Giornale Giuridico - Leggi normative sentenze corti fisco tributi lavoro previdenza stradale imprese famiglia societá istituzioni
IN EVIDENZA

Risarcimento del danno morale sofferto dagli eredi e omicidio colposo

Tribunale Monza, sez. IV civile, sentenza 27.10.2006

 

Tribunale di Monza

Sezione IV Civile

(Giudice Unico dott. Piero Calabrò)

Sentenza 27 ottobre 2006

Ba.Al. e Ra.Pa. (in proprio e quali genitori legalmente esercenti la potestà sui figli minori Ba.En. e Ba.Cl.), con l'Avv. Gerardi del Foro di Monza

-attori-

contro

Vi.Ma., Gu.Sa. e Gu.Ca.Gi., con l’Avv. Matteo Vatta del Foro di Monza

-convenuti-

ALFA ASS.NI S.P.A., con gli Avv.ti Vincenzo e Francesca Scioscia del Foro di Monza

-convenuta-

nonché contro

Ri.En.Lu., Sa.Gi. e Ri.Da., con l’Avv. Sara Terrile, l’Avv. Veronica Villa e l’Avv. Antonella Viesti

-convenuti-

BETA ASS.NI S.P.A. con l’Avv. Fabio Molteni del Foro di Monza e l’Avv. Fausto Lapenna del Foro di Milano

-convenuti-

con la chiamata in causa ad istanza della ALFA Ass.ni spa di

Bo.Gu., Fa.Gi., Bo.Ma. e Bo.Gi., con l’avv.Lorella Bovone del Foro di Monza

-terzi chiamati-

Co.Ed., Ce.Ma.Pa. e Co.Pa. con gli Avv.ti Gerardo Caprotti ed Andrea Bianchi

-terzi chiamati-

Ch.Da., con l’Avv. Francesco Marino

-terzo chiamato-

e nella quale sono intervenuti

Bo.Gu., Fa.Gi., Bo.Gi., Bo.Ma. e Li.Cr. (questi ultimi in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Li.Ri.), con l’Avv. Lorella Bovone del Foro di Monza

-intervenuti-

La.De. (in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore Ba.Am.), con l’Avv. Amerigo Motta del Foro di Monza

-intervenuta-

causa iscritta al n°5992/03 RG

promossa da

Ri.En.Lu., Sa.Gi. e Ri.Da. con gli Avv.ti Veronica Villa, Sara Terrile ed Antonella Viesti

-attori-

contro

Gu.Sa., Vi.Ma. e Gu.Ca., con l’Avv. Matteo Vatta

-convenuti-

ALFA ASS.NI spa, con gli Avv.ti Vincenzo e Francesca Scioscia

-convenuta-

con la chiamata in causa, ad istanza di Ri.En.Lu.,

Sa.Gi. e Ri.Da., di

BETA ASS.NI SPA, con gli Avv.ti Fausto e Francesco Lapenna e Fabio Molteni

-terza chiamata-

causa iscritta al n°9288/03 RG

promossa da

Co.Ed., Ce.Ma.Pa. e Co.Pa. con gli Avv.ti Gerardo Caprotti ed Andrea Bianchi;

-attori-

contro

ALFA ASS.NI spa, con gli Avv.ti Vincenzo e Francesca Scioscia

-convenuta-

nonché contro

BETA ASS.NI SPA, con gli Avv.ti Fausto Lapenna, Francesco Lapenna e Fabio Molteni

-convenuta-

Ri.En.Lu., Sa.Gi. e Ri.Da., con gli Avv.ti Veronica Villa, Sara Terrile ed Antonella Viesti

-convenuta-

Vi.Ma., Gu.Sa. e Gu.Ca.Gi, con l’avv.Matteo Vatta del Foro di Monza

-convenuti-

causa iscritta al n.4059/04RG

promossa da

Ch.Da., Ch.Br. e LoFa.Mi., con l’Avv. Francesco Marino

-attori-

contro

Gu.Sa., Vi.Ma. e Gu.Ca., con l’Avv. Matteo Vatta

-convenuti-

ALFA ASS.NI spa, con gli Avv.ti Vincenzo e Francesca Scioscia

-convenuta-

Ri.En.Lu., Sa.Gi. e Ri.Da., con gli Avv.ti Veronica Villa, Sara Terrile ed Antonella Viesti

