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Divieto caccia - Deroghe in presenza di idonee risultanze scientifiche

TAR Lombardia-Milano, sez. IV, ordinanza 07.11.2006 n° 2039

TAR

Lombardia-Milano

Sezione IV

Sentenza 7 novembre 2006, n. 2039

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

MILANO

SEZIONE IV

Registro Ordinanze: 2039/06
Registro Generale: 2499/06

nelle persone dei signori:
MAURIZIO NICOLOSI Presidente
MARCO BIGNAMI Primo Ref., relatore
GIOVANNI ZUCCHINI Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

(omissis)

per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione,

della deliberazione n. VIII/003350 del 17 ottobre 2006 della Giunta della Regione Lombardia recante "Prelievo venatorio in deroga, previsto dall'art. 9, comma 1, lett. C) della Dir. 79/409/CEE, della specie Fringuello, per la stagione venatoria 2006/2007. Art. 19 bis legge 11 febbraio 1992, n. 157", nonchè di ogni altro atto presupposto, preordinato e connesso.

Visto gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

REGIONE LOMBARDIA

Udito il relatore Primo Ref. MARCO BIGNAMI e uditi i difensori presenti delle parti come da verbale;

Considerato che l'esercizio di un potere derogatorio ha carattere eccezionale e deve reggersi su una motivazione puntuale;

Rilevato che la deroga al divieto di cacciare una specie esige che si possa scientificamente determinare la nozione di "piccola quantità", cui tale deroga va circoscritta, sicchè, in difetto di idonee risultanza scientifiche manca il presupposto stesso dell'esercizio del potere;

Ritenuto che tali evidenze scientifiche debbano basarsi su dati ed analisi riferiti alla fattispecie concreta, cui la motivazione va correlata;

Considerato che, nel caso di specie, l'Amministrazione ha omesso di confrontarsi con il parere reso dall'INFS circa il difetto di tali dati scientifici, limitandosi a darne atto, senza tuttavia confutarlo espressamente con idonee argomentazioni;

Ritenuto che la percentuale del 3% assunta per computare la "piccola quantità" appare arbitrariamente fissata sulla base di un parametro che non pretende di avere valenza generale (art. 3.5.41 della Guida alla direttiva uccelli), ma che piuttosto determina una soglia invalicabile (5%), raggiungibile solo "previa approfondita analisi scientifica", analisi che nel caso di specie viene invece tautologicamente desunta dalla norma stessa;

Considerato che, innanzi a specie non cacciabile, il pregiudizio pare in re ipsa grave ed irreparabile, posto che il bene giuridico leso non potrebbe per definizione essere reintegrato;

Ritenuto che sussistono gli estremi previsti dall'art. 21 della legge 06.12.1971 n. 1043;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Milano, lì 07 Novembre 2006. Scritto da Admin il 27 Novembre 2006 alle 08:00

 
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