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Bocciato il decreto Turco sui quantitativi massimi di cannabis per uso personale

TAR Lazio, sez. III quater, ordinanza 15.03.2007 n° 1155

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione terza quater, ordinanza n. 1155/2007

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

SEZIONE TERZA QUATER

nelle persone dei Signori:

MARIO DI GIUSEPPE Presidente

CARLO TAGLIENTI Cons. , relatore

UMBERTO REALFONZO Cons.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 14 Marzo 2007

Visto il ricorso 12091/2006 proposto da:

CODACONS ED ALTRI

ARTICOLO 32

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO AIDMA-ONLUS

rappresentato e difeso da:

RIENZI AVV. CARLO

con domicilio eletto in ROMA

V.LE MAZZINI, 73

presso

CODACONS UFF.LEGALE NAZ.LE

contro

MINISTERO DELLA SALUTE

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

domiciliataria ex lege in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- del D.M. 4.8.2006 – modificazione del D.M. 11.4.2006 indicante i limiti quantitativi massimi riferibili ad uso esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti;

- di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.

Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELLA SALUTE

Visti gli atti depositati dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione 17.1.2007 n. 113;

Nominato relatore il Consigliere Carlo Taglienti e uditi alla Camera di Consiglio del 14 marzo 2007 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare;

Considerato che, interpretando in maniera conforme a Costituzione l’art.73 comma 1 bis del D.P.R. 309/90, si ritiene che la norma non conferisca al Decreto Interministeriale un potere politico di scelta in ordine alla individuazione dei limiti massimi delle sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere detenute senza incorrere nelle sanzioni penali di cui al comma 1, bensì un potere di scelta di discrezionalità tecnica, soprattutto per quanto attiene alle competenze del Ministero della Salute;

Ritenuto che nella fattispecie la scelta effettuata con il Decreto impugnato non risulta supportata da alcuna istruttoria tecnica che giustifichi il raddoppio del parametro moltiplicatore;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater,

accoglie la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, 14 marzo 2007

Il Presidente: Mario Di Giuseppe

L’Estensore: Carlo Taglienti

Depositata in Segreteria il 15 marzo 2007. Scritto da Admin il 22 Marzo 2007 alle 08:00

 
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