Disegno di legge approvato dal CdM il 25.01.2007
DISEGNO DI LEGGE
(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 gennaio 2007)
Capo I
Art. 1
(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell’ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, con le procedure ivi previste.
7. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 2
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al Capo II e III, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella stesura dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
Art. 3
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell’articolo 1.
Art. 4
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del predetto articolo, qualora riferite all’attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
Art. 5
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi ed i criteri di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Capo II
Art. 6
(Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di controlli e di frodi alimentari)
1. Il comma 1-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo, n. 99, è sostituito dal seguente:
«1-bis. L’AGEA è l’autorità nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l’osservanza delle normative comunitarie, relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, delle banane e dei fiori, avvalendosi dell’Agecontrol S.p.a. e di eventuali organismi di controllo a tal fine individuati e assumendo l’incarico del coordinamento delle attività dei predetti controlli di conformità ».
Art. 7
(Modifiche al decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, in materia di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari)
1. L’articolo 1, comma 3-bis, e gli articoli 1-bis e 1-ter del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, come modificato dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, sono abrogati.
Art. 8
(Applicazione del Regolamento CE n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova)
1. In applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, le Regioni e le Province autonome competenti per territorio autorizzano, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri di imballaggio a classificare le uova, ed attribuiscono loro il prescritto codice di identificazione sulla base delle disposizioni adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 dispiega efficacia a decorrere dall’inclusione del centro di imballaggio, con relativo codice di identificazione, in un apposito elenco pubblicato nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Le Regioni e le Province autonome verificano che i centri di imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle norme comunitarie vigenti e dispongono, se del caso, il ritiro dell’autorizzazione, la cui efficacia decorre dalla cancellazione dall’elenco di cui al comma 2.
4. I controlli di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1028/2006 sono svolti dall’ Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Le sanzioni di cui all’articolo 5 della legge 3 maggio 1971, n. 419, restano in vigore. Le rimanenti disposizioni della citata legge 3 maggio 1971, n. 419, e quelle della legge 10 aprile 1991, n. 137, restano in vigore limitatamente agli adempimenti derivanti dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990.
Art. 9
(Modifiche alla legge 3 aprile 1961, n. 286, recante la “Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazione di fantasia”)
1. L’articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, è abrogato.
Art. 10
(Modifiche all'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari)
1. All'articolo 3, comma 1, punto 4, della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, sostituire le parole: «5 per cento» con le parole «10 per cento».
Art. 11
(Modifiche all’articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
1. All’articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come sostituito dall’articolo 8, del decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, le parole: «compresa tra 3.000 euro e 50.000 euro;» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 50.000 euro;».
Art. 12
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)
1. «Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla stessa, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. »
Art. 13
(Disposizioni occorrenti per modifiche ed abrogazioni di norme in materia valutaria per effetto del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del D.P.R. del 31 marzo 1988 n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legge del 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni nella legge del 4 agosto 1990 n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo del 30 aprile 1997 n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo del 6 settembre 1998 n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle norme introdotte dal Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, salva la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinare le disposizioni normative del Regolamento (CE) n. 1889/2005 con la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
b) mantenere l'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 1, comma 2, della legge del 17 gennaio 2000 n. 7 e dall'art. 3 del decreto legge del 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni nella legge del 4 agosto 1990 n. 227, e coordinarlo ed armonizzarlo con l'obbligo di dichiarazione disciplinato dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1889/2005;
c) prevedere adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici, tra le autorità competenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1889/2005 e le autorità di cui all'art. 22 della direttiva 2005/60/CE, nonché le autorità competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e/o la Commissione;
d) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo anche procedimenti distinti a seconda delle violazioni commesse e delle sanzioni applicabili, apportando le conseguenti modifiche alla fase dell'accertamento e agli adempimenti oblatori;
e) riordinare il regime sanzionatorio, garantendo l'effettività dell'obbligo di dichiarazione e prevedendo sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14
(Disposizioni concernenti l'attuazione del Regolamento CE n. 2173/2005 relativo al fenomeno dell'importazione di legname illegale nella Comunità europea da Paesi terzi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle politiche europee, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali e autonomie locali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per l'importazione di legname nella Comunità europea, secondo i seguenti principi direttivi:
a) individuazione dell'autorità nazionale competente designata per la verifica delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del Regolamento (CE) n. 2173/2005;
b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;
c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione del Regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia;
d) determinazione dell'importo di una tassa e sua destinazione a copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 2173/2005, a carico di coloro che importano legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal citato regolamento comunitario.
