Scatti e ricatti: con l’avanzare dell’inchiesta giudiziaria potentina, meglio conosciuta come “Vallettopoli”, da qualche mese non si parla d’altro. La sfilata di noti personaggi dello spettacolo è quasi ininterrotta...articolo di Giovanni Falcone
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"Scatti & Ricatti"

Il sostituto procuratore del tribunale di Potenza John Woodcock

Vallettopoli

Con l’avanzare dell’inchiesta giudiziaria potentina, meglio conosciuta come “Vallettopoli”, da qualche mese non si parla d’altro. La sfilata di noti personaggi dello spettacolo è quasi ininterrotta fra interrogatori di persone arrestate, indagati a piede libero e persone informate sui fatti.

Quali sono i fatti?
Si è partiti dalla compravendita di fotografie fatte al momento giusto e soprattutto su obiettivi mirati, in genere persone dello spettacolo, dello sport, qualche imprenditore e, non ultimo, qualche politico che, naturalmente non poteva mancare.
Dopo tutto, sono uomini come tutti gli altri!
Si trattava di “scatti” particolari o, ancora meglio, di compagnie particolari che, non sempre risultavano graditi agli stessi protagonisti.

Tutto pianificato e organizzato dietro una regia ben collaudata e per una finalità, sembra, particolarmente squallida: minaccia di pubblicazione su giornali scandalistici (gossip) salvo un generoso acquisto della preziosa pellicola per non essere sputtanati.

Si è trattato, secondo qualche testimonianza illustre, di acquisti “spontanei”…infatti, qualcuno afferma di non essere stato ricattato, ma di aver acquistato gli “scatti rubati” per tutelare la propria Privacy. Hanno affermato che si è trattato di affari privati, assolutamente leciti.

Nella realtà, come si intuisce dai provvedimenti restrittivi della libertà personale oggi giustamente sofferte da qualche importante paparazzo, si è trattato, al contrario, di “Estorsione”.

Ora, voglio prendere spunto dalla vicenda che qui ci occupa per ricordare un importante episodio di cronaca giudiziaria degli anni ’80, allorquando furono inquisiti per “favoreggiamento personale” in associazione mafiosa alcuni imprenditori catanesi per aver pagato il “pizzo” alla locale criminalità organizzata.
Il successivo dibattimento scagionò completamente gli imputati riconoscendo loro lo status di vittime nelle estorsioni ripetutamente subite, nella comune convinzione che eroi si nasce, non si diventa per ragioni di opportunità o di giustizia.

Le vicende di questi giorni ci dicono che molti personaggi hanno pagato fior di quattrini per scongiurare la minacciata pubblicazione delle foto.

Il “ricatto” ha pagato e l’estorsione è stata consumata. Nessun eroe è stato intravisto.. si è sopportato di tutto.

Altro che “Vallettopoli”!!!

Aspettiamoci ben altro…”Buona visione a tutti”.

Bari, 28 marzo 2007

 

*Codice Penale

LIBRO SECONDO

Dei delitti in particolare.

TITOLO XIII

Dei delitti contro il patrimonio.

CAPO I

Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

Art. 629

Estorsione.
[I]. Chiunque, mediante violenza [392 comma 2, 581 comma 2] o minaccia [612], costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro [317, 401, 640 comma 2 n. 2]; [380 comma 2 lett. f) c.p.p.] (1).
[II]. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 1.032 euro a 3.098 euro, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [347 comma 3, 407 comma 2 lett. a n. 2 c.p.p.]; [112 att. c.p.p.] (2) (3) (4).
(1) La pena della reclusione è stata portata nel minimo dai «tre anni» del testo originario agli attuali «cinque anni» dall'art. 8 comma 1 d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv. nella l. 18 febbraio 1992, n. 172.
(2) Comma così risultante in seguito anzitutto alla sostituzione del testo originario operata dall'art. 4 l. 14 ottobre 1974, n. 497, (con previsione della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e la multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila), poi al raddoppio della pena pecuniaria disposto dall'art. 113 comma 4 l. 24 novembre 1981, n. 689, e infine all'aumento di tutte le pene nei termini qui sopra indicati operato dall'art. 8 comma 2 d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv. nella l. 18 febbraio 1992, n. 172. Il testo originario del comma era così formulato: «La pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente».
(3) Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 7 l. 31 maggio 1965, n. 575. Per un'ulteriore ipotesi di aumento della pena, v. art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107 riportato sub art. 577. (4) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, v. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501."

Giovanni Falcone
Tel. 3357693411
Falcone Consulting Srl
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