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Slot: nuove regole apparecchi di gioco con vincite in danaro

Decreto AAMS 19.09.2006

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
,

d’intesa con

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto l’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;

Visto l’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’articolo 110, comma 6, lettera a) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dall’articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla Direttiva 98/48/CE;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla citata Direttiva;

Considerata l’esigenza di adeguare, alla luce dell’evoluzione tecnologica, le regole di produzione degli apparecchi da intrattenimento con vincite in danaro;

Considerate le ragioni di ordine e sicurezza pubblica nonché le esigenze sia produttive che fiscali;

DECRETA

Articolo 1
Integrazioni e modifiche alle regole tecniche degli apparecchi di gioco

1. Il decreto, relativamente agli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., integra il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003, modificandone, inoltre, alcune prescrizioni in ragione delle variazioni normative intervenute con l’articolo 1, comma 502, della legge 30dicembre 2004, n. 311 e con l’articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Ai soli fini del presente decreto, per decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco, si intende il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003.

3. L’Allegato A del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco è sostituito dall’Allegato A al presente decreto.

4. Nell’articolo 1, comma 4, del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) per apparecchio di gioco, un apparecchio o congegno da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S, costituito dal complesso dei componenti destinati al gioco comprensivo, tra l’altro, dei dispositivi di inserimento e di erogazione delle monete, dei programmi e della scheda di gioco, della connessione per la comunicazione e del dispositivo di controllo di AAMS;”;

b) la lettera h) è soppressa;

c) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

“j) per scheda di gioco, l’insieme dei circuiti elettronici, comprese le schede elettroniche di memoria dei personal computer, nei quali risiedono il software di gioco, il protocollo di comunicazione ed i contatori, nonché l’alloggiamento per il dispositivo di controllo di AAMS e le interfacce; ”;

d) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

“k) per ciclo complessivo di partite, un numero di partite consecutive, predeterminato dal produttore della scheda di gioco e, comunque, non superiore a 140.000; ”;

e) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

“m) per manomissione, l’alterazione od il danneggiamento del dispositivo di controllo di AAMS, dei contatori, dei componenti hardware e software della scheda di gioco o dell’apparecchio di gioco, nonché dei relativi dispositivi di protezione; ”;

f) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

“n) per contatori, le aree di memoria protetta nelle quali sono memorizzati i dati di funzionamento dell’apparecchio di gioco; ”;

g) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

“o) per protocollo di comunicazione, il software di comunicazione con il dispositivo di controllo di AAMS e con la rete telematica di AAMS; ”;

h) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

“t) per manutenzione straordinaria, gli interventi necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche e funzionali dell’apparecchio di gioco, le relative modalità di funzionamento e quelle di distribuzione delle vincite; ”;

i) dopo la lettera u), sono aggiunte le seguenti:

- “v) per dispositivo di controllo di AAMS, il componente, con caratteristiche fisiche conformi alla norma ISO/IEC 7810: 2003 e di dimensione nominale 85,60 mm x 53,98 mm, come specificato dalla stessa norma per i componenti di tipo ID-1, dotato di processore conforme allo standard ISO 7816, consegnato da AAMS al produttore della scheda di gioco per l’installazione, esclusivamente a cura del produttore stesso, nell’apposito alloggiamento di cui all’articolo 2, comma 2;”;

- “w) per durata della partita, l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento nel quale, tramite l’azione di avvio da parte del giocatore, il gioco ha inizio ed il momento nel quale il gioco termina con il pagamento di una vincita o senza di essa; l’erogazione della vincita non è compresa nella durata della partita;”;

- “x) per produttore della scheda di gioco, colui che predispone la scheda di gioco per essere installata sull’apparecchio di gioco, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 2-bis; ai soli fini del presente decreto, sono equiparati ai produttori delle schede di gioco nazionali i produttori delle schede di gioco esteri, che immettono le schede di gioco in libera pratica ovvero le introducono nel territorio nazionale, operanti in Italia mediante una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma degli articoli 2197 ovvero 2508 del Codice civile ovvero residenti in Stati membri dell’Unione europea od in Stati appartenenti all’EFTA che sono parti contraenti dell’accordo SEE od in Turchia;”;

- “y) per rete telematica di AAMS, la rete proprietaria di AAMS costituita dall’infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.”.

