MondoBlu by Megghy.com
Istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali

Istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali

LEGGE 4 giugno 2010, n. 92

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003.

(GU n. 144 del 23-6-2010)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato dell'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

Art. 3

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 giugno 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano

-----------------

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3211): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 15 febbraio 2010. Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 marzo 2010, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XIV. Esaminato dalla III commissione il 16 marzo 2010 ed il 13 aprile 2010. Esaminato in aula ed approvato il 14 aprile 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2108): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 aprile 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e 14ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 20 aprile 2010 ed il 5 maggio 2010. Esaminato ed approvato in aula il 5 maggio 2010.

Allegato

PROTOCOLLO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA RECANTE MODIFICA,

PER QUANTO ATTIENE ALL'ISTITUZIONE DI UN ARCHIVIO DI IDENTIFICAZIONE DEI FASCICOLI A FINI DOGANALI,

DELLA CONVENZIONE SULL'USO DELL'INFORMATICA NEL SETTORE DOGANALE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,

RIFERENDOSI all'atto del Consiglio dell'Unione europea del ...,

CONSIDERANDO che la cooperazione doganale nell'Unione europea e' una componente importante dello spazio di liberta', sicurezza e giustizia,

CONSIDERANDO che lo scambio di informazioni tra i servizi doganali dei vari Stati membri ha un ruolo centrale in tale cooperazione,

ATTUANDO le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in base alle quali

- si dovrebbe trarre il massimo vantaggio dalla cooperazione tra le autorita' competenti degli Stati membri nell'ambito delle indagini sulla criminalita' transnazionale (punto 43 delle conclusioni);
- si dovrebbe raggiungere l'obiettivo dell'elaborazione equilibrata di misure a livello di Unione contro la criminalita' proteggendo nel contempo la liberta' e i diritti costituzionali delle persone nonche' degli operatori economici (punto 40 delle conclusioni) e
- la criminalita' economica grave presenta sempre piu' spesso aspetti di diritto tributario e doganale) (punto 49 delle conclusioni);

VISTA la risoluzione del 30 maggio 2001 relativa ad una strategia per l'unione doganale 1) in cui il Consiglio:

1) GU C 171 del 15.6.2001, pag. 1.

- ha convenuto che l'obiettivo principale deve essere quello di migliorare la cooperazione per combattere efficacemente le frodi e altre azioni che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni,
- ha sottolineato che i servizi doganali svolgono un ruolo significativo nella lotta alla criminalita' transnazionale attraverso la prevenzione, l'individuazione e, nell'ambito delle loro competenze nazionali, attraverso le indagini e le azioni penali nei confronti delle attivita' criminose nei settori della frode fiscale, del riciclaggio di capitali, del traffico di droga e di altre merci illegali e
- ha sottolineato che, per effetto della diversita' dei compiti loro assegnati, occorre che le autorita' doganali operino sia in un contesto comunitario sia nel contesto della cooperazione, nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea;

CONSIDERANDO che il Sistema informativo doganale creato in virtu' della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale 2) permette l'introduzione dei dati personali esclusivamente ai fini dell'osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta o di controlli specifici (articolo 5 della Convenzione), e che deve essere stabilita una base giuridica complementare per fini aggiuntivi;

2) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34.

TENUTO CONTO del fatto che al momento non esiste la possibilita' di uno scambio di informazioni sull'esistenza di fascicoli d'indagine riguardanti indagini in corso o completate tra tutte le autorita' competenti per via elettronica ed in maniera sistematica e, pertanto, di un opportuno coordinamento delle loro indagini, e che il Sistema informativo doganale dovrebbe essere utilizzato per tale scopo;

TENUTO CONTO del fatto che dai risultati di una valutazione delle banche dati del terzo pilastro dell'Unione europea puo' emergere la necessita' che questi sistemi siano complementari;

CONSIDERANDO che, in relazione all'archiviazione, al trattamento e all'uso dei dati personali in ambito doganale, si dovrebbe tenere debitamente conto dei principi fissati nella Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e del punto 5.5 della raccomandazione R(87)15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987 tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia;

