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Furto auto: l'assicurazione non è tenuta a pagare il danno se l'assicurato lascia le chiavi in macchina

Tribunale Napoli, sez. XI civile, sentenza 22.03.2007 n° 3331

Tribunale di Napoli

Sezione XI Civile

Sentenza 22 marzo 2007, n. 3331

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

II Tribunale di Napoli - XI sezione civile, in persona del giudice istruttore dott. Angelo GRECO, in funzione di giudice monocratico,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n, 8224 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2003, avente ad oggetto; pagamento.

TRA XXX, elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza G. D'Annunzio n. 15, presso l'avv. YYY che lo rappresenta e difende

ATTORE

E

H.D.I. Assicurazioni s.p.a., in persona del procuratore speciale Giovanni Pettorino, elettivamente domiciliata in Napoli, via A. De Gasperi n. 45 presso l'avv. Marco Aria che la rappresenta e difende

CONVENUTA

Conclusioni per l'attore: accogliere la domanda e, in particolare, dichiarare nulla la clausola contrattuale di cui all'art. 7; accertare il diritto dell'istante al risarcimento del danno subito a seguito del furto della propria auto; di conseguenza obbligare la convenuta alla quantificazione e liquidazione del danno; vittoria delle spese processuali con attribuzione; in subordine accertare l'ammontare del danno in Euro 10.329,14=, sempre vittoria delle spese processuali con attribuzione al difensore.

Conclusioni per la convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 19-3-2003 C (omissis) esponeva di essere proprietario dell'autovettura Toyota Yaris , assicurata )

contro il furto con la H.D.I. Assicurazioni s.p.a, (omissis); che il (omissis)

uto, sentiva un rumore metallico)proveniente dalla parte posteriore, come se avesse urtato qualcosa o avesse perso qualche pezzo dell'auto;

che, fermatosi a ridosso del marciapiede, dopo aver spento il motore scendeva dall'autovettura, rilevando un'ammaccatura al parafango posteriore; che sopraggiungeva un'altra auto il cui conducente lo "informava" che aveva perso qualcosa, ovvero un pezzo meccanico alcuni metri più indietro; che, mentre si voltava per vedere cosa avesse perso nel tratto di strada percorso, uno sconosciuto si metteva al volante dell'autovettura Toyota Yaris targata xxxx;