5. L’articolo 2 del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco è sostituito dal seguente, rubricato “Requisiti degli apparecchi”:

“1. Ciascun apparecchio di gioco è individuato dai codici identificativi memorizzati nei contatori di cui all’Allegato A, paragrafo 1, lettera a); tali codici sono visualizzati su video o display, ad ogni accensione e per almeno dieci secondi.

2. Ciascun apparecchio di gioco dispone di una sola scheda di gioco nella quale risiedono tutti i componenti hardware e software necessari al suo funzionamento. La scheda di gioco è costituita da un’unità fisica ovvero, in alternativa, da unità fisiche separate, ma strettamente connesse, sulle quali sono realizzate le funzioni di gioco, le funzioni di memorizzazione dei contatori, le interfacce ed il protocollo di comunicazione. La scheda di gioco comprende anche l’apposito alloggiamento nel quale è collocato il dispositivo di controllo di AAMS.

2-bis. La scheda di gioco è inserita dal produttore della scheda stessa, unitamente al dispositivo di controllo di AAMS, in un contenitore metallico (o di altri materiali equivalenti), munito di:

a) sigilli od etichette anti-effrazione;

b) dispositivi in grado di comunicare alla scheda di gioco la tentata manomissione e di attivare un allarme acustico o luminoso in caso di apertura del contenitore stesso;

c) aperture per consentire il solo collegamento ai dispositivi che costituiscono l’apparecchio di gioco;

d) apertura per consentire il collegamento alla rete telematica di AAMS, attraverso un’interfaccia fisica seriale di tipo “RS232” con connettore “DB9 femmina”, rispondente a standard internazionali.

3. Ciascun apparecchio di gioco può funzionare unicamente se collegato alla rete telematica di AAMS, si attiva con l'introduzione di moneta nella divisa corrente (Euro) e prevede un costo, per ciascuna partita, non superiore a 1 Euro. L’apparecchio di gioco è munito, inoltre, di meccanismi o dispositivi, i quali, in ogni caso:

a) accettano esclusivamente moneta fino ad un valore massimo di due Euro;

b) rendono il resto, a richiesta del giocatore, nel caso di introduzione di importi superiori al costo della partita;

c) impediscono l’introduzione di ulteriore moneta nel corso di una partita e, comunque, fino all’esaurimento dell’importo precedentemente immesso;

d) impediscono l’introduzione di moneta qualora i depositi di riserva per l’erogazione delle vincite o per la restituzione del resto non dispongano di moneta sufficiente.

4. Il gioco si basa su modalità nelle quali gli elementi di abilità od intrattenimento sono presenti, nell’ambito della durata della partita, insieme all'elemento aleatorio; non può essere riprodotto il gioco del poker o le sue regole fondamentali.

5. La durata della partita non può essere inferiore a 4 secondi.

6. Gli apparecchi di gioco computano le vincite, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di partite.

Le vincite erogate:

a) non possono risultare inferiori al 75 per cento delle somme giocate in ciascun ciclo complessivo di partite;

b) sono distribuite esclusivamente in moneta a richiesta del giocatore ovvero, automaticamente, al raggiungimento dell’importo equivalente alla vincita massima;

c) non possono risultare superiori a cento Euro.

6-bis. Gli apparecchi di gioco consentono a ciascun giocatore di definire un limite di importo da giocare ovvero un tempo massimo di utilizzo, da visualizzare su video o display durante l’esecuzione di ciascuna partita. Al completo esaurimento del limite di importo o di tempo prefissati dal giocatore, è visualizzato un apposito messaggio.

6-ter. Gli apparecchi di gioco sono muniti di soluzioni tecniche in grado di visualizzare su video o display secondo le modalità indicate nel protocollo di comunicazione, appositi messaggi e avvisi finalizzati alla promozione del gioco responsabile, trasmessi dalla rete telematica di AAMS ovvero dal dispositivo di controllo di AAMS. I messaggi sono registrati nel contatore di cui all’Allegato A, paragrafo 1, lettera o).

