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Il nuovo regime fiscale delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni
( Agenzia Entrate , circolare 09.08.2004 n° 36 )
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2.2. Ambito oggettivo
L'articolo 87, comma 1, prevede che "non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli...".
Il campo di applicazione dell'esenzione si estende, oltre che alle plusvalenze relative alle azioni o quote di partecipazione, anche a quelle realizzate con riferimento:
- agli strumenti finanziari similari alle azioni, definiti dall'articolo 44 del nuovo TUIR;
- ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale o misto.
Il comma 3 dell'articolo 87 in esame, infatti, precisa che "l'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1 e 2, relativamente agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b)".
A differenza delle plusvalenze su azioni o quote di partecipazioni, le quali rilevano per l'esenzione quando siano realizzate mediante:
- cessione a titolo oneroso (articolo 86, comma 1, lettera a)) . assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (articolo 86, comma 1, lettera c)), le plusvalenze relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni (ai sensi dell'articolo 44) ed ai contratti (di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b)), sono esenti solo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso, dal momento che nel citato comma 3 dell'articolo 87 manca un esplicito rinvio al comma 3 dell'articolo 86, che illustra le modalità di calcolo della plusvalenza nell'ipotesi di realizzo mediante assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Avendo riguardo al disposto dell'articolo 9, comma 5, del TUIR, in base al quale "ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento...", si ritiene che rilevano per l'esenzione in esame anche le plusvalenze derivanti da operazioni effettuate a titolo oneroso diverse dalla cessione propriamente intesa, ma che producono i medesimi effetti giuridici, quali:
- il conferimento;
- la permuta;
- lo scambio di azioni.
Rientra tra le ipotesi di realizzo (oltre al conferimento ed alla permuta) anche l'ipotesi disciplinata dall'articolo 166, comma 1, del nuovo TUIR. Tale articolo dispone che "costituisce realizzo" - al valore normale - anche il trasferimento all'estero della sede o della residenza della società partecipante, salvo che i componenti dell'azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.

2.2.1. Partecipazioni in società ed enti
Il regime della participation exemption si applica alle operazioni di realizzo relative alle azioni e alle quote di partecipazione in:
- società di capitali (S.p.A.; S.a.p.a.; S.r.l.);
- società cooperative;
- società di mutua assicurazione;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice, comprese le società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;
- società di armamento;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, relativamente all'attività di impresa commerciale da essi esercitata, inclusi i consorzi e le associazioni non riconosciute.
Il regime di cui all'articolo 87 opera indipendentemente dalla percentuale di diritti patrimoniali o amministrativi detenuti, non essendo richiesto alcuno specifico rapporto di controllo o di collegamento con la partecipata.
In base alla esplicita esclusione operata dall'articolo 87, comma 1, l'esenzione non trova applicazione in relazione a plusvalenze realizzate sulle quote di partecipazione in società semplici ed enti ad esse equiparati, come le società di fatto che non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali e le associazioni professionali senza personalità giuridica.

2.2.2. Strumenti finanziari e contratti assimilati alle partecipazioni
L'articolo 87, comma 3, estende l'ambito di applicazione oggettivo del regime delle plusvalenze esenti anche a:
- strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 44;
- contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili di cui all'articolo 109, comma 9, lett. b).
L'estensione si giustifica in ragione della necessità di uniformare il trattamento tributario previsto per gli strumenti finanziari e per i contratti di associazione in partecipazione a quello delle partecipazioni in società ed enti, qualora, per le caratteristiche della remunerazione (totale partecipazione ai risultati dell'emittente con riferimento agli strumenti finanziari) ovvero per le caratteristiche dell'apporto (di capitale o misto con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione), sia possibile individuare una sostanziale identità di funzione economica tra gli strumenti e contratti, di cui al comma 3 dell'articolo 87, e le partecipazioni in società ed enti.
L'esenzione per le plusvalenze derivanti dal realizzo degli strumenti partecipativi citati si applica alle medesime condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 87 per le plusvalenze relative a partecipazioni in società ed enti. Ne consegue che, per applicare a tali strumenti finanziari e a tali contratti il regime delle plusvalenze esenti, occorre verificare la sussistenza dei requisiti previsti alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'articolo 87, nonchè il rispetto delle disposizioni sul realizzo della plusvalenza e sulle modalità di determinazione della stessa commentati nei successivi paragrafi della presente circolare.