-convenuta-

BETA ASS.NI SPA, con gli Avv.ti Fausto Lapenna, Francesco Lapenna e Fabio Molteni

-convenuta-

Oggetto delle cause riunite : risarcimento danni da incidente stradale

All’udienza del 25.5.2006 i procuratori delle parti precisavano le

CONCLUSIONI

come da fogli dattiloscritti allegati al processo verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La causa n° 3581/03 R.G.

Ba.Al. e Ra.Pa., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori Ba.En. e Ba.Cl. BA. (in seguito per ragioni di brevità“Congiunti BA.”) convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Gu.Sa., Vi.Ma., Gu.Ca. (in seguito“Congiunti Gu.”), la ALFA Assicurazioni S.p.A., Ri.En.Lu., Sa.Gi. e Ri.Da. (in seguito “Congiunti Ri.”) e la BETA Assicurazioni S.p.A. al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni sofferti a seguito del decesso di Ba.El., avvenuto in conseguenza dell’incidente del traffico occorso il 19 Gennaio 2002, alle ore 23,30 circa, in località Macherio (MI), sulla Via per Monza (Strada Provinciale n° 6), alla progressiva chilometrica 22+500.

A sostegno delle domande azionate gli attori esponevano:

-che, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, Ba.El. viaggiava come trasportato a bordo della Renault Clio targata AL478WH, di proprietà della convenuta Vi.Ma. ed assicurata per la RCA presso la ALFA Assicurazioni S.p.A., seduto nel posto anteriore alla destra del conducente Gu.Se. (figlio dei convenuti Vi.Ma. e Gu.Sa. e fratello di Gu.Ca.); sulla medesima autovettura viaggiavano anche, occupando i sedili posteriori, Bo.Pa. e Ch.Da.;

-che la predetta autovettura, procedendo nella direzione Monza  Carate Brianza, entrava in collisione frontale con la Renault Clio targata AG856TM (di proprietà del convenuto Ri.En.Lu., assicurata per la RCA dalla BETA Assicurazioni S.p.A. e condotta da Ri.An., figlio di Ri.En.Lu. e di Sa.Gi. e fratello di Ri.Da.); su quest’ultima autovettura era trasportata Co.Ni.;

-che, seguito dell’urto, Ch.Da. riportava lesioni personali, mentre tutti gli altri occupanti delle autovetture perdevano la vita.

Costituitisi in giudizio, i “Congiunti Ri.” e la BETA Assicurazioni S.p.A. contestavano la sussistenza di responsabilità di Ri.An. nella causazione del tragico sinistro e concludevano quindi per il rigetto della domanda nei loro confronti proposta dagli attori “Congiunti Ba.”.

Di contro, i “Congiunti Gu.” assumevano che l’incidente de quo era imputabile in via esclusiva alla condotta di guida tenuta nell’occasione da Ri.An. e, negando il concorso colposo di Gu.Se., concludevano in principalità per il rigetto della domanda contro di loro formulata e, in subordine, per la condanna dei “Congiunti Ri.” e della BETA Assicurazioni SpA al ristoro del danno reclamato dai familiari di Ba.El..

La convenuta ALFA Ass.ni S.p.A., ritenendo l’applicabilità nella fattispecie del disposto dell’art. 2054 del codice civile ed eccependo il limite della propria rispondenza fissato dal massimale assicurato pari ad Euro 774.685,35 (già Lire 1.500.000.000), chiedeva di chiamare in causa Ch.Da. e i familiari di Bo.Pa. e di Co.Ni., anch’essi danneggiati dal sinistro.