7. Gli apparecchi di gioco sono muniti di dispositivi che garantiscono, sotto qualsiasi forma, l’inalterabilità dei contatori e l’immodificabilità delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento nonché di computo e di erogazione delle vincite. In particolare:

a) le eventuali interfacce, comprese le porte di comunicazione, presenti nella scheda di gioco e non utilizzate, sono rimosse a cura del produttore della scheda di gioco stessa ovvero rese inaccessibili, prima dell’inserimento della scheda nell’apposito contenitore di cui al comma 2-bis;

b) i collegamenti tra il contenitore della scheda di gioco e gli altri dispositivi che costituiscono l’apparecchio di gioco, compresa la connessione alla porta seriale, sono predisposti dal produttore od importatore che, dopo averne verificato il regolare funzionamento, provvede ad isolarli, unitamente al contenitore della scheda di gioco, mediante una copertura di materiale metallico (o di altri materiali equivalenti), idonea ad impedire ogni modifica ai collegamenti stessi. Tale copertura, fissata alla struttura dell’apparecchio di gioco, è dotata di un apposito dispositivo, eventualmente collegato a quello di cui al comma 2-bis, lettera b), in grado di comunicare alla scheda di gioco la tentata manomissione;

c) gli apparati di inserimento e di erogazione delle monete dispongono di specifici dispositivi di immodificabilità, costituiti da programmi software in grado di comunicare alla scheda di gioco i malfunzionamenti e le manomissioni, ovvero, in alternativa, da apposite soluzioni tecniche che impediscono l’accesso agli apparati stessi e che ne rendono evidente la manomissione, anche solo tentata;

d) le memorie dei dati, comprese quelle relative agli eventi di cui all’Allegato A, paragrafo 1, lettera h) ed agli interventi di manutenzione, di cui al medesimo Allegato, paragrafo 1, lettera l), sono preservate in caso di interruzione della corrente elettrica, consentendo, al termine di tale evento, il ripristino dei programmi e delle informazioni nello stato antecedente nonché la loro registrazione nei medesimi contatori;

e) l’accesso a ciascun componente hardware e software dell’apparecchio di gioco può avvenire esclusivamente in modo controllato, mediante soluzioni tecniche che garantiscono:

i. diversi livelli di autorizzazione, in relazione al motivo per il quale l’accesso viene eseguito ed al soggetto autorizzato che lo effettua;

ii. la registrazione dei tentativi di accesso da parte di soggetti non autorizzati;

f) i componenti dell’apparecchio di gioco non utilizzati dal software di gioco e tecnicamente non eliminabili dispongono di meccanismi che impediscono l’accesso ed il loro utilizzo.

8. Gli apparecchi di gioco sono dotati di soluzioni tecniche che:

a) bloccano il funzionamento dell’apparecchio di gioco, rendendone impossibile l’utilizzo da parte dei giocatori, attraverso modalità quali il blocco elettromeccanico o solo meccanico del funzionamento od il blocco dei dispositivi di inserimento della moneta e garantendo, in ogni caso, il funzionamento del protocollo di comunicazione:

i. antecedentemente alla prima installazione presso un esercizio dotato di apparati idonei al collegamento alla rete telematica di AAMS;

ii. in caso di manomissione;

iii. in presenza di uno specifico comando di blocco trasmesso dalla rete telematica di AAMS ovvero dal dispositivo di controllo di AAMS;

b) indicano al giocatore la situazione di blocco anche temporaneo, mediante appositi messaggi da visualizzare su video o display ad ogni tentativo di avvio della partita per almeno cinque secondi;

c) consentono la registrazione degli eventi nell’apposito contatore di cui all’Allegato A, paragrafo 1, lettera h) e la loro immediata comunicazione al dispositivo di controllo di AAMS.

8-bis. Gli apparecchi di gioco sono dotati di soluzioni tecniche che consentono la registrazione degli interventi di manutenzione nell’apposito contatore di cui all’Allegato A, paragrafo 1, lettera l) e la loro immediata comunicazione al dispositivo di controllo di AAMS.

