Tribunale Milano, sez. I civile, sentenza 28.02.2007 n° 2564 - Telecomunicazioni: improcedibilità dell'azione in assenza del tentativo di conciliazione.
IN EVIDENZA

Telecomunicazioni: improcedibilità dell'azione in assenza del tentativo di conciliazione

Tribunale Milano, sez. I civile, sentenza 28.02.2007 n° 2564

 

Tribunale

Milano

Sezione I civile

Sentenza 28 febbraio 2007, n. 2546

N. 36496/2006 R.G.
SENTENZA N. 2564/07

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE I CIVILE

G.U. DR. ANGELO RICCIARDI

Nella causa promossa da:

. . . Società per Azioni;

-attrice-

contro

WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. con l’avv. Massimo Bonomi;

-convenuta-

******

(omissis)

I difensori procedono alla discussione orale

Il G.U.

dato atto, pronuncia sentenza come segue:

Il Giudice

rilevato che il presente giudizio è stato instaurato prima dell’instaurazione della procedura di conciliazione avanti al CORECOM come previsto invece dall’art. 1 undicesimo comma della Legge n. 249 del 1997; che non sussiste pertanto la condizione di procedibilità della domanda giudiziale e ciò preclude l’accoglimento della domanda subordinata di sospensione del presente giudizio;

P.Q.M.

Così definitivamente dispone:

1) dichiara la improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell’art. 1 comma n. 11 Legge 249 del 31.07.1997;

2) condanna l’attore alla rifusione in favore di Wind Telecomunicazioni S.p.A. delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 600,00= oltre CPA, IVA e spese generali, di cui euro 100,00 per spese, 250,00 per diritti e 250,00 per onorari.

Milano, 28 febbraio 2007

Il Giudice
Dott. Angelo Ricciardi

 

TORNA AL GIORNALE GIURIDICO

TORNA IN ALTO PAGINA

©-2004-2008 megghy.com-Tutti i diritti sono riservati