2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
Art. 15
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, necessarie al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura di infrazione e di modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari.
2 Il decreto legislativo è adottato con la procedura indicata nell’articolo 1, commi 2 e 3 della presente legge.
Art. 16
(Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/97/CE, 2003/18/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, con la procedura indicata all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/18/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura d’infrazione e per modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari, nonché per apportare le modifiche necessarie per consentire un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in modo da adeguarli ai principi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Art. 17
(Disposizioni occorrenti per l’attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo, al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni e dei rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti;
b) prevedere autonome fattispecie delittuose per le condotte di abbandono e di traffico illecito di rifiuti radioattivi e di sorgenti radioattive orfane. Prevedere in tali casi la pena della reclusione in misura non inferiore nel minimo ad un anno e nel massimo a quattro anni, congiunta con adeguata pena pecuniaria. Prevedere apposita circostanza aggravante se dal fatto deriva pericolo per la vita o la salute delle persone o di danno all'ambiente. Possibilità di prevedere che circostanza aggravante di cui al precedente periodo non possa essere portata in bilanciamento con circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 114 del codice penale. Prevedere l'obbligatorietà della confisca del materiale sequestrato, salvo che la legge o accordi internazionali vincolanti per l'Italia non prevedano obblighi di restituzione o destinazione.
Capo III
Art. 18
(Delega al Governo per l’attuazione di decisioni quadro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;
b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;
c) decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato;
d) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 6, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.
6. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 19
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003 del Consiglio dell’Unione europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre nel libro V, titolo XI, capo IV del codice civile una fattispecie criminosa la quale, fatto salvo quanto attualmente previsto dall’articolo 2635 codice civile, punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione i quali compiono od omettono di compiere, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità per sé o per altri, atti che comportano o possono comportare distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali;
b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che dà o promette l’utilità di cui alla lettera che precede;
c) introdurre tra i reati societari di cui all’articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la fattispecie criminosa di cui alla lettera a) del presente articolo, con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.
Art. 20
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 2003 del Consiglio dell’Unione europea, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco di beni o di sequestro probatorio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere nell’ambito del procedimento penale, in attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie pronunciate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri, il riconoscimento e l’esecuzione sul territorio dello Stato di provvedimenti diblocco di beni o di sequestro emessi, a fini probatori o in funzione della successiva confisca,dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro;
b) prevedere che:
1) per “bene” debba intendersi quanto definito dall’articolo 2, lettera d), della decisione quadro;
2) per “provvedimento di blocco o sequestro” debba intendersi quanto definito dall’articolo 2, lettera c) della decisione quadro;
3) la “prova” concerna gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali riguardanti un reato di cui alla successiva lettera d);
c) prevedere che l’esecuzione nel territorio dello Stato italiano nel quale si trova il bene o laprova riguardi qualsiasi provvedimento motivato adottato dall’autorità giudiziaria dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova;
d) prevedere che i provvedimenti dell’autorità giudiziaria di sequestro o blocco dei beni emessi dallo Stato richiedente abbiano riguardo ai reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro ove sia prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, indipendentemente dalla previsione della doppia incriminabilità;
e) subordinare, per le ipotesi di reato non contemplate nella precedente lettera d), il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emessidall’autorità giudiziaria di altro Stato membro:
1) se per fini probatori, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione;
2) se in funzione della successiva confisca del bene, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legge della legislazione italiana, consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione;
f) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di blocco o sequestro dei beni emessi dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l’autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all’autorità giudiziaria italiana di stabilirne l’autenticità; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
g) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana che, nell’ambito di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio, preventivo o conservativo concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, si possa rivolgere direttamente all’autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo, alle condizioni e nei limiti della decisione quadro riportati nella presente legge comunitaria; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l’autorità competente; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
h) prevedere la trasmissione d’ufficio, da parte dell’autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all’autorità giudiziaria competente del provvedimento al quale occorre dare esecuzione nel territorio dello Stato, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria dello Stato membro;
i) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana riconosca validità al provvedimento di blocco dei beni o di sequestro emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro ove sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge e vi dia esecuzione senza ritardo, prevedendo se necessario un termine e prevedendo altresì che venga dato immediato avviso dell’avvenuto blocco o sequestro all’autorità richiedente;
l) prevedere che il vincolo di indisponibilità sul bene disposto dall’autorità giudiziaria italiana si protragga fino a quando essa non provveda in maniera definitiva sulle richieste dell’autorità giudiziaria dello Stato di emissione circa il trasferimento della prova ovvero circa la confisca del bene; prevedere la facoltà di apporre limiti e condizioni alla durata del sequestro disposto sul territorio italiano, ferma restando la possibilità di revoca da parte dell’autorità giudiziaria italiana, dopo aver acquisito eventuali osservazioni dell’autorità giudiziaria richiedente, che viene informata senza indugio;
m) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana possa rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro dei beni quando il certificato di cui all’articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto unitamente con la richiesta, ovvero sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento in questione; quando vi siano cause di immunità o di privilegio a norma dello Stato di esecuzione; quando dalle informazioni contenute nel certificato di cui all’articolo 9 della decisione quadro risulta evidente che l’assistenza giudiziaria prestata violerebbe il principio del “ne bis in idem”; nel caso previsto alla lettera d) dell’articolo 7, paragrafo 1 della decisione quadro;
n) prevedere che, nell’ipotesi in cui il certificato di cui all’articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento richiesto, l’autorità giudiziaria italiana possa imporre un termine all’autorità giudiziaria di altro Stato membro entro il quale deve essere prodotto il certificato completo o corretto, o farsi trasmettere un documento equipollente ovvero ancora dispensare l’autorità giudiziaria di emissione dalla presentazione del medesimo certificato, ove non vi sia esigenza di altre informazioni;
o) prevedere che la decisione di rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione del provvedimento richiesto venga comunicata senza indugio all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente;
p) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana possa disporre il rinvio, per una durata ragionevole, dell’esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro, quando tale esecuzione possa arrecare pregiudizio ad un’indagine penale già in corso sul territorio dello Stato, ovvero quando i beni o la prova già siano sottoposti a vincolo di indisponibilità nell’ambito di un altro procedimento penale; prevedere che la decisione del rinvio venga comunicata immediatamente all’autorità giudiziaria richiedente dello Stato membro;
q) prevedere che le richieste di riconoscimento di provvedimenti di blocco o sequestro provenienti dall’autorità giudiziaria dello Stato membro siano corredate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione, o da una richiesta di confisca o contengano - nel certificato di cui all’articolo 9 della decisione quadro - un’indicazione volta a mantenere il bene nello Stato di esecuzione fino a quando non siano avanzate le richieste di cui sopra;
r) prevedere che le richieste di trasferimento della fonte di prova o di confisca del bene debbano essere disciplinate secondo le disposizioni contenute negli accordi internazionali in vigore per lo Stato italiano concernenti l’assistenza giudiziaria in materia penale e la cooperazione internazionale in materia di confisca;
s) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana, in deroga alle disposizioni in tema di assistenza giudiziaria richiamate alla precedente lettera r), non possa rifiutare le richieste di trasferimento della fonte di prova per l’assenza del requisito della doppia incriminabilità, qualora le richieste riguardino reati di cui alla precedente lettera d) e tali reati siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di almeno tre anni;
t) prevedere l’esperibilità dei rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso i provvedimenti dell’autorità giudiziaria italiana relativi al riconoscimento e all’esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro;
u) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall’esecuzione di un provvedimento di blocco o sequestro richiesto dall’autorità giudiziaria dello Stato membro, l’attivazione senza ritardo del procedimento per il rimborso degli importi versati, a titolo di risarcimento per tale responsabilità, alla parte lesa.
Art. 21
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 del Consiglio dell’Unione europea, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere la disciplina della confisca dello strumento di reato, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti;
2) possibilità di disporre la confisca di cui alla lettera a) su cose appartenenti a persona diversa dall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa;
3) applicabilità della confisca di cui alla lettera a) nei casi in cui il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall’autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza;
b) prevedere la disciplina della confisca del provento del reato, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) obbligatorietà della confisca del prodotto e del prezzo del reato, nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti;
2) possibilità di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato;
3) obbligo di eseguire sempre la confisca, totale o parziale, su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, con eccezione dei beni impignorabili ai sensi dell’art. 514 del codice di procedura civile;
c) disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia beneficiato, o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio;
d) aggiornare il catalogo dei reati per cui possa trovare applicazione la disciplina dell’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 3 della decisione quadro;
e) prevedere che ai fini della confisca, anche ai sensi della lettera d), i beni che l'autore del reato abbia intestato fittiziamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, siano considerati come a lui appartenenti;
f) adeguare la disciplina della confisca nei confronti delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, ai principi di cui alle lettere b), c) ed e);
g) prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.