9. Per ciascun apparecchio di gioco è predisposto e conservato, congiuntamente alla scheda esplicativa di cui al comma 12, il registro sul quale sono annotati gli interventi di manutenzione, riportando, per ognuno di essi, l’oggetto dell’intervento, la data di effettuazione ed i dati identificativi di colui che lo ha effettuato. La manutenzione è effettuata:

a) dal produttore della scheda di gioco, per qualsiasi intervento sulla scheda stessa;

b) dal produttore od importatore ovvero da soggetti specializzati da questi incaricati per gli interventi che interessano gli altri dispositivi dell’apparecchio di gioco.

9-bis. I nominativi dei soggetti di cui al comma 9 sono preventivamente comunicati ad AAMS.

10. I dati identificativi e di funzionamento degli apparecchi di gioco sono registrati in appositi contatori, ciascuno con specifiche caratteristiche indicate nell’Allegato A, paragrafo 1.

10-bis. Gli apparecchi di gioco possono consentire il gioco in contemporanea tra più giocatori mediante postazioni, fisicamente e strettamente connesse tra loro, una delle quali può assumere una funzione di controllo; ciascuna postazione possiede i requisiti di cui al presente articolo.

11. Esternamente a ciascun apparecchio di gioco sono esposti, in modo visibile ed in lingua italiana, il costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonché il divieto di utilizzo ai minori di anni 18.

12. Per ogni modello di apparecchio di gioco, i produttori od importatori predispongono la scheda esplicativa, redatta in lingua italiana, sia in formato cartaceo che elettronico (CD o DVD), i cui contenuti minimi sono indicati nell’Allegato A, paragrafo 2.

12-bis. Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 8, i produttori od importatori allegano a ciascuna scheda esplicativa di cui al comma 12, la documentazione tecnica redatta in lingua italiana, sia in formato cartaceo che elettronico (CD o DVD), i cui contenuti minimi sono indicati nell’Allegato A, paragrafo 3.

12-ter. Per gli apparecchi di gioco di cui al comma 10-bis, la scheda esplicativa di cui al comma 12 e la documentazione tecnica di cui al comma 12-bis sono prodotte in modo da evidenziare le caratteristiche di ciascuna postazione di gioco e di quella che assume le eventuali funzioni di controllo.”

6. L’articolo 3 del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco è sostituito dal seguente:

“1. Il protocollo di comunicazione, che risiede nella scheda di gioco, contiene le regole di gestione e di accesso alle informazioni registrate nella scheda stessa, sulle quali si basa il colloquio con il dispositivo di controllo di AAMS ovvero con la rete telematica di AAMS.

2. Le specifiche funzionali ed i requisiti per la codifica del software del protocollo di comunicazione di cui al comma 1 sono riportati in Allegato A, paragrafo 4.”

7. Nell’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco, dopo le parole “scheda esplicativa”, le parole “di cui all’articolo 2, comma 12” sono sostituite dalle parole “e della documentazione tecnica di cui all’articolo 2, commi 12, 12-bis e 12-ter.”.

8. L’articolo 5, comma 3, del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco, è sostituito dal seguente:

“3. All’esame del codice sorgente del software della scheda di gioco è ammessa la presenza di persona incaricata dal produttore della scheda di gioco, la quale custodisce il codice stesso per il tempo necessario all’esame.”

9. L’articolo 6, comma 1, del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco è sostituito dal seguente:

“1. Le specifiche da utilizzare per l’esecuzione delle verifiche tecniche sono consegnate da AAMS all’atto della stipula delle convenzioni di cui all’articolo 4, comma 2.”

10. Nell’articolo 6, comma 2, del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco, dopo le parole “dell’accordo SEE” sono aggiunte le parole “o della Turchia”.

11. Nell’articolo 7, comma 4, dopo le parole “dell’accordo SEE” sono aggiunte le parole “o della Turchia”.

12. Nell’articolo 8, comma 2, del decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco, dopo le parole “scheda esplicativa”, le parole “di cui all’articolo 2, comma 12” sono sostituite dalle parole “e della documentazione tecnica di cui all’articolo 2, commi 12, 12-bis e 12-ter.”.