Con atto depositato in cancelleria il 6.6.2003, intervenivano volontariamente nel presente giudizio Bo.Gu., Fa.Gi., Bo.Gi., Bo.Ma. e Li.Ch., questi ultimi in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Li.Ri. (padre e madre i primi due, fratello il terzo, sorella la quarta e cognato il quinto di Bo.Pa.: in seguito, per brevità, “Congiunti Bo.”), chiedendo la condanna di tutti i convenuti, con il vincolo della solidarietà, al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del decesso del loro giovane congiunto.

All’udienza del 25.9.2003 si costituivano in giudizio, quali terzi chiamati dalla ALFA Assicurazioni S.p.A.:

-Ch.Da. che, premesso di aver proposto, congiuntamente ai propri genitori Ch.Br. e Lo.Fa.Mi., altro giudizio pendente avanti il Tribunale di Milano (del quale si dirà infra), riproponeva in questa sede le stesse conclusioni ivi assunte, chiedendo la condanna di tutte le parti convenute al risarcimento del danno risentito in conseguenza dell’incidente in discussione;

-Co.Ed., Ce.Ma.Pa. e Co.Pa.,

rispettivamente padre, madre e sorella di Co.Ni. (in seguito e per brevità “Congiunti Co.”), i quali - premettendo a loro volta di aver promosso un autonomo giudizio avanti il Tribunale di Monza (del quale pure si dirà infra) - chiedevano la condanna solidale di tutti i convenuti al ristoro dei danni patiti per il decesso della loro congiunta.

Non si costituivano, invece, i familiari di Bo.Pa., avendo essi già spiegato l’intervento volontario di cui si è detto sopra.

Disposta la riunione con la causa n° 5992/03 R.G. promossa dai Congiunti Ri. (della quale anche si dirà infra) e, quindi, rinviato il giudizio all’udienza 18.12.2003 sempre per gli incombenti di cui all’art. 180 CPC, le parti confermavano le precedenti difese.

In particolare, la BETA ASS.NI S.p.A. in via subordinata eccepiva cautelativamente il limite della propria rispondenza, in ogni caso fissato dal massimale garantito in forza della polizza n° 242/10/23628, all’occorrenza da ripartirsi, ex art. 27 della Legge 990/69, in dipendenza del concorso di più danneggiati sul massimale medesimo.

Contestate, anche nel quantum debeatur, le domande di tutti i danneggiati, con il medesimo atto la società assicuratrice proponeva infine domanda condizionata di regresso ex art. 2055 Cod.Civile nei confronti di Gu.Sa., di Vi.Ma., di Gu.Ca.Gi. e della ALFA Assicurazioni S.p.A., onde ottenere da loro il rimborso di tutte le somme che essa fosse stata in denegata ipotesi condannata a pagare agli attori, agli intervenienti ed ai terzi chiamati, ovvero ad altri danneggiati, in dipendenza del vincolo di solidarietà tra corresponsabili, oltre la quota di danno corrispondente al grado di colpa eventualmente attribuito ad Ri.An..

Allegando di aver avuto una “relazione sentimentale” con il defunto Ba.El. e che “dalla loro unione” era nata Ba.Am., spiegava quindi intervento volontario (nella causa in discorso, rubricata al n° 3581/03 R.G.) anche La.De., che - agendo in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla predetta figlia minore - chiedeva la condanna solidale di tutti i convenuti al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del decesso dello stesso Ba.El..

La causa n° 5992/03 R.G.

All’udienza del 25 Settembre 2003 era stata nel frattempo riunita alla causa n° 3581/03 R.G. quella, rubricata al n° 5992/03 R.G., promossa dai “Congiunti Ri.” contro i “Congiunti Gu.” e contro la ALFA Assicurazioni S.p.A., onde ottenere il risarcimento dei danni sofferti in dipendenza del decesso di Ri.An..

Costituitisi in giudizio, Gu.Sa., Vi.Ma. e Gu.Ca.Gi. resistevano alla domanda proposta nei loro confronti e chiedevano, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al ristoro dei danni da essi risentiti a seguito del decesso di Gu.Se..