VISTO che, in base al punto 48 del piano d'azione del Consiglio e della Commissione, del 3 dicembre 1998, sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia 1), e' necessario esaminare se e come l'Ufficio europeo di polizia (Europol) puo' avere accesso al Sistema informativo doganale,

1) GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

ARTICOLO 1

La convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale 1) e' modificata come segue:

1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34 1) Dopo il titolo V sono inseriti i seguenti titoli:

TITOLO V A

ISTITUZIONE DI UN ARCHIVIO DI IDENTIFICAZIONE DEI FASCICOLI

A FINI DOGANALI

ARTICOLO 12 A

(1) Il Sistema informativo doganale comprende al suo interno, oltre ai dati di cui dell'articolo 3, i dati previsti dal presente titolo, in una banca dati specifica, in seguito denominata "Archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali". Fatte salve le disposizioni del presente titolo e dei titoli V B e V C, tutte le disposizioni della presente convenzione si applicano anche all'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali. (2) L'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali ha lo scopo di consentire alle autorita' nazionali competenti in materia di indagini doganali, nominate a norma dell'articolo 7, che aprano un fascicolo o che indaghino su una o piu' persone o imprese, di individuare le autorita' competenti degli altri Stati membri che stanno indagando o che hanno indagato su dette persone o imprese al fine di realizzare lo scopo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, mediante informazioni sull'esistenza di fascicoli d'indagine. (3) Ai fini dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 16 l'elenco delle violazioni gravi delle leggi nazionali.
Tale elenco comprende solo le violazioni punibili
- con una pena privativa della liberta' o con una misura di sicurezza privativa della liberta' non inferiore, nel massimo, a dodici mesi oppure
- con una ammenda non inferiore, nel massimo, a 15 000 EUR. (4) Se lo Stato membro che effettua una ricerca nell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali necessita di piu' ampi ragguagli su uno dei fascicoli archiviati riguardante una persona o un'impresa, esso chiede l'assistenza dello Stato membro che ha fornito i dati, sulla base degli strumenti vigenti relativi all'assistenza reciproca.

TITOLO V B

FUNZIONAMENTO E UTILIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DI IDENTIFICAZIONE DEI

FASCICOLI A FINI DOGANALI

ARTICOLO 12 B

(1) Le autorita' competenti introducono dati dei fascicoli d'indagine nell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali ai fini di cui all'articolo 12 A, paragrafo 2. Tali dati riguardano unicamente le categorie seguenti: i) la persona o l'impresa che e' o e' stata oggetto di un fascicolo d'indagine istruito da un'autorita' competente di uno Stato membro, e
- che, a norma delle leggi nazionali dello Stato membro interessato, e' sospettata di commettere o di aver commesso una violazione grave delle leggi nazionali, di parteciparvi o di avervi partecipato o
- che e' stata oggetto di una constatazione relativa a una delle dette violazioni o
- che e' stata oggetto di una sanzione amministrativa o penale per una delle dette violazioni; ii) il settore oggetto del fascicolo d'indagine; iii) il nome, la cittadinanza e gli estremi dell'autorita' dello Stato membro responsabile del fascicolo, unitamente al numero dello stesso. I dati di cui ai punti i), ii) e iii) sono introdotti in una banca dati separatamente per ogni persona o impresa. Non sono permessi collegamenti tra banche dati. (2) I dati a carattere personale di cui al paragrafo 1, punto i) sono soltanto i seguenti: i) per le persone: cognome, cognome da nubile, nome e pseudonimo, data e luogo di nascita, cittadinanza e sesso; ii) per le imprese: ragione sociale, denominazione commerciale utilizzata, sede dell'impresa e numero di identificazione IVA. (3) I dati sono introdotti per una durata limitata a norma dell'articolo 12 E.

ARTICOLO 12 C

Uno Stato membro non e' tenuto a registrare i dati di cui all'articolo 12 B in casi particolari se e fintantoche' detta registrazione nuoce all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato membro interessato, soprattutto in materia di protezione dei dati.