Articolo 2
Norme transitorie e finali

1. Relativamente ad apparecchi di gioco prodotti in conformità a quanto previsto nel decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco:

a) dal 1° gennaio 2007, AAMS non rilascerà ulteriori nulla osta previsti dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) dal 1° aprile 2007, AAMS non rilascerà ulteriori nulla osta previsti dall’articolo 38, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. I nulla osta previsti dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai quali non è seguito il rilascio di nulla osta di cui al comma 5 dello stesso articolo 38:

a) se rilasciati negli anni 2004 e 2005, decadono con l’entrata in vigore del presente decreto;

b) se rilasciati nel 2006, decadono il 31 marzo 2007.

3. I nulla osta previsti dall’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

a) se rilasciati nel 2004, decadono il 31 dicembre 2007;

b) se rilasciati nel 2005, decadono il 30 settembre 2008;

c) se rilasciati nel 2006 ovvero entro la fine del mese di marzo 2007, decadono il 30 giugno 2009.

Roma, 19 settembre 2006

Il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
(f.to Giovanni De Gennaro)

Il Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(f.to Giorgio Tino)

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Allegato A

Specifiche funzionali e requisiti per la codifica del software del protocollo di comunicazione

1. Contatori – articolo 2, comma 10

I contatori presenti in ciascun apparecchio di gioco sono i seguenti.

a) Identificazione dell’apparecchio di gioco – è costituito dai dati, rilevati dal nulla osta di cui all’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - di seguito elencati:

i. codice identificativo dell’apparecchio di gioco - è definito come “CODEID” e contiene il codice identificativo dell’apparecchio, rappresentato in un campo alfanumerico di 11 bytes secondo la codifica ASCII;

ii. codice del modello – è definito come “CODMOD” e contiene il codice, assegnato da AAMS, che identifica il modello di apparecchio di gioco, rappresentato in un campo numerico di 15 bytes;

b) Contatore progressivo del volume di Euro introdotti, corrispondente alle partite giocate - è definito come “CNTTOTIN” e contiene il valore, espresso in centesimi di Euro, dell’incasso complessivo dell’apparecchio dalla sua prima installazione. Tale contatore, progressivo e non azzerabile, è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 9.999.999.999 ed assume il valore zero soltanto all’atto della configurazione iniziale della scheda di gioco da parte del produttore della scheda stessa;

c) Contatore progressivo del volume di Euro restituiti sotto forma di vincita - è definito come “CNTTOTOT” e contiene il valore, espresso in centesimi di Euro, delle vincite complessivamente erogate dall’apparecchio di gioco dalla sua prima installazione, indipendentemente dai cicli di gioco effettuati. Tale contatore, progressivo e non azzerabile, è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 9.999.999.999 ed assume il valore zero soltanto all’atto della configurazione iniziale della scheda di gioco da parte del produttore della scheda stessa;

d) Contatore progressivo del numero di cicli complessivi di partite effettuati - è definito come “CNTCL” e contiene il numero di cicli effettuati dall’apparecchio di gioco dal momento configurazione iniziale della scheda di gioco da parte del produttore della scheda stessa. Tale contatore, progressivo e non azzerabile, è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 99.999 ed assume il valore zero all’atto della configurazione iniziale della scheda di gioco da parte del produttore della scheda stessa, fino al completamento dell’ultima partita del primo ciclo complessivo; assume, quindi, il valore 1 all’avvio della prima partita del nuovo ciclo, fino al raggiungimento dell’ultima partita del ciclo stesso, incrementandosi di un valore pari ad una unità all’avvio della prima partita del ciclo successivo e così di seguito;

e) Contatore progressivo del volume di Euro introdotti, corrispondente alle partite giocate nel ciclo corrente - è definito come “CNTIN” e contiene il valore, espresso in centesimi di Euro, dell’incasso dell’apparecchio di gioco nell’ambito del ciclo corrente. Tale contatore progressivo è azzerato dal sistema alla fine di ciascun ciclo ed è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 99.999.999;

f) Contatore progressivo del volume di Euro restituiti sotto forma di vincite nel ciclo corrente - è definito come “CNTOT” e contiene il valore, espresso in centesimi di Euro, delle vincite complessivamente erogate dall’apparecchio di gioco nell’ambito del ciclo corrente. Tale contatore progressivo è azzerato alla fine di ciascun ciclo ed è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 99.999.999;

g) Contatore del numero di partite del ciclo corrente - è definito come “CNTNP” e contiene il valore del numero di partite effettuate sull’apparecchio di gioco nell’ambito del ciclo corrente.