2.2.2.1. Strumenti finanziari similari alle azioni
In sede di attuazione della riforma del diritto societario, il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, ha disciplinato sotto l'aspetto civilistico gli "strumenti finanziari".
Per eliminare ogni incertezza sulla qualificazione fiscale di tali strumenti finanziari, è stata introdotta nel comma 2, lett. a) dell'articolo 44 una presunzione assoluta secondo cui "si considerano similari alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi".
Tale disposizione, come specificato nella relazione governativa, è riferibile solo a titoli e strumenti finanziari diversi dai contratti indicati nel comma 1 del citato articolo 44.
Per una precisa individuazione degli strumenti finanziari similari alle azioni si rinvia al paragrafo 2.3 della circolare n. 26 del 2004.
In questa sede si ribadisce che, al fine di estendere agli strumenti finanziari il trattamento fiscale proprio delle azioni e, in particolare, il regime delle plusvalenze esenti, è comunque necessario che la remunerazione di tali strumenti finanziari sia costituita "totalmente dalla partecipazione ai risultati economici" della società emittente (o di altra appartenente al medesimo gruppo) o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.

2.2.2.2. Contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili
L'articolo 87, comma 3, estende il regime delle plusvalenze esenti anche ai contratti richiamati dall'articolo 109, comma 9, lett. b), cioè ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti di partecipazione agli utili o alle perdite di cui all'articolo 2554 del codice civile.
Anche ai fini dell'applicazione del regime delle plusvalenze esenti, tuttavia, l'assimilazione del trattamento dell'associato a quello del socio opera a condizione che l'apporto dell'associato sia costituito da solo capitale o contemporaneamente da capitale ed opere o servizi (apporto misto).
Vista la necessità di un effettivo apporto, richiesto dall'articolo 109, comma 9, lett. b), la disposizione in esame non si applica ai contratti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite dell'impresa senza il corrispettivo di un determinato apporto.

2.2.3. Casi particolari
Si analizzano di seguito alcune fattispecie particolari che riguardano:
- le azioni proprie;
- il diritto di usufrutto su azioni, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili;
- le quote di Fondi comuni d'investimento e le quote di partecipazione in SICAV;
- i contratti di pronti contro termine su titoli immobilizzati e il prestito titoli;
- i titoli emessi da non residenti.

2.2.3.1. Azioni proprie
L'articolo 82 del nuovo TUIR disciplina la cessione obbligatoria di partecipazioni sociali, disponendo che "alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86".
Tale disposizione è da interpretarsi nel senso che si riconosce la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate a seguito della cessione obbligatoria di azioni proprie, a prescindere dal requisito temporale del possesso "triennale" affermato dall'articolo 86, comma 4, per le partecipazioni diverse da quelle qualificate per l'esenzione.
Tanto premesso, si evidenzia così come chiarisce la stessa relazione al decreto, che le azioni proprie rientrano tra i beni la cui cessione può dare origine a plusvalenze esenti, anche nel caso in cui siano "...cedute obbligatoriamente a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357 - bis, secondo comma e 2359 - ter, c.c. e a norma dell'articolo 121 del d.lgs. n. 58/1998".
E' da ritenersi, peraltro, che anche le plusvalenze relative al realizzo di azioni proprie sono ammesse al regime della participation exemption, a condizione che ricorrano tutti i requisiti previsti dall'articolo 87 (ed, in particolare, quelli relativi alla durata minima del possesso ed alla classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie).
Si osserva, infatti, che:
- l'articolo 87 non prevede, per le azioni proprie, disposizioni derogatorie rispetto al regime generale della participation exemption;
- il tenore letterale della disposizione contenuta nell'articolo 82 è tale da circoscriverne l'applicazione alle sole "plusvalenze" ossia alle cessioni di azioni proprie iscritte tra i titoli immobilizzati. Pertanto, la cessione di azioni proprie classificate nell'attivo circolante dà comunque luogo al realizzo di ricavi ai sensi dell'articolo 85.

