LA NUOVA LEGGE FONDAMENTALE
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
Nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis,
ove regolarmente sono pubblicate le Leggi dello Stato
della Città del Vaticano, appare oggi il testo
di una nuova Legge fondamentale dello Stato della Città
del Vaticano, in sostituzione della precedente - la prima
- emanata nel 1929 dal Papa Pio XI di v.m.
Come ben illustrato nell'introduzione della
nuova Legge, il Sommo Pontefice ha "preso atto della
necessità di dare forma sistematica ed organica
ai mutamenti introdotti in fasi successive nell'ordinamento
giuridico dello Stato della Città del Vaticano".
Allo scopo, pertanto, di "renderlo sempre meglio
rispondente alle finalità istituzionali dello stesso,
che esiste a conveniente garanzia della libertà
della Sede Apostolica e come mezzo per assicurare l’indipendenza
reale e visibile del Romano Pontefice nell’esercizio
della Sua missione nel mondo", di Suo Motu Proprio
e certa scienza, con la pienezza della Sua sovrana autorità,
ha promulgato la seguente Legge:
Art. 1
1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato
della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri
legislativo, esecutivo e giudiziario.
2. Durante il periodo di Sede vacante, gli
stessi poteri appartengono al Collegio dei Cardinali,
il quale tuttavia potrà emanare disposizioni legislative
solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla
durata della vacanza, salvo che esse siano confermate
dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma della
legge canonica.
Art. 2
La rappresentanza dello Stato nei rapporti
con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto
internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la
conclusione dei trattati, è riservata al Sommo
Pontefice, che la esercita per mezzo della Segreteria
di Stato.
Art. 3
1. Il potere legislativo, salvi i casi che
il Sommo Pontefice intenda riservare a Se stesso o ad
altre istanze, è esercitato da una Commissione
composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali,
tutti nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.
2. In caso di assenza o di impedimento del
Presidente, la Commissione è presieduta dal primo
dei Cardinali Membri.
3. Le adunanze della Commissione sono convocate
e presiedute dal Presidente e vi partecipano, con voto
consultivo, il Segretario Generale ed il Vice Segretario
Generale.
Art. 4
1. La Commissione esercita il suo potere
entro i limiti della Legge sulle fonti del diritto, secondo
le disposizioni di seguito indicate ed il proprio Regolamento.
2. Per l’elaborazione dei progetti
di legge, la Commissione si avvale della collaborazione
dei Consiglieri dello Stato, di altri esperti nonché
degli Organismi della Santa Sede e dello Stato che possano
esserne interessati.
3. I progetti di legge sono previamente
sottoposti, per il tramite della Segreteria di Stato,
alla considerazione del Sommo Pontefice.
Art. 5
1. Il potere esecutivo è esercitato
dal Presidente della Commissione, in conformità
con la presente Legge e con le altre disposizioni normative
vigenti.
2. Nell’esercizio di tale potere il
Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale
e dal Vice Segretario Generale.
3. Le questioni di maggiore importanza sono
sottoposte dal Presidente all'esame della Commissione.
Art. 6
Nelle materie di maggiore importanza si
procede di concerto con la Segreteria di Stato.
Art. 7
1. Il Presidente della Commissione può
emanare Ordinanze, in attuazione di norme legislative
e regolamentari.
2. In casi di urgente necessità,
egli può emanare disposizioni aventi forza di legge,
le quali tuttavia perdono efficacia se non sono confermate
dalla Commissione entro novanta giorni.
3. I1 potere di emanare Regolamenti generali
resta riservato alla Commissione.
Art. 8
1. Fermo restando quanto disposto agli artt.
1 e 2, il Presidente della Commissione rappresenta lo
Stato.
2. Egli può delegare la rappresentanza
legale al Segretario Generale per l’ordinaria attività
amministrativa.
Art. 9
1. Il Segretario Generale coadiuva nelle
sue funzioni il Presidente della Commissione. Secondo
le modalità indicate nelle Leggi e sotto le direttive
del Presidente della Commissione, egli:
a) sovraintende all’applicazione delle
Leggi e delle altre disposizioni normative ed all'attuazione
delle decisioni e delle direttive del Presidente della
Commissione;
b) sovraintende all’attività
amministrativa del Governatorato e coordina le funzioni
delle varie Direzioni.
2. In caso di assenza o impedimento sostituisce
il Presidente della Commissione, eccetto per quanto disposto
all'art. 7, n. 2.