Tale contatore progressivo è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 999.999; tale contatore assume il valore zero all’atto della configurazione iniziale della scheda di gioco da parte del produttore della scheda stessa ed il valore 1 all’avvio della prima partita di ciascun ciclo, incrementandosi di una unità all’avvio di ciascuna delle partite successive, fino all’ultima del ciclo;

h) Dati relativi agli eventi che intervengono sull’apparecchio di gioco - per ogni evento, limitatamente alla data corrente ed ai 14 giorni precedenti, con un minimo di 15.000 eventi, sono memorizzate nell’apparecchio di gioco le seguenti informazioni:

1) la data in formato “gg.mm.aa”;

2) l’ora in formato “hh”;

3) il minuto in formato “mm”;

4) identificazione dell’evento come “EVNT”, secondo i valori di seguito riportati:

Codice dell’evento - Descrizione

Eventi relativi alle condizioni di normale esercizio dell’apparecchio di gioco:

01 accensione
02 spegnimento
03 procedura di attivazione dell’apparecchio di gioco completata
04 aggiornamento della data e dell’ora dell’apparecchio di gioco
05 aggiornamento del codice identificativo CODEID dell’apparecchio di gioco
06 nuovo messaggio finalizzato alla promozione del gioco responsabile
07 cancellazione di un messaggio finalizzato alla promozione del gioco responsabile

Accessi all’apparecchio di gioco per operazioni di configurazione e/o manutenzione:

41 accesso da parte del produttore della scheda di gioco
42 accesso da parte del produttore od importatore o di soggetto da questi incaricato
44 tentativo di accesso da parte di soggetto non riconosciuto
4F altro tipo di accesso, diverso da quelli corrispondenti ai codici precedenti

Eventi relativi ad un blocco di funzionamento:

F1 blocco di funzionamento
0F ripristino del funzionamento dell’apparecchio di gioco

Manomissioni:

20 manomissione della scheda di gioco
21 manomissione del contenitore della scheda di gioco
22 manomissione della copertura della scheda di gioco
23 manomissione del dispositivo di inserimento e di erogazione delle monete
2F manomissione di altro tipo, diversa da quelle corrispondenti ai codici precedenti

Eventi relativi ai dispositivi dell’apparecchio di gioco:

30 errore dei dispositivi di inserimento delle monete
31 errore dei dispositivi di erogazione delle monete
32 errore del lettore del dispositivo di controllo di AAMS
33 batteria/e non collegata
3F errore rilevato su altri dispositivi, diversi da quelli corrispondenti ai codici precedenti
51 intervento di manutenzione

Eventi relativi al colloquio con il dispositivo di controllo di AAMS:

D1 errore di comunicazione con il dispositivo di controllo di AAMS
D2 errore di lettura di un messaggio ricevuto dal dispositivo di controllo di AAMS e rilevato dall’apparecchio di gioco
D3 errore di lettura di un messaggio inviato dall’apparecchio di gioco e rilevato dal dispositivo di controllo di AAMS
D4 errore rilevato durante la procedura di attivazione dell’apparecchio di gioco
D5 errore rilevato nell’aggiornamento della data e dell’ora
D6 errore nella sincronizzazione dei dati
D7 errore nella sincronizzazione dei dati di fine partita
D8 errore nella cifratura/autenticazione dei dati da parte dell’apparecchio di gioco
DF altro tipo di errore di comunicazione, diverso da quelli corrispondenti ai codici precedenti

i) Dati di gioco relativi a ciascuna partita giocata nella data corrente e nei 14 giorni precedenti, con un minimo di 15.000 partite - sono memorizzate nell’apparecchio di gioco le seguenti informazioni:

1) la data in formato “gg.mm.aa” (tale data può essere memorizzata a fattore comune per tutte le partite dello stesso giorno);

2) la durata della partita espressa in secondi come “ELPTM”, rappresentata in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 9.999;