2.2.3.2. Diritto di usufrutto, diritti d'opzione e obbligazioni convertibili
La cessione del diritto di usufrutto e dei diritti d'opzione può realizzare una plusvalenza qualificabile per il regime di esenzione a condizione che tali diritti siano ceduti dallo stesso proprietario della relativa partecipazione.
Qualora, infatti, per iniziativa del titolare della partecipazione i diritti di opzione siano da questa "scorporati", ovvero il diritto di usufrutto sia ceduto dal titolare del pieno diritto di proprietà, si è in presenza della cessione di una quota parte del valore patrimoniale delle azioni o quote, che, in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 87 del nuovo TUIR, può qualificarsi per l'esenzione.
La stessa conclusione non può affermarsi, invece, nel caso che i diritti d'opzione siano negoziati da un terzo al quale tali diritti siano pervenuti separatamente dalle partecipazioni cui sono collegati, ovvero nel caso che il diritto di usufrutto sia ceduto dall'usufruttuario stesso o da un successivo avente causa; si ritiene, infatti, che:
- i diritti d'opzione, così come le obbligazioni convertibili, siano titoli solo potenzialmente in grado di divenire partecipazioni;
- l'usufrutto non rappresenti una quota di partecipazione iscrivibile tra le immobilizzazioni.
Nei casi esaminati, invero, nè i diritti d'opzione nè le obbligazioni convertibili nè il diritto di usufrutto possono essere annoverati tra le "azioni o quote di partecipazioni in società ed enti..." che, in caso di cessione, danno luogo a plusvalenze qualificate per la participation exemption.

2.2.3.3. Quote dei Fondi comuni d'investimento e di partecipazione alle SICAV
Il dato letterale dell'articolo 87, comma 1, induce a ritenere che siano escluse dal regime di participation exemption le quote dei Fondi comuni di investimento mobiliare, anche se iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto non rientranti tra le "azioni e quote di partecipazione in società ed enti".
Esigenze di uniformità dei criteri impositivi inducono, inoltre, ad escludere dal regime di esenzione anche le quote di partecipazione nelle SICAV.
Pur configurandosi come strumenti riconducibili nel genus delle "azioni e quote di partecipazione in società ed enti", si ritiene che tali quote non possano fruire della participation exemption, essendo esse equiparate ai fini del trattamento tributario ai Fondi comuni d'investimento ed alle SICAV.

2.2.3.4. Pronti contro termine e prestito titoli
Ai sensi dell'articolo 94, comma 2, "le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli" in capo al cedente a pronti. Ciò, nel presupposto che la titolarità fiscale dei titoli continui a sussistere in capo a detto soggetto.
Ne deriva che a seguito di cessione "pronti contro termine" non si realizzano plusvalenze e quindi non può trovare applicazione il regime previsto dall'articolo 87. Coerentemente a tale impostazione, in capo al cedente a pronti non si verificherà - in caso di successiva dismissione della partecipazione - interruzione del periodo di possesso rilevante ai fini della maturazione del requisito previsto dalla lett. a), comma 1, dell'articolo 87.
Le medesime considerazioni valgono per le operazioni di prestito titoli alle quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 6 del 1996, si applicano anche le disposizioni contenute nell'articolo 94, comma 2 del nuovo TUIR.

2.2.3.5. Titoli e strumenti finanziari dei non residenti
L'istituto della participation exemption previsto dal comma 1 dell'articolo 87 si applica anche alle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di azioni o quote di partecipazione, comprese quelle non rappresentate da titoli, relative alle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del nuovo TUIR, ossia alle società ed enti, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Come già illustrato nella circolare n. 26 del 16 giugno 2004, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 44, dopo aver enucleato i requisiti caratterizzanti delle azioni estere, definisce anche la tipologia di strumenti finanziari di natura partecipativa emessi dai soggetti non residenti che possono essere assimilati alle azioni anche ai fini della participation exemption.
Sulla base di quanto affermato nella citata circolare, le plusvalenze che derivano dalla cessione di strumenti finanziari, rappresentati o non da titoli ed emessi da soggetti non residenti, potranno fruire della participation exemption a condizione che sia rispettato, con riferimento agli strumenti stessi, il duplice requisito di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), ed in particolare che:
- si tratti di partecipazioni al capitale o al patrimonio di società o enti non residenti;
- la relativa remunerazione, se corrisposta da una società residente, sia totalmente indeducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 9, lettera b), del nuovo TUIR.

2.3. Requisiti di applicazione
L'articolo 87, al comma 1, lettere da a) a d), definisce i quattro requisiti che debbono sussistere affinchè la plusvalenza possa fruire del regime di participation exemption. In particolare, si richiede:
"a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;
d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola".
Mentre i primi due requisiti (lettere a) e b)) possono definirsi "soggettivi" in quanto vanno verificati in capo al partecipante, gli altri (lettere c) e d)) possono essere qualificati come "oggettivi" in quanto attengono a caratteristiche proprie della società partecipata.