Si costituiva anche la convenuta ALFA Assicurazioni S.p.A., assumendo l’applicabilità nella fattispecie del disposto dell’art. 2054 IIc CC ed eccependo il limite del massimale assicurato.

Con riguardo alla domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti “Congiunti Gu.”, gli attori Ri. deducevano la sussistenza di un “difetto di contraddittorio”, per non aver i medesimi “chiamato in causa l’BETA ASS.NI, pur avendo svolto domanda riconvenzionale nei confronti degli eredi Ri.”.

Con atto di citazione per chiamata in causa di terzi notificato il 23.1.2004, i “Congiunti Ri.” chiamavano in giudizio la società assicuratrice, onde essere da essa garantiti “nella denegata ipotesi di parziale e/o totale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti”.

La BETA Assicurazioni S.p.A. resisteva anche a questa domanda e, riproposte tutte le difese, le argomentazioni e le eccezioni già sollevate nei propri precedenti scritti difensivi, eccepiva altresì la compensazione tra gli importi in ipotesi liquidabili a Gu.Sa., Vi.Ma. e Gu.Ca.Gi. e le somme che questi ultimi fossero stati condannati a corrisponderle in caso di accoglimento della domanda condizionata di regresso ex art. 2055 del codice civile spiegata nei confronti loro e della ALFA Assicurazioni S.p.A. .

La causa n° 9288/03 R.G.

Una terza causa era promossa da Co.Ed., Ce.Ma.Pa. e Co.Pa. - rispettivamente padre, madre e sorella di Co.Ni. (che il 19 Gennaio 2002 viaggiava come trasportata a bordo della Renault Clio condotta da Ri.An.), contro i “Congiunti Gu.” e la ALFA Ass.ni S.p.A., nonché contro i “Congiunti Ri.” e la BETA ASS.NI S.p.A., per chiedere la condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei danni subìti in conseguenza del decesso della congiunta Co.Ni..

All’udienza del 18.12.2003 il G.U. riuniva alle cause iscritte ai nn° 3581/03 e 5992/03 R.G., tra loro già riunite, anche quella che in esame (iscritta al n.9288/03 R.G.).

La causa n° 4059/04 R.G.

Ch.Da. (trasportato anch’egli, ma sull’autovettura condotta da Gu.Se.), unitamente ai propri genitori Ch.Br. e Lo.Fa.Mi., evocava dinanzi al Tribunale di Milano i “Congiunti Gu.”, la ALFA Assicurazioni S.p.A., i “Congiunti Ri.” e la BETA Assicurazioni S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni da ciascuno subìti per le gravissime lesioni personali riportate in occasione e conseguenza dell’incidente stradale di cui trattasi.

Il giudizio era rubricato al n° 54334/03 del ruolo generale della Sezione Quinta Civile.

Preliminarmente eccepita dalla BETA ASS.NI spa la connessione della causa con altre tre, tra loro già riunite (nn° 3581/02, 5992/03, 9288/03 RR.GG.), pendenti avanti il Tribunale di Monza preventivamente adìto, si costituivano in giudizio Ri.En., Sa.Gi. e Ri.Da., mentre erano dichiarati contumaci i convenuti Gu.Sa., Vi.Ma., Gu.Ca. e compagnia ALFA Assicurazioni S.p.A.; debitamente autorizzata, la BETA Assicurazioni S.p.A. provvedeva a notificare a questi ultimi, nel termine all’uopo assegnatole, la propria comparsa di costituzione e risposta, siccome contenente domanda condizionata di regresso.

Costituitasi la ALFA Ass.ni S.p.A., all’udienza del 18.3.2004, su concorde richiesta di tutte le parti, il Giudice invitava a immediatamente precisare la conclusioni e quindi, con sentenza n° 3765/04 resa ai sensi dell’art. 281 sexies CPC, dichiarava la connessione della causa “con quella pendente avanti il Tribunale di Monza, assegnata al Dott. Calabrò della Sez. IV Civile, rubricata al numero 3581/03 R.G. , cui risultano riunite le cause rubricate ai numeri 5992/03 R.G. e 9288/03 R.G.”, assegnando altresì termine di trenta giorni per la riassunzione (adempimento al quale gli attori provvedevano con comparsa notificata il 23.3.2004).