3) l’importo della vincita come “IMP”, rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 99.999, che può assumere:

i. il valore 0, in caso di partita persa;

ii. l’importo della vincita, in caso di partita vinta;

iii. il valore 99.999 per segnalare l’inizio di un nuovo ciclo.

j) Identificazione della scheda di gioco – è costituito dai dati, da indicare all’interno dell’apparecchio di gioco a cura del produttore della scheda di gioco, di seguito elencati:

i. codice del produttore della scheda di gioco - è definito come “IDPROD” e contiene il codice assegnato da AAMS, rappresentato in un campo numerico di 16 bytes;

ii. codice del software di gioco - è definito come “CODSW” e contiene il codice assegnato da AAMS, che identifica il codice eseguibile del software di gioco ed è rappresentato in un campo numerico di 16 bytes;

iii. identificativo della scheda di gioco - è definito come “IDSK” e contiene il numero di serie univocamente assegnato dal produttore della scheda di gioco ad ogni singola scheda, rappresentato in un campo numerico di 16 bytes;

k) Stato dell’apparecchio di gioco - è definito come “STATO” e contiene il valore specificato nel protocollo di comunicazione, corrispondente ad una delle situazioni seguenti:

i. Apparecchio di gioco da attivare, da indicare al momento della configurazione iniziale della scheda di gioco;

ii. Apparecchio di gioco in condizioni di normale funzionamento;

iii. Apparecchio di gioco in condizione di blocco di funzionamento.

l) Interventi di manutenzione – eseguiti nell’anno corrente e nell’anno precedente, con un minimo di 1.000 interventi - sono memorizzate nell’apparecchio di gioco le seguenti informazioni:

1) la data in formato “gg.mm.aa”;

2) l’ora in formato “hh”;

3) il minuto in formato “mm”;

4) identificazione del tipo di intervento, definito come “IDM” secondo i valori di seguito riportati:

Codice dell’intervento - Descrizione

90 Manutenzione ordinaria della scheda di gioco
91 Sostituzione della scheda di gioco
92 Riparazione sensore di apertura del contenitore della scheda di gioco
93 Riparazione sensore della copertura del contenitore della scheda di gioco
94 Sostituzione sensore di apertura del contenitore della scheda di gioco
95 Sostituzione sensore della copertura del contenitore della scheda di gioco
96 Riparazione del dispositivo di inserimento delle monete
97 Sostituzione del dispositivo di inserimento delle monete
98 Riparazione del dispositivo di erogazione delle monete
99 Sostituzione del dispositivo di erogazione delle monete
9A Sostituzione batteria/e
9B Riparazione del lettore del dispositivo di controllo di AAMS
9C Sostituzione del lettore del dispositivo di controllo di AAMS
9D Riparazione di altro tipo di dispositivo, diversa da quelle corrispondenti ai codici precedenti
9E Sostituzione di altro tipo di dispositivo, diversa da quelle corrispondenti ai codici precedenti

5) Numero di serie del dispositivo oggetto dell’intervento, definito come “NSER” rappresentato un campo alfanumerico di 16 bytes, nella codifica ASCII;

6) Codice identificativo del soggetto che ha eseguito l’intervento - è definito come “IDSOGG” e contiene il codice, assegnato da AAMS, rappresentato in un campo numerico di 16 bytes;

m) Costo della partita - è definito come “COSTO” e contiene il valore fissato dal produttore della scheda di gioco, espresso in centesimi di Euro e rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 999;

n) Durata del ciclo - è definito come “INTCL” e contiene il numero di partite che costituiscono un ciclo complessivo fissato dal produttore della scheda di gioco, rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 999.999;

o) Messaggi finalizzati alla promozione del gioco responsabile – nell’apparecchio di gioco, sono memorizzate per ciascun messaggio e per un massimo di 10 messaggi, le seguenti informazioni:

1) Identificativo del messaggio assegnato da AAMS, definito come “MID” e rappresentato in un campo alfanumerico di 2 bytes, nella codifica ASCII;

2) Eventuale data di inizio validità del messaggio, definita come “MDI”, nel formato “gg.mm.aa”;

3) Eventuale data di fine validità del messaggio, definita come “MDF”, nel formato “gg.mm.aa”;

4) Durata minima, espressa in secondi, della visualizzazione del messaggio, definita come “MDS” e rappresentata in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 99;

5) Frequenza di visualizzazione del messaggio, espressa come numero di partite giocate, definita come “MPG” e rappresentata in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 99.999.

