Con la odierna legge di bilancio in discussione nelle Aule parlamentari, l’Istituzione mostra i muscoli, sembra voler fare sul serio.
Dopo il recente condono penale di massa se ne avvertiva la necessità. Il nostro legislatore non finisce mai di stupire!!
La novità di cui parliamo, è contenuta nell’articolo 16 della legge finanziaria 2007 ove risulta ampliato in misura significativa la casistica della “confisca obbligatoria” contemplata dalla vigente legislazione antimafia.2
E’ stato infatti stabilito che, all’attuale misura patrimoniale della confisca prevista dall’articolo 12 sexies della legge 356 del 1992, nata dopo le note stragi di mafia “Falcone-Borsellino”, nei casi di condanna per taluno dei delitti che vanno dall’Associazione mafiosa (art. 416 bis cp) alla Riduzione in schiavitù (art.600 cp), dalla Tratta di persone (art.601 cp) all’Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp), dall’Estorsione (art. 629 cp) al Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cp), dall’Usura (artt.644 e 644 bis) al Riciclaggio e per finire al Traffico di stupefacenti (art. 73 TU 309/90), vadano aggiunti tutta una serie di altri reati contro la Pubblica Amministrazione (Corruzione, Concussione e altri).
Per come recita la normativa antimafia del ripetuto articolo 12 sexies della legge 356/02, si procede alla confisca obbligatoria del denaro, beni o altre utilità, laddove il condannato non giustifichi la provenienza di tali risorse e risulta sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.
A prima vista, senza fare alcun pronostico sull’effetto deterrenza nella corruzione del pubblico ufficiale derivante dalla concreta applicazione del neonato provvedimento, un indubbio risultato positivo si potrà conseguire dalla estensione della legislazione antimafia nell’atavico malfunzionamento della Pubblica Amministrazione.
In termini generali, ampliare il concetto della “Inversione dell’onere della prova” nella lotta al malaffare, potrebbe effettivamente rappresentare un decisivo un passo avanti, non solo nella lotta alla criminalità organizzata.
Comunemente infatti, l’onere di dimostrare la illiceità circa la provenienza di determinate risorse finanziarie compete all’Organo Inquirente (Procura della Repubblica o Polizia Giudiziaria). Con questo provvedimento, invece, sarà il detentore della ricchezza – mobiliare e/o immobiliare – che dovrà dimostrare la legittima provenienza della stessa, sia pure in conseguenza di una condanna per una delle ipotesi delittuose dianzi citate.
In apparenza sembra un accorgimento di particolare efficacia. Parlo di mera “apparenza”, laddove, per reati contro la Pubblica Amministrazione, non venisse disposto il sequestro della risorsa finanziaria (essendo di facile volatilità) in tempi rapidissimi e sin dalla fase delle indagini preliminari, grazie ai poteri del “Sequestro preventivo” di cui al comma 3bis dell’articolo 321 del vigente Codice di procedura penale (comunemente denominato il Sequestro preventivo allargato).
Questo, evidentemente, per scongiurare il rischio che l’indagato, già in qualche modo a conoscenza dell’avvio dell’azione investigativa, non provvede tempestivamente a fare scomparire l’intera provvista detenuta presso qualche Istituto di credito.3
D’altro canto, il collaudo della novella appena introdotta, sarà pressoché immediato, posto l’elevato numero di reati commessi contro la Pubblica Amministrazione della quale, qualche breve flash ce lo ricordiamo dalla vicenda nata sulle rovine di tangentopoli degli anni ’90.
Bari, 06 dicembre 2006
1. FINANZIARIA 2007
DISEGNO DI LEGGE
(Camera n. 1746-bis)
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"
presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)
(Testo coordinato approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006.
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 novembre 2006)
________________________________________
• Disposizioni di carattere finanziario (art. 1)
• Disposizioni in materia di entrate (da art. 2 ad art. 18, comma 119)
• Disposizioni in materia di spese (art. 18, da comma 120 a 443)
• Interventi per lo sviluppo e la ricerca (art. 18, da comma 444 a 799)
• Norme finali (art. 18, da comma 800 a 810)
2. Art. 16.
(Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione)
1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323, 325,»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323 e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni». 2. Il comma 5 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l’edilizia scolastica e per l’informatizzazione del processo».
3. BUONAFEDE & RICICLAGGIO
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