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Come ogni anno, con l’approssimarsi della chiusura dell’esercizio finanziario, alcune imprese, soprattutto in presenza ed in previsione di utili consistenti, avvertono l’esigenza di ridurre l’imponibile onde abbattere significativamente l’onere fiscale tributario.
In gergo si usa dire <<bisogna dare un’aggiustata alle carte>> per avvicinarsi al pareggio di bilancio, anche annotando in contabilità costi gonfiati o totalmente falsi.
Se per le Holding l’operazione appare decisamente più facile, dovendo gestire le operazioni nell’ambito dello stesso gruppo imprenditoriale, il piccolo o medio imprenditore invece – poveraccio!! – deve rivolgersi all’esterno per trovare qualche “collega” compiacente ad emettere fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti. In questi casi, si potrà trovare la “testa di legno” costruito alla bisogna (1) o rivolgersi alla solita “cartiera” specializzata nella emissione di fatture false. Sono fatture, queste, che non saranno mai registrate perché in genere trattasi di evasori totali sconosciuti al fisco ed in possesso della sola partita IVA, privi delle prescritte scritture contabili o, anche quando ci sono, molto opportunamente se ne denuncia il provvidenziale furto.
Può anche capitare di trovare la compiacenza di soggetti economici aventi bilanci in perdita, ove la registrazione di una fattura attiva (ricavo), sia pure falsa, non provoca alcun aggravio di natura fiscale ma semplicemente un aumento del fatturato nel conto economico.
In assenza di interlocutori disposti ad emettere false fatture, quale ultima chance per realizzare la frode fiscale, rimane il percorso dell’autofatturazione, dove in qualche caso, addirittura, mi è capitato di vedere indicate controparti inesistenti o prese dall’elenco telefonico.
Sovente, tali disegni criminosi presuppongono anche il consapevole coinvolgimento – sia pure solo cartolare – di vettori, di conducenti (con timbri e firme su documenti di trasporto), allo scopo di certificare lo spostamento di merci per centinaia di chilometri, previo utilizzo di automezzi spesso non idonei per caratteristiche tecniche (targhe di utilitarie), o per raggiunti limiti di vetustà ed usura, nella diffusa convinzione che tanto sono carte che non controllerà mai nessuno.
Abitualmente, a fronte della fattura emessa, viene simulato un pagamento attraverso la emissione di un assegno circolare regolarmente munito della clausola “Non trasferibile” (trattandosi generalmente di importi con diversi zeri…) che, normalmente, viene negoziato dal beneficiario (emittente la fattura falsa) in tempi rapidissimi ed alla stessa presenza del traente dell’operazione (utilizzatore della falsa fattura) (2). La materiale restituzione del controvalore del titolo di credito appena negoziato e decurtato del compenso, avviene <brevi manu> in contanti e costituisce il passaggio naturale e conclusivo di un accordo, pianificato da tempo e organizzato in modo scientifico fin nei minimi particolari.
A livello normativo, la emissione di fatture false, ovvero la loro utilizzazione, annotando costi fittizi nella propria contabilità o esibendole all’Amministrazione finanziaria per richiedere indebiti rimborsi d’imposta, sono considerate, in ambo i casi (emissione/annotazione), condotte di rilevanza penale punite con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Trattasi, secondo l’articolo 9 del D.Lgs nr.74/2000 di condotte autonome dove, in deroga all’articolo 110 del codice penale, non è contemplata la ipotesi del “Concorso di persone nel reato”.
Se l’interesse alla emissione delle false fatture è dato dal compenso percepito (generalmente rappresentato dal 10-15% dell’importo della transazione), per l’utilizzatore significherà un notevolissimo risparmio d’imposta – dell’ordine di circa il 50% dell’imponibile abbattuto – nonché la parallela costituzione di un fondo occulto extracontabile – in genere allocato su banche estere – spesso utilizzato per esigenze inconfessabili.
Se quanto appena descritto appare verosimile, oggi nell’era della globalizzazione ed il supporto delle migliori tecnologie, non sarà più necessaria la vicinanza fisica degli operatori economici coinvolti per provare l’elemento criminale associativo (contabilità seguita dallo stesso consulente, ubicazione delle sedi operative presso il medesimo stabile, comuni consiglieri di amministrazione e/o componenti del collegio sindacale etc.).
Al contrario, la convergenza di tali interessi, tutti rigorosamente illeciti, la rilevanza penale delle condotte sanzionate in eguale misura, la pianificazione concordata a tempo debito, la perfetta organizzazione e tempistica nella esecuzione – come quella di recarsi in banca per la negoziazione dei titoli di credito idonei a simulare l’avvenuto pagamento della prestazione di servizio o cessione di beni – dovrebbero costituire una solida base per contestare agli autori di tali illeciti l’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE di cui all’articolo 416 del cp, quale aggravante di pena in presenza di tre o più persone che si accordano per commettere più delitti.
L’evasione fiscale non è un problema!!
L’evasione fiscale è “IL PROBLEMA!!”
Bari, 25 ottobre 2006
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