Art. 22
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005 del Consiglio dell’Unione europea, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che ogni decisione, così come definita dall’articolo 1, lettera a), della decisione quadro, adottata dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro che infligga una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o giuridica possa trovare riconoscimento ed esecuzione a cura dell’autorità competente dello Stato italiano, quando la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone all’interno dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria sede statutaria;
b) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana che ha, all’esito di un procedimento giurisdizionale, inflitto una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o ad una persona giuridica, possa richiedere il riconoscimento e l’esecuzione della medesima sanzione, per il tramite dell’autorità centrale di cui alla lettera d), alla competente autorità dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria;
c) prevedere che per sanzione pecuniaria si intenda quanto previsto dall’articolo 1, lettera b) della decisione quadro;
d) prevedere un’autorità centrale per lo Stato italiano quale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell’assistenza da fornire alle autorità competenti;
e) prevedere che la richiesta di esecuzione della sanzione pecuniaria venga trasmessa all’autorità dello Stato di esecuzione corredata del certificato e secondo le modalità di cui all’articolo 4 della decisione quadro;
f) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana proceda al riconoscimento e all’esecuzione della sanzione pecuniaria conseguente ad una decisione dell’autorità di altro Stato membro, se punibili nell’altro Stato membro come definiti dalla propria legislazione e senza verifica della doppia punibilità, con riferimento ai reati indicati al paragrafo 5 della decisione quadro;
g) subordinare, con riferimento a reati diversi da quelli indicati alla lettera f), il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di altro Stato membro alla condizione che la decisione medesima si riferisca a una condotta che costituisce reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica;
h) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana proceda immediatamente al riconoscimento e all’esecuzione della decisione emessa dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro; disciplinare i casi e i modi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 della decisione quadro;
i) prevedere la possibilità per lo Stato italiano di ridurre o convertire l’importo della sanzione pecuniaria connessa alla decisione pronunciata dall’autorità competente dell’altro Stato membro secondo quanto stabilito all’articolo 8 della decisione quadro, ovvero la possibilità di sostituire la sanzione pecuniaria, in caso di mancato recupero, in pena detentiva o in altra sanzione penale secondo quanto previsto dalla legge italiana in materia di conversione di sanzioni di specie diversa nonché dall’articolo 10 della decisione quadro;
l) prevedere l’applicabilità della legge italiana all’esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte dall’autorità di altro Stato membro di decisione, secondo le modalità di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, nonché la possibilità di esecuzione della sanzione pecuniaria sul territorio dello Stato anche se la legislazione italiana non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro medesima;
m) prevedere che eventuali provvedimenti di amnistia o grazia possano essere concessi sia dallo Stato di decisione che dallo Stato italiano e che solo lo Stato italiano può decidere sulle domande di revisione della decisione emessa dall’autorità italiana;
n) prevedere che l’autorità italiana che ha emesso la decisione informi senza ritardo l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione che la decisione che ha irrogato la sanzione è stata, per qualsiasi motivo, privata del suo carattere esecutivo, sì da consentire all’autorità richiesta di porre immediatamente fine alla esecuzione della decisione, non appena informata; prevedere analoga disciplina per il caso di ritiro della decisione di esecuzione; prevedere, analogamente, che l’autorità italiana sospenda l’esecuzione della decisione richiesta dallo Stato di decisione appena ricevuta la comunicazione di cui ai periodi che precedono;
o) prevedere che le somme riscosse dall’autorità italiana, in qualità di Stato di esecuzione, spettino allo Stato italiano;
p) prevedere che la competente autorità italiana informi l’autorità dello Stato della decisione di ogni provvedimento adottato in ordine alla richiesta di riconoscimento e di esecuzione della sanzione pecuniaria, secondo le modalità di cui all’articolo 14 della decisione quadro;
q) disciplinare i casi in cui la competente autorità dello Stato della decisione riacquista il diritto di procedere alla esecuzione della sanzione, secondo quanto disposto dall’articolo 15 della decisione quadro;
r) prevedere la possibilità per l’autorità italiana competente di rifiutare l’esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
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Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio;
2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata);
2006/124/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE e fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.
2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione;
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale;
2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l’evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie;
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
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