2.3.1. Periodo minimo di possesso
L'articolo 87, comma 1, lettera a), richiede che in capo al cedente si verifichi l'"ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente".
La norma riportata postula che:
1. il possesso ininterrotto interessi i dodici mesi completi che precedono quello in cui la partecipazione è stata ceduta. Pertanto:
- si qualificherà per l'esenzione la plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione effettuata nel mese di aprile dell'anno n, se la stessa era posseduta almeno dal 1 aprile dell'anno n-1;
- non si qualificherà per l'esenzione la plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione effettuata nel mese di aprile dell'anno n, se la stessa era posseduta solo dal 2 aprile dell'anno n-1. In tal caso infatti per godere della esenzione la cessione deve avvenire a partire dal 1 maggio dell'anno n.
2. nel caso di cessione di una partecipazione acquisita in date differenti, occorre utilizzare il criterio LIFO per individuare quale partecipazione sia stata ceduta per prima, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.
Da ciò deriva che, al momento della cessione di una partecipazione acquisita in più tranche, occorrerà verificare se la plusvalenza realizzata si qualifichi in tutto o in parte per il regime di esenzione.
Si vedano, a tal proposito, gli esempi da 1 a 3, riferiti alla seguente situazione di partenza:

PARTECIPAZIONE ACQUISITA IN PIU' TRANCHE
Numero azioni o quote
Data di acquisto Costo

Determinazione del costo medio ponderato*

250
05/10/2001 1000  
400
10/03/2002 1500  
350
10/06/2003 1800  
TOTALE 1000
    euro 4,3

* Nel caso in cui il costo medio ponderato sia il metodo di valutazione utilizzato per la movimentazione dei titoli

Nel corso del 2004, la società cede la partecipazione.
A seconda della data in cui si verifica la cessione, si avranno le conseguenze illustrate negli esempi che seguono:

ESEMPIO N. 1 Cessione avvenuta in data 5 luglio 2004 (e quindi, decorsi dodici mesi dall'acquisto dell'ultima tranche)
- Corrispettivo di cessione euro 6.300
- Costo fiscalmente riconosciuto euro 4.300
- Plusvalenza realizzata euro 2.000
- Plusvalenza esente euro 2.000

ESEMPIO N. 2 Cessione avvenuta in data 25 giugno 2004 - Corrispettivo di cessione euro 6.300
- Costo fiscalmente riconosciuto euro 4.300
- Plusvalenza realizzata euro 2.000
> Plusvalenza esente, in quanto riferibile alle prime due tranche (05/10/2002 e 10/03/2003) euro 1.300
> Plusvalenza tassata, in quanto imputabile all'ultima tranche (10/06/2003) euro 700

La società, nell'esempio n. 2, al fine di determinare se le partecipazioni cedute si qualifichino o no per il regime di esenzione, individua con il criterio LIFO la tranche che non è in possesso del requisito temporale, e con riferimento a tale porzione determina quale sia la plusvalenza tassabile (adottando il criterio ordinariamente adottato per la valutazione dei titoli, che negli esempi riportati è il costo medio ponderato).
In sostanza, la plusvalenza sarà totalmente esente solo nel caso in cui dall'applicazione del criterio LIFO risulti che per tutte le tranche, di cui è composta la partecipazione, sia verificato il requisito del possesso ininterrotto.
E' necessario sottolineare che, come emerge dalla lettera della norma, l'applicazione del criterio LIFO è richiesta al solo fine di verificare la stratificazione delle partecipazioni nel caso in cui le stesse siano state acquisite in momenti diversi.
I contribuenti, pertanto, restano liberi di determinare il costo della partecipazione ceduta (ai fini del calcolo della plusvalenza) applicando il criterio di valutazione ordinariamente adottato per la valutazione dei titoli. Si veda, in proposito, il seguente esempio:

ESEMPIO N. 3 Cessione di una parte del pacchetto azionario
Il 10 giugno 2004, la società cede il 50 per cento della propria partecipazione (500 quote). Il contribuente verifica, utilizzando il criterio LIFO, se tutta la quota di partecipazione ceduta si qualifichi per l'esenzione, e riscontra che solo 150 azioni soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 87. Infatti, sulla base del criterio "ultimo entrato, primo uscito", le 350 azioni acquisite in data 10 giugno 2003 (le prime ad essere vendute, in applicazione del criterio LIFO) non hanno maturato l'ininterrotto possesso a partire dall'inizio del dodicesimo mese che precede quello in cui la partecipazione è stata ceduta.
A questo punto, la plusvalenza (sia la parte esente che la parte tassata) è determinata contrapponendo al corrispettivo il costo fiscalmente riconosciuto di 2.150 (dato da 500 (n. quote) x 4,3 (costo medio ponderato unitario)), determinato utilizzando il metodo del costo medio ponderato, ordinariamente adottato dal contribuente per la valutazione dei titoli:
- Corrispettivo di cessione euro 3.000
- Costo fiscalmente riconosciuto euro 2.150
- Plusvalenza realizzata euro 850
> Plusvalenza esente, in quanto riferibile alla seconda tranche (acquisita il 10/03/2003) euro 255
> Plusvalenza tassata, in quanto imputabile all'ultima tranche (10/06/2003) euro 595

Le partecipazioni acquisite a seguito dell'esercizio del diritto di opzione attribuito in relazione ad azioni già possedute si considerano acquisite alla data di acquisto delle azioni o delle quote "sottostanti", delle quali conservano anche la tipologia di iscrizione in bilancio (vedi, in proposito, i principi contenuti nelle circolari 10 maggio 1985, n. 16, e 27 maggio 1994, n. 73/E). Conseguentemente, in tal caso il rispetto del requisito del periodo di ininterrotto possesso va verificato con riferimento alla data di acquisto delle azioni che hanno attribuito il diritto di opzione.
Si ricorda che nel paragrafo 2.2.3.4 è stato già precisato che la cessione di partecipazioni o strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di "pronti contro termine" non interrompe il periodo di possesso, ai fini della verifica del requisito in esame.
Considerata la tassatività del requisito dell'ininterrotto possesso, non sono ammesse deroghe al rispetto del requisito stesso, che deve, quindi, sussistere anche in capo alle società costituite da meno di dodici mesi. In deroga a tale principio, si rinvia al paragrafo 2.3.6 e seguenti per quanto concerne il rispetto di tale requisito nel particolare caso in cui la nascita di un nuovo soggetto sia frutto di operazioni straordinarie.

2.3.2. Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie
L'articolo 87, comma 1, lettera b), richiede che la partecipazione risulti classificata "nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso".
In base a tale disposizione le partecipazioni acquistate, ad esempio, nel mese di ottobre dell'anno n si qualificano per l'esenzione se risultano iscritte nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre dello stesso anno n, e più precisamente alla voce B, raggruppamento III, n. 1, del relativo Stato Patrimoniale.
Seguendo le indicazioni fornite dalla circolare 19 dicembre 1997, n. 320/E, si ritiene che per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del d.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, in mancanza di una specifica voce di Stato Patrimoniale che indichi l'iscrizione delle partecipazioni tra le Immobilizzazioni o tra il Circolante, la classificazione deve essere desunta dalla nota integrativa. In conformità a tale principio anche per le imprese di assicurazione che redigono il bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 173 del 1997, la classificazione va desunta dalla nota integrativa.
Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio secondo schemi diversi da quelli previsti dall'articolo 2424 e seguenti del codice civile, dal d.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e dal decreto legislativo n. 173 del 1997, la condizione dell'iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie si ritiene soddisfatta nel caso in cui le partecipazioni risultino come tali nei bilanci ovvero da altri elementi certi e precisi della contabilità.
E' stato chiaramente specificato nella relazione che "l'iscrizione della partecipazione nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso tra il circolante dell'attivo patrimoniale preclude qualunque possibilità di applicazione delle disposizioni presenti nell'articolo di cui trattasi anche qualora la partecipazione venga successivamente iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie".
L'iscrizione tra le immobilizzazioni nel primo esercizio rende pertanto irrilevanti eventuali riclassificazioni del titolo nell'attivo circolante operate in esercizi successivi, con la conseguenza che la cessione di una partecipazione iscritta in origine tra le immobilizzazioni darà sempre luogo (ricorrendone le altre condizioni) ad una plusvalenza esente o ad una minusvalenza non deducibile.
Nel caso particolare in cui vengano cedute partecipazioni iscritte nell'attivo circolante ed in tale comparto siano presenti sia partecipazioni che si qualificano per la participation exemption (perché sono state iscritte tra le immobilizzazioni nel primo bilancio e perchè hanno già maturato il periodo minimo di possesso), sia partecipazioni che non si qualificano, occorre determinare in che modo operi il regime di participation exemption. Si consideri, ad esempio, il seguente caso:

31/03/2002: acquisto di 100 azioni K al prezzo unitario di euro 1,2 iscritte fra le immobilizzazioni in quanto partecipazione strategica vincolata a un patto di sindacato;
31/10/2004: acquisto di 20 azioni K al prezzo unitario di euro 1,5 iscritte nell'attivo circolante;
31/12/2004: trasferimento di 10 azioni K dalle immobilizzazioni all'attivo circolante in previsione della vendita motivata da una revisione degli accordi tra i soci aderenti al patto di sindacato.

