Tribunale Milano, sez. I civile, sentenza 28.02.2007 n° 2564
Tribunale
Milano
Sezione I civile
Sentenza 28 febbraio 2007, n. 2546
N. 36496/2006 R.G.
SENTENZA N. 2564/07
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE I CIVILE
G.U. DR. ANGELO RICCIARDI
Nella causa promossa da:
. . . Società per Azioni;
-attrice-
contro
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. con l’avv. Massimo Bonomi;
-convenuta-
******
(omissis)
I difensori procedono alla discussione orale
Il G.U.
dato atto, pronuncia sentenza come segue:
Il Giudice
rilevato che il presente giudizio è stato instaurato prima dell’instaurazione della procedura di conciliazione avanti al CORECOM come previsto invece dall’art. 1 undicesimo comma della Legge n. 249 del 1997; che non sussiste pertanto la condizione di procedibilità della domanda giudiziale e ciò preclude l’accoglimento della domanda subordinata di sospensione del presente giudizio;
P.Q.M.
Così definitivamente dispone:
1) dichiara la improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell’art. 1 comma n. 11 Legge 249 del 31.07.1997;
2) condanna l’attore alla rifusione in favore di Wind Telecomunicazioni S.p.A. delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 600,00= oltre CPA, IVA e spese generali, di cui euro 100,00 per spese, 250,00 per diritti e 250,00 per onorari.
Milano, 28 febbraio 2007
Il Giudice
Dott. Angelo Ricciardi
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