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Il nuovo regime fiscale delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni
( Agenzia Entrate , circolare 09.08.2004 n° 36 )
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Agenzia delle Entrate
CIRCOLARE N. 36 del 04.08.2004

Oggetto: Circolari IRES/3 - Il nuovo regime fiscale delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni. Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344

INDICE

Il nuovo regime di esenzione delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni

1.
PREMESSA

2.
Presupposti di applicazione

2.1.
Ambito soggettivo

2.2.
Ambito oggettivo

2.2.1.
Partecipazioni in società ed enti

2.2.2.
Strumenti finanziari e contratti assimilati alle partecipazioni

2.2.2.1.
Strumenti finanziari similari alle azioni

2.2.2.2.
Contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili

2.2.3.
Casi particolari

2.2.3.1.
Azioni proprie

2.2.3.2.
Diritto di usufrutto, diritti d'opzione e obbligazioni convertibili

2.2.3.3.
Quote dei Fondi comuni d'investimento e di partecipazione alle SICAV

2.2.3.4.
Pronti contro termine e prestito titoli

2.2.3.5.
Titoli e strumenti finanziari dei non residenti

2.3.
Requisiti di applicazione

2.3.1.
Periodo minimo di possesso

2.3.2.
Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie

2.3.3.
Residenza fiscale

2.3.4.
Esercizio di impresa commerciale

2.3.5.
Società holding

2.3.6.
Operazioni straordinarie

2.3.6.1.
Effetti sui requisiti "soggettivi" delle operazioni che interessano la partecipante

2.3.6.1.1.
Conferimento

2.3.6.1.2.
Fusione e scissione

2.3.6.2.
Effetti sui requisiti "soggettivi" delle operazioni che interessano la partecipata

2.3.6.3.
Effetti sui requisiti "oggettivi" delle operazioni che interessano la partecipante

2.3.6.4.
Effetti sui requisiti "oggettivi" delle operazioni che interessano la partecipata

2.3.6.4.1.
Fusione

2.3.6.4.2.
Scissione

2.3.7.
Consolidato nazionale e participation exemption

3.
Quantificazione delle plusvalenze esenti

4.
Riserve di capitale

5.
Recesso ed esclusione del socio, riscatto, riduzione di capitale esuberante, liquidazione della partecipazione

5.1.
Soggetti IRES

5.2.
Soggetti IRPEF imprenditori

5.3.
Soggetti IRPEF non imprenditori

6.
Minusvalenze di iscrizione e di realizzo della partecipazione

7.

