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Modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora

Modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora

MINISTERO DELL'INTERNO, DECRETO 6 LUGLIO 2010

Modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, a norma dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Considerato che il comma 4 del citato articolo dispone che con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di funzionamento del registro delle persone che non hanno fissa dimora, attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 240;

Ritenuto di individuare le modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con il parere in data 10 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1

1. Il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94, è tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici.

Art. 2

1. I comuni, iscritto il soggetto nell'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'art. 1, terzo comma della legge 24 dicembre 1954, n.1228 e successive modificazioni, evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1, quinto comma della medesima legge n.1228/1954.

2. Le modalità tecniche di costituzione e funzionamento del registro di cui all'art. 1 sono fissate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

1. Il registro di cui all'art. 1 è formato dai campi valorizzati relativi alle posizioni anagrafiche di senza fissa dimora.

2. Al registro accede esclusivamente il Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalità di tenuta e di conservazione del registro.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010.

Il Ministro dell'interno: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2010

Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 8, foglio n. 09.

Scritto da Admin il 2 Agosto 2010 alle 02:43
 
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