Art. 10
1. Il Vice Segretario Generale, d’intesa
con il Segretario Generale, sovraintende all’attività
di preparazione e redazione degli atti e della corrispondenza
e svolge le altre funzioni a lui attribuite.
2. Egli sostituisce il Segretario Generale
in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 11
1. Per la predisposizione e l’esame
dei bilanci e per altri affari di ordine generale riguardanti
il personale e l’attività dello Stato, il
Presidente della Commissione è assistito dal Consiglio
dei Direttori, da lui periodicamente convocato e da lui
presieduto.
2. Ad esso prendono parte anche il Segretario
Generale ed il Vice Segretario Generale.
Art. 12
I bilanci preventivo e consuntivo dello
Stato, dopo l’approvazione da parte della Commissione,
sono sottoposti al Sommo Pontefice per il tramite della
Segreteria di Stato.
Art. 13
1. Il Consigliere Generale ed i Consiglieri
dello Stato, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio,
prestano la loro assistenza nell’elaborazione delle
Leggi e in altre materie di particolare importanza.
2. I Consiglieri possono essere consultati
sia singolarmente che collegialmente.
3. Il Consigliere Generale presiede le riunioni
dei Consiglieri; esercita altresì funzioni di coordinamento
e di rappresentanza dello Stato, secondo le indicazioni
del Presidente della Commissione.
Art. 14
Il Presidente della Commissione, oltre ad
avvalersi del Corpo di Vigilanza, ai fini della sicurezza
e della polizia può richiedere l’assistenza
della Guardia Svizzera Pontificia.
Art. 15
1. Il potere giudiziario è esercitato,
a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo
l’ordinamento giudiziario dello Stato.
2. La competenza dei singoli organi è
regolata dalla legge.
3. Gli atti giurisdizionali debbono essere
compiuti entro il territorio dello Stato.
Art. 16
In qualunque causa civile o penale ed in
qualsiasi stadio della medesima, il Sommo Pontefice può
deferirne l’istruttoria e la decisione ad una particolare
istanza, anche con facoltà di pronunciare secondo
equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore
gravame.
Art. 17
1. Fatto salvo quanto disposto nell’articolo
seguente, chiunque ritenga leso un proprio diritto o interesse
legittimo da un atto amministrativo può proporre
ricorso gerarchico ovvero adire l’autorità
giudiziaria competente.
2. Il ricorso gerarchico preclude, nella
stessa materia, l’azione giudiziaria, tranne che
il Sommo Pontefice non l’autorizzi nel singolo caso.
Art. 18
1. Le controversie relative al rapporto
di lavoro tra i dipendenti dello Stato e l’Amministrazione
sono di competenza dell’Ufficio del Lavoro della
Sede Apostolica, a norma del proprio Statuto.
2. I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari
disposti nei confronti dei dipendenti dello Stato possono
essere proposti dinanzi alla Corte di Appello, secondo
le norme proprie.
Art. 19
La facoltà di concedere amnistie,
indulti, condoni e grazie è riservata al Sommo
Pontefice.
Art. 20
1. La bandiera dello Stato della Città
del Vaticano è costituita da due campi divisi verticalmente,
uno giallo aderente all’asta e l’altro bianco,
e porta in quest'ultimo la tiara con le chiavi, il tutto
secondo il modello, che forma l’allegato A della
presente Legge.
2. Lo stemma è costituito dalla tiara
con le chiavi, secondo il modello che forma l’allegato
B della presente Legge.
3. Il sigillo dello Stato porta nel centro
la tiara con le chiavi ed intorno le parole "Stato
della Città del Vaticano", secondo il modello
che forma l’allegato C della presente Legge.
La presente Legge fondamentale sostituisce
integralmente la Legge fondamentale della Città
del Vaticano, 7 giugno 1929, n. I. Parimenti sono abrogate
tutte le norme vigenti nello Stato in contrasto con la
presente Legge.
Essa entrerà in vigore il 22 febbraio
2001, Festa della Cattedra di San Pietro Apostolo.
Comandiamo che l’originale della presente
Legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato
nell’Archivio delle Leggi dello Stato della Città
del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato
nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis mandando
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Data dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano
il ventisei novembre duemila, Solennità di Nostro
Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo, anno
XXIII del Nostro Pontificato.
IOANNES PAULUS II, PP