All’udienza del 10.6.2004 era infine disposta la riunione del giudizio in esame agli altri tre (nn° 3581/03, 5992/03 e 9288/03 RR.GG.).

Le cause riunite

Riuniti, come s’è appena detto, i quattro giudizi separatamente promossi in conseguenza del sinistro occorso il 19.1.2002, erano assegnati termini per lo scambio delle rituali memorie, anche istruttorie.

Provvedendo sulle molteplici istanze delle parti, all’udienza del 14.12.2004 il G.U. ammetteva “allo stato le sole prove orali dedotte…aventi ad oggetto la dinamica del sinistro, con i soli testi oculari sino ad oggi indicati” ed autorizzava altresì l’acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale (n° 357/02) radicatosi avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza a seguito dell’incidente de quo..

Erano quindi escussi diversi testimoni indicati dalle parti (due dei quali rendevano dichiarazioni palesemente contrastanti tra di loro, di talché era ordinata la trasmissione dei relativi atti al Pubblico Ministero).

Il G.U., all’esito della prova orale, disponeva due CTU: la prima, di natura medico-legale e volta ad accertare natura ed esiti delle lesioni personali lamentate da Ch.Da., era affidata al Dott. Enrico Berardi; della seconda, di natura cinematica e volta al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, era incaricato il Geom. Francesco Genovese.

Disattese le istanze, formulate da alcune delle parti, di riconvocazione del CTU a chiarimenti ovvero ai fini della rinnovazione della perizia cinematica e “ritenuta la causa sufficientemente istruita anche a livello documentale”, il G.U. rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni.

Precisate, come in epigrafe, le conclusioni delle parti costituite, la causa era trattenuta per la decisione dal G.I. in funzione di giudice unico ex artt.50ter e 281 quinquies CPC.

MOTIVI DELLA DECISIONE

AN DEBEATUR

Reputa il Tribunale che, non essendosi potute ricostruire con sufficiente certezza le reali modalità dinamiche del gravissimo incidente stradale del quale si discute, possa e debba trovare applicazione l’astratta presunzione di concorrente e paritaria responsabilità dei conducenti di cui all’art.2054 II° comma Cod.Civile.

In effetti, già nel rapporto d’incidente stradale, redatto dai Carabinieri della Compagnia di Monza e ritualmente acquisito agli atti, il verbalizzante ebbe a precisare: “non è stato possibile ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, in quanto non vi erano testimoni che avevano visto l’incidente”.

Nessuna rilevanza decisiva può essere attribuita ad alcune circostanze che i Carabinieri ebbero ad evidenziare nel rapporto, quali la presunta velocità (90 km/h) del veicolo “A” e il deterioramento dei suoi pneumatici, essendo invece unicamente rilevante il punto in cui avvenne l’impatto tra le due autovetture (non individuato con accertamenti inoppugnabili e di sicura o certa verificabilità).

Nessun ausilio è pervenuto dalle indagini preliminari svolte nel processo penale, conclusosi con un provvedimento di archiviazione emesso dal GIP in data 6.2.2002 su richiesta conforme del P.M. (essendo decedute la parti conducenti e non essendo emerse “responsabilità a carico di terzi”).

I testi escussi nel presente giudizio non hanno saputo fornire alcun elemento di rilievo ai fini della decisione, non avendo gli stessi assistito al momento determinante in cui ebbe a verificarsi il terribile scontro.

Infine, la stessa perizia cinematica depositata in data 14.2.2006 dal CTU geom.Francesco Genovese non ha consentito di superare gli anzidetti dubbi, essendo anzi addivenuta a conclusioni contrastanti con le prime deduzioni e rilevazioni effettuate dai Carabinieri (peraltro senza fornire una adeguata motivazione atta a sorreggere le apodittiche affermazioni svolte, senza alcun dispendio di attività espositiva, dall’ausiliario del giudice).

