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Il riciclaggio "occasionale"

Articolo di Giovanni Falcone, 12 febbraio 2007

Gli ultimi provvedimenti normativi intervenuti nel recente periodo nella complessa disciplina nazionale in tema di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, hanno chiarito – almeno nelle intenzioni – con maggiore efficacia, quali sono gli obblighi di “IDENTIFICAZIONE del cliente, REGISTRAZIONE delle operazioni e CONSERVAZIONE delle informazioni contabili e finanziarie”.

La chiarezza, allo stato solo tentata, ha interessato soprattutto il significato da attribuire al termine “conto”, “deposito” ovvero quello di “..altro rapporto continuativo”.

In tal senso, al comma 6, dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale nr.142/06, si afferma fra l’altro che “NON COSTITUISCONO RAPPORTI CONTINUATIVI”, gli strumenti finanziari derivati, i pronti contro termine, i certificati di deposito e i titoli analoghi nonché i rapporti che si sostanziano in una sola operazione.
Lo stesso articolo, al comma successivo, demanda al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di fornire indicazioni esplicative al riguardo.

Allo stato, sembrerebbe comprendere che le operazioni suddette, non essendo considerati “rapporti”, non debbano essere registrati in Archivio Unico Informatico.

Nell’attesa di avere gli autorevoli e qualificati chiarimenti richiesti dal Legislatore, voglio oggi ricordare che proprio l’acquisto di strumenti finanziari, molto spesso, specialmente se fatti “per cassa” in assenza di rapporto continuativo (conto corrente, deposito nominativo a risparmio etc.), deve costituire elemento di approfondita riflessione da parte degli Intermediari .

Infatti, l’acquisto di titoli al portatore di importo superiore ad Euro 12.500,00 (immaginiamo i Certificati di Deposito) – dove peraltro mal si comprende tale terminologia, posto che la successiva negoziazione è inibita a persona diversa dal sottoscrittore del titolo medesimo (salvo incorrere in pesanti sanzioni dall'1% al 40% dell'importo del titolo trasferito) - senza accendere alcun rapporto di conto, soprattutto se effettuato con sistematicità e per importi ingenti, potrebbe in qualche caso rappresentare un espediente per eludere il dispositivo di contrasto al riciclaggio di denaro sporco.

Mi è capitato sovente di ricevere richieste della specie.

Ricordo il caso dell’anziano e noto imprenditore il quale, adducendo profondi dissidi con la moglie, acquistava ripetuti Certificati di Deposito per significativi importi senza transitare dal conto corrente (personale e/o aziendale), giustificando tale condotta dalla volontà di non far conoscere alla consorte il percorso finanziario delle sue risorse, non potendo escludere, affermava, una “separazione a breve”.

La fantasia italica è notoria, per cui anche certe “cautele” nei rapporti coniugali possono apparire verosimili (noi uomini teeniamo molto alla Privacy, soprattutto nei confronti della moglie), laddove invece, saranno sicuramente strumentali in presenza di età avanzate. Per casi della specie descritta, davanti ad attività imprenditoriali di spessore, risorse finanziarie gestite con denaro contante dallo stesso imprenditore, potranno classificarsi sicuramente come disponibilità economiche extracontabili annoverabili come ricavi non contabilizzati e/o non fatturati (c.d. nero), di nessun interesse ai fini degli obblighi antiriciclaggio da parte dell’Intermediario.

Se al contrario, le stesse operazioni, poste in essere con analoghe modalità, vengono richieste da clientela “occasionale” priva di alcun rapporto, sovente restia a fornire elementi di conoscenza tanto sulle origini delle risorse economiche che sull’attività lavorativa esercitata, ci si potrebbe trovare in presenza di “denaro, beni o utilità provenienti da delitto non colposo” e quindi suscettibile di particolare attenzione ai fini della Segnalazione di Operazione Sospetta.

Al riguardo, ricordo il caso di anziani genitori che, per conto del figlio (Funzionario pubblico), occasionalmente, acquistavano Certificati di Deposito, giustificandoli come “risparmi di carattere personale”.....

Notare e annotare…nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa Antiriciclaggio.

Bari, 12 febbraio 2007

Giovanni Falcone
Tel. 3357693411
Falcone Consulting Srl
Partita IVA 06483420722 Scritto da Admin il 12 Febbraio 2007 alle 08:00

 
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