ARTICOLO 12 D

(1) L'introduzione di dati nell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali e la relativa consultazione sono riservate alle autorita' di cui all'articolo 12 A, paragrafo 2. (2) La consultazione dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali riguarda i seguenti dati di carattere personale:
i) per le persone: cognome e nome e/o cognome da nubile e/o pseudonimo e/o data di nascita; ii) per le imprese: ragione sociale e/o denominazione commerciale utilizzata e/o numero di identificazione IVA.

TITOLO V C

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI DELL'ARCHIVIO

DI IDENTIFICAZIONE DEI FASCICOLI A FINI DOGANALI

ARTICOLO 12 E

(1) I tempi di conservazione dei dati sono fissati in conformita' delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro che fornisce i dati. In nessun caso comunque sono superati i periodi di conservazione seguenti, calcolati dalla data di introduzione dei dati nel fascicolo: i) tre anni per i dati relativi a fascicoli di indagine in corso, se in tale periodo non e' stata constatata nessuna violazione; i dati sono cancellati prima se dall'ultimo atto investigativo e' trascorso un anno; ii) sei anni per i dati relativi a fascicoli d'indagine che hanno portato alla constatazione di una violazione, ma che non si sono ancora conclusi con una condanna o l'irrogazione di una ammenda; iii) dieci anni per i dati relativi a fascicoli d'indagine da cui e' scaturita una condanna o una ammenda. (2) In tutte le fasi dell'indagine di cui al paragrafo 1, punti i), ii) e iii) non appena in base alle leggi e ai regolamenti amministrativi dello Stato membro che ha fornito i dati una persona o un'impresa ai sensi dell'articolo 12 B risulti estranea ai fatti, i dati che la riguardano sono cancellati immediatamente. (3) L'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali cancella automaticamente i dati dal momento in cui sono superati i periodi massimi di conservazione di cui al paragrafo 1.". 2) All'articolo 20 i termini "di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2" sono sostituiti dai termini "di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 12 E".

ARTICOLO 2

1. Il presente protocollo e' sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al depositarlo il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo. 3. Il presente protocollo entra in vigore per gli otto Stati membri interessati novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, che sia membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che procede per ottavo a detta formalita'.
Tuttavia, se la convenzione non e' entrata in vigore a tale data, il presente protocollo entra in vigore per l'ottavo Stato membro interessato alla data di entrata in vigore della convenzione. 4. La notifica da parte di uno Stato membro successiva al ricevimento dell'ottava notifica effettuata a norma del paragrafo 2 fa si' che, 90 giorni dopo detta notifica, il presente protocollo entri in vigore fra tale Stato membro e gli Stati membri per i quali esso e' gia' in vigore. 5. Gli Stati membri introducono nell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali solo i dati registrati in un'indagine dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.

ARTICOLO 3

1. Il presente protocollo e' aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea e che aderisca alla convenzione. 2. Fa fede il testo del presente protocollo nella lingua dello Stato membro aderente redatto dal Consiglio dell'Unione europea. 3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. 4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, se questo non e' ancora entrato in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni e a condizione che la convenzione sia in vigore per tale Stato.

ARTICOLO 4

Ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea e aderisca alla convenzione a norma dell'articolo 25 dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, si considera aderente a tale convenzione quale modificata dal presente protocollo.

ARTICOLO 5

Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente protocollo. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni, nonche' qualsiasi altra notifica relativa al presente protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' otto maggio duemilatre, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Scritto da Admin il 7 Luglio 2010 alle 00:47
 
Commenta articolo
Nessun Commento presente
Commento
Titolo Commento
Testo commento
Articoli top della categoria
Legge Finanziaria 2010 - Due soli...   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010). Art. 1... leggi tutto
Reati di grave allarme sociale e... Schema di Disegno di legge approvato dal CdM il 30.10.2007 Schema di Disegno di legge recante DISPOSIZIONI IN MATERIA .. leggi tutto
 
Statistiche
  • 9 Categorie
  • 506 Articoli Totali
  • 790839 Pagine Viste
  • 1 Utenti Online