Va da sé, pertanto, che in applicazione dell’astratta presunzione dettata dalla norma di cui al secondo comma dell’art.2054 Cod.Civile, le reciproche responsabilità dei conducenti dovranno essere determinate in modo paritario e concorsuale.

Ne consegue che:

-i congiunti di Gu.Se. e di Ri.An., anche laddove hanno agito in proprio, potranno ottenere dalle rispettive controparti (ivi comprese le compagnie assicuratrici, entro i massimali di polizza) il ristoro della metà dei danni sofferti in occasione e quale conseguenza del sinistro de quo;

-i congiunti dei terzi trasportati Ba.El., Bo.Pa. e Co.Ni., anche laddove hanno agito in proprio, potranno ottenere, ex art.2055 I° comma Cod.Civile, la condanna solidale di tutte le rispettive controparti (ivi comprese le compagnie assicuratrici, entro i massimali di polizza) al risarcimento integrale dei danni sofferti in conseguenza dell’incidente stradale;

-Ch.Da., Ch.Br. e LoFa.Mi., anche laddove hanno agito in proprio, potranno ottenere, ai sensi dell’art.2055 I° comma Cod.Civile, la condanna solidale di tutte le rispettive controparti (ivi comprese le compagnie assicuratrici, entro i massimali di polizza e detratto l’importo di € 25.000,00 già versato a Ch.Da. dalla ALFA ASS.NI spa) al risarcimento integrale dei danni sofferti in conseguenza del sinistro.

QUANTUM DEBEATUR

La liquidazione dei pregiudizi, a vario titolo lamentati dalle numerose parti che assumono essere state danneggiate dal sinistro, appare meritevole di una analitica disamina.

A tal fine, verranno analizzate le posizioni dei danneggiati in relazione alla identità di ciascuna delle giovani vittime dell’incidente de quo.

Decesso di Gu.Se.

Gu.Sa., Vi.Ma. e Gu.Ca. (nella qualità rispettiva di padre, madre e sorella del defunto), hanno chiesto la condanna degli eredi di Ri.An. e della BETA ASS.NI spa al fine di ottenere il ristoro dei danni che si assumono sofferti e che, in forza della accertata paritaria corresponsabilità dei conducenti, dovranno essere invece liquidati in misura pari al 50%.

DANNO MORALE JURE PROPRIO

Va innanzitutto riconosciuta agli eredi di Gu.Se. la metà del danno morale sofferto in conseguenza della scomparsa del congiunto, essendo per di piu’ riscontrabili nei fatti di causa gli astratti elementi costitutivi del reato di omicidio colposo.

La liquidazione di tale voce di danno può avvenire, in via equitativa, tenuto conto, per ciascuno degli eredi, del rapporto di parentela con il defunto.

Ciò premesso, attesi i limiti delle richieste risarcitorie così come precisati negli atti difensivi, possono e debbono essere equitativamente liquidate, a titolo di danno morale jure proprio ed ai valori attuali, le seguenti somme:

-Euro 50.000,00 a Gu.Sa. (padre convivente)

-Euro 50.000,00 a Vi.Ma. (madre convivente)

-Euro 40.000,00 a Gu.Ca. (sorella convivente).

Sugli anzidetti importi sono dovuti gli interessi legali dal decesso al saldo.

DANNO ESISTENZIALE

La questione attinente la riconoscibilità del c.d. “danno esistenziale” è stata radicalmente innovata da due recenti sentenze della Suprema Corte (Cass. 31 maggio 2003 n. 8828 e Cass. 31 maggio 2003 n. 8827), seguite da un’altra significativa pronuncia in materia della Corte Costituzionale (Corte Cost. sent. 11 luglio 2003, n. 233,interpretativa di rigetto sull’art. 2059 c.c.).

