Giornale Giuridico - Leggi normative sentenze corti fisco tributi lavoro previdenza stradale imprese famiglia societá istituzioni
IN EVIDENZA

Istanza di riesame in autotutela e silenzio rifiuto della P.A.

Consiglio di Stato , sez. V., decisione 10.10.2006 n° 6056

 

N.6056/06 Reg.Sent.
N.4030 Reg.Ric.
Anno 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 4030 del 2006, proposto dalla signora R.T., rappresentata e difesa dall’avv. Italo Matronola, elettivamente domiciliata presso l’avv. Andrea Sitzia in Roma, via Aurelia 385

contro

il Comune di San Giorgio a Liri, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Assante, elettivamente domiciliata presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II ter , 10 gennaio 2006 n. 194, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 18 luglio 2006 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avv.ti Matronola e Migliorelli, quest’ultimo, per delega di Assante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla signora R.T. contro il silenzio serbato dal Comune di San Giorgio a Liri sulla domanda di rilascio di autorizzazione per passi carrabili con relativi segnali sulla strada provinciale n. 9 (Ausonia);

che la sentenza è motivata con il rilievo che l’interessata non aveva proceduto a notificare al Comune una diffida, assegnandole un termine per provvedere;

che la signora T. ha proposto appello per la riforma della decisione, previa sospensione dell’efficacia;

che il Comune di San Giorgio a Liri si è costituito in giudizio per resistere al gravame;

che con ordinanza del 18 luglio 2006, n. 3645, la Sezione ha accolto la domanda cautelare;

che alla camera di consiglio del 18 luglio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione anche per il merito;

che l’appello deve essere definito con decisione succintamente a norma dell’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 2 della legge n. 205 del 2000;

che è fondata la censura di violazione dell’art. 2, comma 4 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 2 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, a norma del quale il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione può essere proposto senza necessità di preventiva diffida;

che non può essere condivisa la tesi con la quale il Comune di San Giorgio a Liri ha sostenuto che la nuova disciplina del ricorso in questione non sarebbe applicabile alla fattispecie, in quanto il silenzio impugnabile si sarebbe formato molto tempo prima della proposizione del ricorso in primo grado;

che la tesi è contraddetta dall’assunto con cui l’Amministrazione ha dedotto che nessuna diffida le era stata notificata con riguardo alla istanza di riesame recante la data del 14 ottobre 2004, così implicitamente negando che si sia mai legittimamente costituito un comportamento silenzioso impugnabile;

che, come segnalato dallo stesso Comune appellato, la sentenza 15 settembre 2005, n. 7, dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che prima dell’entrata in vigore della legge n. 15 del 2005, ai fini della formazione del silenzio occorreva la notificazione di apposita diffida;

che, sotto la vigenza dell’obbligo della diffida ai fini della formazione del silenzio impugnabile, l’ordinamento non imponeva l’osservanza di alcun termine decadenziale per tale adempimento;

che, in conclusione, il ricorso di primo grado doveva ritenersi ammissibile alla stregua della innovazione legislativa che ha ammesso l’interessato a proporre ricorso senza notificazione della diffida;

che, con riguardo al merito, si ritiene sussistente l’obbligo di pronunciare sull’istanza di riesame, posto che la stessa appare esente dall’intento di eludere la decadenza dall’impugnazione del diniego emesso dal Comune in data 13 agosto 2004, in quanto proposta in pendenza del termine per proporre ricorso, e che, d’altra parte, l’interessata ha replicato alla motivazione dell’atto negativo con argomenti meritevoli di considerazione;

che, in fine, la domanda può ritenersi validamente presentata dall’avv. Antonella Matronola, che già aveva rappresentato l’interessata nel medesimo procedimento;

che il Collegio, pur disponendo del potere di conoscere della fondatezza dell’istanza, a norma dell’art. 2 comma 5 della legge n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 6 bis della legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, ritiene di astenersi da ogni valutazione sul merito dell’istanza, posto che nei ricorsi di primo grado di appello è largamente prevalente il profilo afferente alla sussistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di emettere una pronuncia esplicita sulla domanda del privato;

che, pertanto, ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, occorre assegnare al Comune un termine per emettere la propria pronuncia, come in dispositivo;

che sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, ordina al Comune di San Giorgio a Liri di pronunciarsi sull’istanza di riesame proposta dalla signora R.T.;

assegna per tale adempimento il termine di giorni 30 dalla comunicazione, o se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, con riserva di nominare un commissario ad acta, su istanza di parte in caso di inutile decorso del termine anzidetto;

dispone la compensazione delle spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 luglio 2006 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Iannotta Presidente

Corrado Allegretta Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Marzio Branca Consigliere est.

Nicola Russo Consigliere

L'ESTENSORE

F.to Marzio Branca

IL PRESIDENTE

F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

F.to Gaetano Navarra

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

10 ottobre 2006

(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale

TORNA AL GIORNALE GIURIDICO

TORNA IN ALTO PAGINA

©-2004-2008 megghy.com-Tutti i diritti sono riservati