Entrata in vigore e regime transitorio

7.1.
Svalutazioni operate ante riforma

7.2.
Partecipazioni già possedute all'entrata in vigore della riforma

1. PREMESSA
La riforma del sistema fiscale statale, avviata con la legge delega 7 aprile 2003, n. 80, è caratterizzata da un nuovo assetto dei rapporti tra fiscalità delle società e fiscalità dei soci che si basa sul criterio di tassazione del reddito al momento della produzione e non all'atto della sua distribuzione.
A tal fine è prevista l'irrilevanza reddituale dei dividendi distribuiti e l'esenzione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione delle partecipazioni che rispondono a determinati requisiti. Tali istituti consentono di affermare la tassazione a titolo definitivo in capo alla società partecipata (che produce la materia imponibile) in quanto:
- sono parzialmente esclusi (in linea generale per il 95 o per il 60 per cento del loro ammontare a seconda del soggetto percettore) dall'imposizione i dividendi distribuiti ai soci;
- sono considerate esenti (parzialmente o totalmente, a seconda dei casi) le plusvalenze da cessione delle partecipazioni con simmetrica indeducibilità delle minusvalenze e dei relativi costi.
I principi che ispirano il nuovo rapporto tra la fiscalità delle società e quella dei soci, sono contenuti nelle lettere c) ed e) dell'articolo 4 della legge delega n. 80 del 2003, cui è stata data attuazione con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (in G.U. 16 dicembre 2003 n. 291, supplemento ordinario n. 190, di seguito decreto).
Tale decreto ha apportato modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), introducendo nuovi articoli e rinumerando i vecchi. Nel prosieguo si farà riferimento al nuovo TUIR.
In particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge delega n. 80 del 2003 ha previsto l'introduzione di un regime d'esenzione, noto come "participation exemption", per le plusvalenze realizzate su partecipazioni caratterizzate da determinati requisiti.
Come emerge dalla relazione governativa al disegno di legge delega, l'obiettivo perseguito dal legislatore delegante è quello di armonizzare il nostro sistema fiscale con quelli in essere in altri Paesi membri dell'Unione Europea, eliminando lo svantaggio competitivo delle imprese residenti, e rendendo, quindi, di fatto non necessario sotto tale profilo, il ricorso alla localizzazione delle holding in Paesi in cui è già vigente - o di prossima istituzione - il regime della participation exemption (Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Germania, Olanda, Spagna e Regno Unito).
Ulteriore obiettivo della riforma è quello di incentivare i trasferimenti di complessi aziendali per mezzo della cessione delle partecipazioni societarie che li rappresentano, in alternativa alla cessione diretta (che viene scoraggiata attraverso l'abrogazione dell'imposta sostituiva del 19 per cento prevista dal d.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358).
L'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge delega circoscrive l'esenzione alle plusvalenze realizzate relative a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
"1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno;
2) esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale;
3) residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello a regime fiscale privilegiato (...), salvi i casi di disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo 127-bis;(...)".
A fronte dell'esenzione delle plusvalenze, la successiva lettera e), comma 1, del citato articolo 4, prevede l'indeducibilità "delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di quelle realizzate (...)", vale a dire l'irrilevanza fiscale sia delle minusvalenze iscritte che di quelle realizzate tramite atti traslativi della titolarità di partecipazioni esenti.
I principi contenuti nella legge delega, attuati con il d.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, sono recepiti nei seguenti articoli del nuovo TUIR:
- 58, comma 2, per quanto attiene alla parziale imponibilità delle plusvalenze su partecipazioni detenute da soggetti IRPEF in regime di impresa;
- 64, comma 1, per quanto attiene all'indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni parzialmente esenti detenute da soggetti IRPEF in regime di impresa;
- 87, per quanto attiene alle plusvalenze esenti (participation exemption);
- 101, comma 1, per quanto attiene all'indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni detenute da soggetti IRES.
A completamento del quadro normativo che disciplina la tassazione delle plusvalenze, si ricorda che nell'ipotesi in cui le partecipazioni non abbiano i requisiti per essere considerate esenti, il comma 4 dell'articolo 86 del nuovo TUIR dispone che le plusvalenze concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio di realizzo, con facoltà di opzione per la loro rateizzazione in cinque anni, a condizione che le partecipazioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie per un periodo non inferiore a tre anni. In forza del generale rinvio alla determinazione della base imponibile dei soggetti IRES operato dall'articolo 56, comma 1, del nuovo TUIR, tale disposizione trova applicazione anche con riferimento ai soggetti IRPEF (che nel progetto di riforma sarà sostituita dall'IRE).