Considerando che il contribuente applichi il criterio di valutazione del costo medio ponderato sia per le immobilizzazioni, sia per il circolante, la situazione delle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante al 31 dicembre 2004, è la seguente:

Operazione Data Quantità Costo unitario Costo complessivo
Acquisto 31/10/04 20 1,5 30
Trasferimento da Immobilizzato 31/12/04 10 1,2 12
  30   42
Costo medio 1,4  

In caso di vendita, il 30/04/2005, di 10 delle azioni K iscritte nell'attivo circolante al prezzo unitario di euro 1,7, il contribuente realizzerà un ricavo di euro 17 al quale si contrappone un costo di 14.
Per individuare le azioni cedute per prime e, quindi, verificare se e in quale misura tale differenziale (pari a 3) possa essere considerato plusvalenza esente, si applica il criterio LIFO all'intero pacchetto azionario della società K (120 azioni), senza attribuire rilevanza alla distinzione tra attivo circolante ed immobilizzazioni.
Nel caso in esame, il differenziale di 3 sarà interamente tassato, in quanto le ultime azioni "entrate" (prime "uscite", in base al criterio LIFO), quelle cioè acquistate il 31/10/2004, non sono qualificate per l'esenzione. Non assume alcuna rilevanza, ai fini dell'applicazione del criterio richiamato, il trasferimento dei titoli dal comparto immobilizzato a quello del circolante avvenuto il 31/12/2004.
La disposizione contenuta nell'articolo 87, comma 1, lettera b), fa riferimento al primo bilancio "chiuso" durante il periodo di possesso, che si presenti tale alla data di cessione della partecipazione; la relazione di accompagnamento precisa, in proposito, che "non è necessario, quindi, che il bilancio risulti approvato dall'assemblea dei soci" prima della cessione della partecipazione.
Per esemplificare, è possibile fruire nel periodo di imposta 2005 dell'esenzione per una partecipazione acquistata il 10 febbraio 2004 e ceduta il 20 marzo 2005, anche nel caso che il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 (con riferimento al quale deve essere riscontrato il requisito dell'iscrizione in esame) sia approvato il 26 aprile 2005. E', tuttavia, necessario che l'approvazione del bilancio intervenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale è fatta valere l'esenzione.
Si ricorda che per effetto delle modifiche apportate all'articolo 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del d.Lgs. n. 344 del 2003, tra gli atti, i fatti, i negozi e le operazioni inopponibili all'Amministrazione finanziaria, quando attraverso di essi si conseguono vantaggi tributari altrimenti indebiti, sono state incluse anche le classificazioni di bilancio.
Il citato articolo 37-bis, nella novellata lettera f), prevede, infatti, che la norma antielusiva generale di cui al medesimo articolo 37-bis, può trovare applicazione anche per ".....le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
Tale modifica all'articolo 37-bis è stata inserita allo scopo di contrastare disegni elusivi attraverso l'utilizzo strumentale delle nuove disposizioni in materia di participation exemption. L'Amministrazione può, pertanto, disconoscere i vantaggi fiscali indebiti derivanti da inappropriate classificazioni in bilancio delle partecipazioni preordinate esclusivamente alla fruizione della participation exemption.
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 del d.Lgs. n. 344 del 2003 prevede che per le "partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti di cui all'articolo 87, commi 1 e 3 (...) già posseduti o in essere all'inizio del primo periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni" del nuovo TUIR, il requisito di cui allo stesso articolo 87, comma 1, lettera b), "sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti dei contratti risultano classificati nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente a quello cui si applicano per la prima volta" le nuove disposizioni.
Inoltre, per i titoli "acquisiti nel periodo d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore del medesimo testo unico", il medesimo requisito sussiste "se ne è effettuata la classificazione nella medesima categoria nel bilancio relativo al predetto periodo d'imposta".
Tali disposizioni saranno illustrate nel paragrafo 7, riguardante il regime transitorio.

 

SEGUE>>>>>

La redazione di megghy.com

 

 
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