allontanandosi verso il Vomero; che aveva presentato denunzia del furto all'autorità di Polizia e la denunzia era stata archiviata dall'autorità giudiziaria, per essere rimasti ignoti gli autori del reato; che, nonostante le sollecitazioni di corresponsione dell'indennizzo rivolte alla società di assicurazioni, questa non aveva provveduto al pagamento ravvisando nella condotta dell'istante una colpa grave ovvero una grave negligenza per non Ij, « aver usato tutte le precauzioni necessarie ad impedire l'evento. Ciò premesso l'attore conveniva in giudizio la H.D.I. Assicurazioni s.p.a, per sentire dichiarare dovuta ad esso istante la somma di Euro 10.329,14= in conseguenza del furto subito e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento del predetto importo oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Si costituiva in giudizio la convenuta che impugnava la domanda eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 11 delle condizioni generali di contratto; subordinatamente deduceva l'insussistenza del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 7 lettera a) delle condizioni generali di contratto nonché dell'art. 1900 c.c., trattandosi di sinistro cagionato o comunque agevolato dalla colpa grave dell'assicurato e, in via ulteriormente gradata, eccepiva la violazione degli obblighi contrattuali in ordine ai termini della denunzia dell'evento all'assicuratore e contestava l'importo così come quantificato unilateralmente dall'attore. Con la memoria ex art. 183, comma 5°, c.p.c. l'attore, "a modifica e precisazione della domanda", chiedeva che la stessa fosse ricondotta all'accertamento del diritto dell'istante a vedersi risarcito il danno, "rinunziando, in questa sede, alla invocata conseguente azione di condanna della convenuta compagnia..". Con la memoria di replica ex art. 183, comma 5°, c.p.c. la H.D.I. Assicurazioni s.p.a, contestava la legittimità di tale rinunzia e dichiarava, comunque, di non accettarla, Svolta l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'esito riservata in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 11 delle condizioni generali di assicurazione stabilisce che: "La determinazione dell'ammontare del danno è effettuata dalla società e dall'assicurato mediante accordo concluso direttamente fra loro o, anche se una delle parti ne faccia richiesta, tra due periti che esse nominano, uno per ciascuna, con atto unico ed ai quali conferiscono anche l'incarico di riferire -, sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, nonché sulla corrispondenza effettiva del rischio con la descrizione e con le dichiarazioni risultanti dalla polizza. I due periti, se non si accordano tra loro, in tutto o in parte, ne nominano un terzo... le conclusioni cui i due periti pervengono concordemente e quelle che sui punti controversi il Collegio adotta... sono vincolanti per le parti che fin d'ora rinunciano ad ogni impugnativa, spregiudicata ogni questione attinente all'indennizzabìlità del danno... ». Detta clausola integra una perizia contrattuale e non una clausola compromissoria per arbitrato irritale, Si ha infatti perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, o ai terzi, scelti per la loro particolare competeva fenica, non già in risoluzione di una controversia giuridica (come Bell'arbitrato libero), ma la formulazione di un apprezzamento tecnico eie preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva. In tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere m apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante, ma escludano dai poteri di detto terzo, esplicitamente od implicitamente, la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di perizia contrattuale, che non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni (Cass. 21881/04; Cass, 1409/02; Cass. 10554/98-Cass. 9032/95). Nella fattispecie la presente controversia, originata dai contrasto insorto ante causam tra le parti, in via preventiva rispetto alla quantificazione dell'indennizzo, in ordine alla sussistenza del diritto dri Cortese a ricevere l'indennizzo assicurativo, ai sensi dell'art. 7 lettera a) delle condizioni generali di contratto nonché dell'art. 1900 c.c., è dunque proponibile, seppure limitatamente a tale aspetto e non alla consequenziale domanda di condanna. Ciò premesso va osservato che la H.D.I. Assicurazioni s.p.a, ha in particolare eccepito l'insussistenza del diritto del Cortese all'indennizzo, richiamandosi all'art, 7 lettera a) delle condizioni generali d: contratto nonché air art. 1900 ce, assumendo trattarsi di un sinistro cagionate o comunque agevolato dalla colpa grave dello stesso assicurato. In punto di fatto va rilevato che l'attore, in data 7-5-2002, in ordine alle circostanze dell'evento in questione, ha denunziato ai Carabinieri della Stazione di Napoli - Rione Traiano quanto segue: «accostatomi sul margine destro della strada, scendevo dalla mia autovettura, lasciandola con il motore acceso ...e mentre incuriosito cercavo per terra, notavo la mia autovettura allontanarsi a gran velocità in direzione Vomexo.." e, in un secondo momento, presso gli stessi Carabinieri, ha dichiarato: «in sede di denuncia, dovuto allo stato confusionale del furto, affermavo di aver lasciato l'auto con il motore acceso, ma in effetti sono sceso dall'auto spegnendo il motore. - L'unico teste escusso in giudizio ha riferito: "(omissis) che era dietro l'auto, guardava la stessa dietro e sotto l'abitacolo. Ho visto nell'immediatezza un giovane salire a bordo e dileguarsi con la stessa.... Non posso riferire se Tanto rossa, allorquando è stata asportata, avesse il motore acceso o spento, Non ricordo se (omissis) allorquando ha parlato con me, avesse o meno tra le chiavi tra le mani..." In 0gni caso il (omissis) nè in occasione della prima e neppure della seconda e più "meditata" denunzia ai Carabinieri, ha riferito di aver tolto le chiavi dell'auto dal cruscotto e neppure risulta che abbia mai messo a disposizione della società assicurala le predette chiavi (cfr. libero interrogatorio) le quali, m base ai convergenti elementi acquisiti, dovevano essere rimaste inserite nel cruscotto dell'auto, come può desumersi anche dalla repentinità dell'azione, descritta dallo stesso attore e dal teste.

La giurisprudenza ha più volte affamato che il principio di cui all'art. 1900 del nesso cabale fra la detta condotta ed il danno trova applicazione il principio della "conditio sine qua non" temperato da quello della regolarità causale, secondo il disposto degli artt. 40 e 41 cod. pen.. Ne consegue che, quando l'evento è derivato da una pluralità di comportamenti comminssivi od omissivi, tra cui un comportamento colposo dell'assicurato, è sufficiente per negare l'estensione della polizza accertate che, se detto comportamento non si fosse verificato, l'evento non si sarebbe prodotto. Sulla scorta di quanto innanzi rilevato non appare dubbio che il furto del veicolo è derivato anche da un comportamento gravemente colposo dell'assicurato, consistito nell'aver lasciato incustodita l'auto aperta e con le chiavi inserite, se non addirittura con il motore avviato, tale da incidere casualmente in maniera decisiva nella produzione dell'evento.

Trattandosi di disposizione prevista direttamente dalla legge, appare evidente che la norma contrattuale che ne riproduce il contenuto non assume alcun carattere vessatorio (art. 1469 ter c.c.) atteso che peraltro, il dispositivo normativo sarebbe direttamente applicabile nei sensi predetti anche in mancanza della clausola contrattuale. La domanda va pertanto rigettata. Ogni ulteriore questione è da considerare assorbita nella statuizione predetta.

Ricorrono giùsti motivi, attesa la peculiare natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

rigetta la domanda;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Napoli il 19-3-2007.

Il Giudice
Dott. Angelo Grieco

Depositata in Cancelleria oggi 22 marzo 2007. Scritto da Admin il 18 Giugno 2007 alle 07:00

 
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