Come precedentemente accennato, il regime di esenzione delle plusvalenze e la parziale esclusione da imposizione dei dividendi rappresentano due aspetti della riforma del sistema fiscale, tra loro funzionalmente connessi. La detassazione delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni costituisce il logico corollario del nuovo regime di tassazione dei dividendi, che sono parzialmente esclusi da imposizione, siano essi di fonte nazionale ovvero estera (con l'eccezione degli utili derivanti da società residenti nei cd. paradisi fiscali).
Nella logica della riforma, che prevede la tassazione del reddito esclusivamente presso il soggetto che lo ha realmente prodotto, l'esclusione da imposizione dei dividendi è, quindi, naturalmente accompagnata dall'irrilevanza fiscale dei componenti reddituali positivi e negativi connessi alla cessione della partecipazione stessa.
I nuovi regimi di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze danno attuazione al principio, desumibile dalla relazione al disegno di legge delega, secondo cui "(...) la determinazione del prelievo va baricentrata sulla situazione oggettiva dell'impresa e non su quella soggettiva del socio".
Sia il dividendo che la plusvalenza originano, infatti, da redditi che tendenzialmente devono essere tassati in capo al soggetto che li ha prodotti (società partecipata) considerando fiscalmente neutre, attraverso la previsione dell'esenzione, tutte le manifestazioni reddituali successive alla produzione di tali redditi.
L'assunto da cui muove l'istituto della esclusione da imposizione dei dividendi e la corrispondente esenzione delle plusvalenze si riconnette ai criteri economici di formazione delle plusvalenze e, in particolare, alla circostanza che il plusvalore realizzato in occasione della cessione di una partecipazione è costituito da utili già conseguiti o conseguibili in futuro dalla partecipata, i quali hanno già scontato o sconteranno in via definitiva le imposte presso il soggetto che li ha prodotti.
Va, peraltro, evidenziato che nel caso di utili da partecipazione si è in presenza di una "esclusione", mentre in ipotesi di plusvalenze deve propriamente parlarsi di "esenzione". La distinzione assume rilievo sostanziale agli effetti della deducibilità dei costi. L'articolo 109, comma 5, del nuovo TUIR, prevede, infatti, che "le spese e gli altri componenti negativi.........sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi".
In particolare, in applicazione della predetta norma, si desume che:
- i costi connessi alla gestione delle partecipazioni risultano deducibili in quanto afferenti a proventi "esclusi" dall'imponibile; ciò in coerenza con il criterio direttivo indicato all'articolo 4, lett. d), della legge delega;
- i costi di cessione della partecipazione non sono deducibili in quanto correlati ad un provento esente, quale è la plusvalenza realizzata in occasione di detta cessione.
La stretta correlazione tra i due istituti è evidenziata dal fatto che:
- per i soggetti IRES è prevista, a fronte dell'imponibilità del dividendo per il 5 per cento, un'esenzione totale della plusvalenza;
- per i soggetti IRPEF è prevista, in entrambi i casi, con perfetta simmetria, un'imponibilità parziale nei limiti del 40 per cento del loro ammontare.
Fa eccezione a tale schema il trattamento riservato agli enti non commerciali, ossia agli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Come noto, gli enti non commerciali - pur rimanendo transitoriamente soggetti passivi dell'IRES in base all'articolo 143 del nuovo TUIR - determinano il reddito complessivo secondo le stesse disposizioni stabilite dall'articolo 8 del nuovo TUIR per i soggetti IRPEF.
In forza della disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto, gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti non commerciali, fino a quando non sarà data attuazione alla delega (nella parte in cui prevede l'inclusione di tali enti tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito IRPEF), concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5 per cento del loro ammontare, così come previsto per i soggetti IRES.
A fronte dell'imponibilità dei dividendi per il 5 per cento del loro ammontare, l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni realizzate da tali soggetti spetta, invece, nella misura del 60 per cento, come ordinariamente previsto per i soggetti IRPEF.
In quest'ultimo caso trova applicazione, infatti, il disposto dell'articolo 58 del nuovo TUIR.
Rinviando ai chiarimenti forniti con la circolare n. 26 del 16 giugno 2004 in ordine al regime di tassazione dei dividendi, con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti in ordine all'istituto della participation exemption.