Alla luce delle sentenze in questione, innanzitutto, può affermarsi che il pregiudizio derivante da un fatto illecito può essere ricondotto solo ad una delle due categorie del danno patrimoniale o del danno non patrimoniale: in altri termini, non esiste un tertium genus (Cass., 8827/03 ove si afferma: ”Il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente la persona”).

I danni non patrimoniali, a loro volta, possono consistere:

-nel “danno morale soggettivo” fondato sull’art.2 Cost. e distinguibile dagli altri perché transeunte;

-nel pregiudizio derivante dalla lesione della salute, noto come danno biologico, fondato sull’art. 32 Cost.;

-nel pregiudizio, derivante dalla lesione di qualsiasi altro interesse attinente la sfera personale, che non sia suscettibile di una diretta valutazione patrimoniale.

Il risarcimento di tutti i danni in questione trova la propria fonte normativa nell’art. 2059 c.c. (che si affianca all’art. 2043 c.c., disciplinante il danno patrimoniale).

Il limite del risarcimento, nei soli casi previsti dall’art. 2059 c.c., non si applica se il danno è consistito nella lesione di interessi della persona di rilievo costituzionale: in tale ipotesi, qualsiasi pregiudizio non patrimoniale diviene risarcibile.

Ed infatti, ad avviso della Corte, “…il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale” (Cass., 8827/03).

Nella fattispecie sottoposta all’attenzione della Corte nella sent. n. 8828/03 il valore vulnerato è stato individuato, in presenza dell’uccisione di un congiunto degli attori, nell’interesse alla “intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione”.

Il danno non patrimoniale, da liquidarsi in via necessariamente equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., deve inoltre essere sempre allegato e provato, anche a mezzo di presunzioni ai sensi dell’art. 2727 c.c., e non può mai ritenersi in re ipsa.

A fondamento di siffatta conclusione sta l’affermazione, di notevole interesse, secondo cui il danno non patrimoniale non coincide con la lesione dell’interesse protetto (nel caso della sentenza n. 8828/03, l’intangibilità della sfera dei rapporti familiari), bensì ne è conseguenza.

Secondo il Supremo Collegio, infatti, “…volendo far riferimento alla nota distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza (introdotta da Corte Cost. 184/86, che ha collocato nella prima figura il danno biologico, ma abbandonata dalla successiva Corte Costituzionale n.372/94), si tratta di danno-conseguenza.” (Cass., 8828/03).

La liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali, ove se ne riscontri più d’uno, deve avvenire in modo tale da non duplicare il risarcimento di ciascuno di essi, tenuto conto del carattere comune della non patrimonialità : è dunque ammessa la “somma” del danno morale contingente con il danno non patrimoniale “diverso dal morale”, ma non può operarsi la duplicazione del risarcimento del medesimo pregiudizio attraverso una sua doppia qualificazione.

L’Osservatorio della Giustizia Civile della Corte d’Appello di Milano, dal canto proprio, ha suggerito di disancorare, in caso di morte del congiunto, la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (da intendersi come somma del danno morale soggettivo e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale) dal riferimento a un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima primaria, privilegiando una liquidazione equitativa che tenga conto del legame familiare tra la vittima primaria e le vittime secondarie e di tutte le circostanze del caso concreto (ad esempio: sopravvivenza o meno di altri congiunti;convivenza o meno di questi ultimi con il familiare scomparso; qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua; qualità e quantità della relazione affettiva caratterizzante il rapporto parentale con la persona perduta).

Ciò detto in diritto, nel caso di specie non può dubitarsi che, in conseguenza della morte del giovane congiunto, la serenità e l’equilibrio familiare sono stati gravemente compromessi.

Alla luce delle anzidette considerazioni e tenuto conto degli stretti rapporti parentali, dell’esistenza di una sola figlia superstite e delle voci di danno non patrimoniale già riconosciute, possono equamente liquidarsi, a titolo di danno esistenziale o per perdita del legame parentale ed attesi i limiti delle richieste risarcitorie così come precisati negli atti difensivi, i seguenti importi (ovviamente, in misura della metà del dovuto):

-Euro 25.000,00 a Gu.Sa. (padre convivente)

-Euro 25.000,00 a Vi.Ma. (madre convivente)

-Euro 20.000,00 a Gu.Ca. (sorella convivente).

