Con la legge contro il crimine organizzato transnazionale , per reati commessi in più Stati da gruppi criminali organizzati, sono state delineate le fattispecie di responsabilità amministrativa degli enti e società quali sanzioni pecuniarie ovvero interdittive
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LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI NEL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE

 

Con la legge contro il crimine organizzato transnazionale , per reati commessi in più Stati da gruppi criminali organizzati (articolo 3, legge 146/06), sono state delineate le fattispecie di responsabilità amministrativa degli enti e società quali sanzioni pecuniarie ovvero interdittive.

Nella generalità dei casi, sono state considerate ipotesi connesse a delitti di natura associativa previsti dagli articoli 416 e 416 bis del codice penale, di contrabbando doganale, di traffico di stupefacenti, in presenza dei quali ed a seguito di condanna, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote oltre alla sanzione interdittiva non inferiore ad un anno.
Si può arrivare alla interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, allorquando dalle risultanze processuali emerga che l’ente e/o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente per la commissione dei gravi reati appena indicati.
Provvedimenti analoghi, vengono assunti in presenza di condanne per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Con la recente e prima condanna dibattimentale di una società per corruzione, ad opera del Tribunale di Milano, si discute oggi sul migliore modello di governance che possa escludere o almeno attenuare la responsabilità amministrativa dell’ente, soprattutto laddove non si dimostri a sufficienza il vantaggio ottenuto dalla condotta illecita del dipendente.
Ora, se appare abbastanza difficile per la società dimostrare la propria estraneità o innocenza per i delitti commessi dal proprio amministratore delegato, sussistendo, con grande evidenza una responsabilità oggettiva (mutuando il motto “Non poteva non sapere..”), è sicuramente diverso in presenza di condotte delittuose di altri dipendenti.

La migliore difesa, per fronteggiare attacchi per azioni di responsabilità amministrativa in danno della persona giuridica, a mio avviso, è contenuta nel modello organizzativo interno adottato dall’ente.
Non mi riferisco ovviamente ad un modello statico, ottimamente concepito in linea teorica ma non rispondente ad una linea pratica di condotta operativa.
I principi, per quanto lodevoli e sia pure concepiti in astratto, devono trovare applicazione concreta a cominciare dalla predisposizione di un Manuale di governance a disposizione di ogni dipendente, accompagnato da una formazione costante e continua.
Fatto ciò, deve seguire al riguardo, una buona organizzazione dei controlli ai vari livelli di responsabilità, con la previsione di adeguate e concrete sanzioni disciplinari o amministrative.

In altri termini, per azzerare o ridurre in misura significativa le conseguenze amministrative in capo all’ente per un illecito di natura penale commesso dal dipendente, l’azienda deve tentare di dimostrare oltre all’assenza di benefici diretti o indiretti, soprattutto di aver posto dei solidi margini - formali e sostanziali - volti al contenimento del particolare fenomeno delittuoso che si assume commesso, ovvero modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Riuscire a dimostrare la particolare capacità fraudolenta volta ad eludere anche il migliore dei modelli organizzativi e quindi dei controlli da parte del dipendente infedele, potrà sicuramente costituire una possibile esimente per l’azione di responsabilità in danno dell’ente.
E’ una legge, questa della responsabilità amministrativa degli enti, stante ai primi indirizzi operativi, che troverà sempre maggiore applicazione in numerosi altri ambiti dell’illecito che sembrano suscitare maggiore allarme sociale, con particolare riguardo ai reati associativi (reati tributari, ambientali, sicurezza del lavoro etc.).
Per concludere questa breve riflessione, voglio ricordare l’analogia ravvisabile dalla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti con l’atteggiamento degli amministratori pubblici infedeli o corrotti i quali, di fronte alle gravi contestazioni che formulavo al termine delle indagini nella Guardia di Finanza, mostravano una particolare indifferenza verso il giudizio della magistratura penale, nel mentre erano preoccupatissimi dell’analogo ed eventuale dibattimento davanti a quella contabile della Corte dei Conti per danno erariale (ex comma 3 dell’articolo 129 del D.lgs nr.271/289).
Ne consegue che la sanzione amministrativa, potrebbe ben perseguire l’obiettivo di una condotta moralmente accettabile in misura addirittura superiore alla deterrenza della vigente legislazione di carattere penale.

Bari, 04 aprile 2007

2 DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231
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Giovanni Falcone
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