2. Presupposti di applicazione
Il perimetro di applicazione della participation exemption è delineato:
- dalle caratteristiche dei soggetti che realizzano la plusvalenza, analizzate nel paragrafo 2.1;
- dalla tipologia di titoli partecipativi la cui cessione realizza una plusvalenza qualificata per l'esenzione, illustrata nel paragrafo 2.2;
- dai requisiti delle partecipazioni qualificate per l'esenzione, esaminati nel paragrafo 2.3.
In presenza dei presupposti indicati dal legislatore, il regime della participation exemption deve essere obbligatoriamente applicato, anche con riferimento al trattamento di eventuali minusvalenze, approfondito nel paragrafo 6.

2.1. Ambito soggettivo
La disciplina della participation exemption è contenuta nell'articolo 87 del nuovo TUIR, che prevede l'esenzione da IRES delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società aventi determinati requisiti.
Tale istituto, per effetto del rinvio contenuto nell'articolo 58, comma 2, del nuovo TUIR, trova parziale applicazione anche nei confronti dei soggetti IRPEF (futura IRE): la cessione di partecipazioni detenute nell'ambito di attività di impresa, infatti, dà luogo in capo ad imprenditori individuali e società di persone ad un'esenzione parziale della plusvalenza nella misura del 60 per cento. In capo ai soggetti non imprenditori, invece, la plusvalenza derivante da cessione di partecipazioni costituisce reddito diverso ai sensi dell'articolo 68 del nuovo TUIR.
Con riserva di approfondire, in apposita circolare, gli effetti della cessione di partecipazioni che realizzano redditi diversi, in questa sede si evidenzia che:
- per la plusvalenza relativa a partecipazione qualificata (ossia che rappresenta complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni), il richiamato articolo 68, comma 3, del nuovo TUIR, prevede la tassazione in dichiarazione - con applicazione dell'aliquota IRPEF del soggetto che ne è possessore - nella misura del 40 per cento del relativo ammontare, al netto di eventuali minusvalenze realizzate su altre cessioni di partecipazioni, anch'esse assunte in misura pari al 40 per cento del relativo ammontare;
- per la plusvalenza relativa a partecipazione non qualificata, si applica, come nel passato, l'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sull'intera plusvalenza.
Possono avvalersi del regime della participation exemption le seguenti categorie soggettive:
- soggetti passivi dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES), come individuati dall'articolo 73 del nuovo TUIR, vale a dire:
> società per azioni ed in accomandita per azioni;
> società a responsabilità limitata;
> società cooperative e di mutua assicurazione;
> enti pubblici o privati che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali residenti;
> società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni;
> società di persone (società in nome collettivo, in accomandita semplice e ad esse assimilate) e persone fisiche titolari di reddito d'impresa, per effetto del rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 87 operato dall'articolo 58, comma 2, del nuovo TUIR.
Tali categorie di contribuenti applicano il regime di participation exemption qualora sussistano i requisiti illustrati nel paragrafo 2.3.
Considerato che una delle condizioni necessarie per fruire della participation exemption è l'iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, si ritiene che il regime in esame non possa essere applicato per le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni detenute in regime d'impresa dai contribuenti c.d. "minori", i quali determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del nuovo TUIR.
Gli stessi, non essendo tenuti agli obblighi di redazione del bilancio previsti per i soggetti in contabilità ordinaria, non possono accedere al regime in esame, data l'impossibilità di riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, quello della classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie.
Si ricorda che ad analoga conclusione l'Amministrazione finanziaria è pervenuta nella circolare 19 dicembre 1997, n. 320/E, con riferimento alla possibilità di applicare l'imposta sostitutiva alle plusvalenze da cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il quale prevedeva un'imposizione sostitutiva, a condizione che tali partecipazioni risultassero iscritte negli ultimi tre bilanci ante cessione tra le immobilizzazioni finanziarie.
In quella sede, è stato precisato che l'espresso riferimento al bilancio contenuto nella norma agevolativa, doveva intendersi nel senso che la stessa fosse rivolta solo ai soggetti che conseguivano la plusvalenza nell'esercizio d'attività commerciali in regime di contabilità ordinaria.
Da quanto precede discende che la cessione di partecipazioni detenute in regime d'impresa in contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 66 del nuovo TUIR, darà sempre luogo a plusvalenze interamente tassabili ovvero a minusvalenze interamente deducibili. Quando la partecipazione non sia detenuta in regime d'impresa, si applicherà, invece, il regime di tassazione previsto per i redditi diversi dall'articolo 68 del nuovo TUIR.

 

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