6) Testo da visualizzare, definito come “MTT” e rappresentato in un campo alfanumerico di 240 bytes, nella codifica ASCII.

2. Contenuti minimi della scheda esplicativa – Articolo 2, comma 12

Nella scheda esplicativa sono riportati:

a) il nome commerciale del modello;

b) l’identificazione del produttore o dell’importatore;

c) gli estremi della certificazione di conformità dell’esemplare sottoposto a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito;

d) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell’apparecchio di gioco, delle relative modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite, compresi il costo della partita ed il numero di partite che costituiscono un ciclo complessivo;

e) la descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilità e sicurezza, compresi quelli che si attivano in caso di blocco di funzionamento;

f) la descrizione delle regole che governano ciascun gioco attivabile sull’apparecchio di gioco da parte del giocatore;

g) le caratteristiche esteriori dell’apparecchio, inclusa una foto a colori di formato non inferiore a cm 13x18;

h) lo schema elettrico dell’apparecchio, comprensivo anche dei dispositivi e dei meccanismi di immodificabilità e sicurezza;

i) i certificati di sicurezza esigibili (marchiatura CE);

j) il nome commerciale della scheda di gioco, assegnato dal produttore della scheda di gioco;

k) l’identificazione del produttore della scheda di gioco, assegnato da AAMS;

l) la descrizione delle soluzioni adottate per la promozione del gioco responsabile, idonee ad avvertire il giocatore circa il superamento dei limiti di importo giocato e di tempo fissati dal giocatore stesso.

3. Contenuti minimi della documentazione tecnica – Articolo 2, comma 12-bis

Nella documentazione tecnica sono riportati:

a) le caratteristiche esteriori della scheda di gioco e del relativo contenitore, incluse le rispettive foto a colori di formato non inferiore a cm 13x18;

b) la descrizione tecnica dei meccanismi adottati dal produttore della scheda di gioco per controllare l’accesso alla scheda stessa;

c) la descrizione delle procedure adottate dal produttore della scheda di gioco per il caricamento del codice eseguibile del software di gioco all’interno della scheda stessa;

d) le descrizione tecnica delle eventuali soluzioni adottate dal produttore della scheda di gioco per accedere alla scheda stessa attraverso l’interfaccia seriale di cui all’articolo 2, comma 2, indicando il dettaglio dei comandi, le relative funzioni ed il tipo di operazioni previste;

e) la descrizione delle caratteristiche tecniche, hardware e software, di ciascun componente dell’apparecchio di gioco e delle relative modalità di funzionamento;

f) la descrizione tecnica dei meccanismi adottati per controllare l’accesso ai vari componenti hardware e software dell’apparecchio di gioco, delle politiche di assegnazione e di aggiornamento delle parole chiave.

4. Requisiti minimi per la codifica del software del protocollo di comunicazione – Articolo 3

Il protocollo di comunicazione prevede l’utilizzo di sistemi di cifratura delle informazioni presenti nella scheda di gioco, che sono trasmesse:

a) dalla scheda di gioco al dispositivo di controllo di AAMS;

b) dal dispositivo di controllo di AAMS alla scheda di gioco;

c) dalla scheda di gioco alla rete telematica di AAMS;

d) dalla rete telematica di AAMS alla scheda di gioco.

L’entità da cui si origina il messaggio esegue le operazioni di:

calcolo di una stringa che rappresenta univocamente il contenuto del messaggio, nota come “hash”;
cifratura del messaggio comprensivo del “hash”.
L’entità destinataria del messaggio esegue le operazioni di:

decifratura del messaggio;
verifica del “hash”.
Per il calcolo del “hash”, si applica l’algoritmo noto come “Secure Hash Algorithm - SHA-1” sul contenuto del messaggio; per la cifratura del messaggio, si applica l’algoritmo di crittografia avanzata noto come “Triple Data Encryption Standard - 3DES ”.

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