4) gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433 e 436 c.c..
L'azione per ottenere la revoca può essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione, ma se le causa della revoca è l'omicidio volontario del donante oppure il donatario ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.
Invece la revoca per sopravvenienza di figli del donante si ha quando :
1)vi sia la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante;
2)vi sia il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.
In questo caso l'azione può essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o discendente legittimo o della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, o, infine dell’avvenuto riconoscimento del figlio naturale. È poi possibile proporre l'azione anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione. Impedisce la proposizione o la prosecuzione dell’azione la morte del figlio o del discendente.
Le auguro una buona serata.