Sugli anzidetti importi sono dovuti gli interessi legali dal decesso al saldo.

DANNO PATRIMONIALE

Pur avendo genericamente invocato, nei propri atti e nelle conclusioni così come precisate all’udienza del 25.5.2006, il diritto alla liquidazione “di quel contributo patrimoniale e di quella utilità economica che il soggetto venuto a mancare avrebbe apportato” alla famiglia, i “Congiunti Gu.” non hanno provveduto in alcun modo a quantificare tale voce di asserito danno, né hanno fornito all’organo giudicante elementi utili ai fini dell’eventuale sua liquidazione in via equitativa.

I pretesi danneggiati, per di piu’, non hanno neppure prodotto in giudizio documenti idonei al fine di dimostrare quali fossero l’attività ed il reddito del de cuius, di talchè la pretesa in esame non potrà che essere respinta.

SPESE FUNERARIE

I pretesi danneggiati non hanno prodotto in giudizio documenti utili ai fini di dimostrare quali siano stati gli esborsi sostenuti per la tumulazione del loro congiunto, di talchè la pretesa in esame non potrà che essere respinta.

ALTRI DANNI EMERGENTI

I pretesi danneggiati non hanno prodotto in giudizio documenti utili ai fini di dimostrare eventuali altri esborsi sostenuti a causa della morte del loro congiunto, di talchè anche la pretesa in esame non potrà che essere respinta.

Decesso di Ri.An.

Ri.En.Lu.,Sa.Gi., Ri.Da. (nella qualità rispettiva di padre, madre e fratello del defunto) hanno chiesto la condanna degli eredi di Gu.Se. e della ALFA ASS.NI spa al fine di ottenere il ristoro dei danni che si assumono sofferti e che, attesa la accertata paritaria corresponsabilità dei conducenti, dovranno essere invece liquidati in misura pari al 50%.

Possono qui ritenersi integralmente richiamate, quanto alla giurisprudenza, tutte le considerazioni già svolte in relazione a ciascuna voce di danno.

DANNO MORALE JURE PROPRIO

Va innanzitutto riconosciuta agli eredi di Ri.An. la metà del danno morale sofferto in conseguenza della scomparsa del loro congiunto, essendo per di piu’ riscontrabili nei fatti di causa gli astratti elementi costitutivi del reato di omicidio colposo.

La liquidazione di tale voce di danno può avvenire, in via equitativa, tenuto conto, per ciascuno degli eredi, del rapporto di parentela con il defunto.

Deve precisarsi che, a differenza di altre parti del processo, non avendo la difesa dei congiunti di Ri.An. quantificato le proprie richieste in misura inferiore a quanto ordinariamente riconosciuto da questo Tribunale, la liquidazione del danno morale jure proprio (così come, infra, del danno esistenziale) assumerà aspetti piu’ favorevoli rispetto a quella effettuata in favore dei danneggiati che hanno, invece, limitato le loro pretese in modo esplicito nei rispettivi atti difensivi.

Ciò premesso, debbono essere equitativamente liquidate, a titolo di danno morale jure proprio ed ai valori attuali, le seguenti somme:

-Euro 70.000,00 a Ri.En.Lu. (padre convivente)

-Euro 70.000,00 a Sa.Gi. (madre convivente)

-Euro 56.000,00 a Ri.Da. (fratello convivente).

Sugli anzidetti importi sono dovuti gli interessi legali dal decesso al saldo.

DANNO ESISTENZIALE

Anche nel caso di specie non può dubitarsi che, in conseguenza della morte del giovane congiunto, la serenità e l’equilibrio familiare sono stati certo gravemente compromessi.

Alla luce delle considerazioni già espresse in diritto e tenuto conto degli stretti rapporti parentali, dell’esistenza di un solo figlio superstite e delle voci di danno non patrimoniale già riconosciute, possono equamente liquidarsi a titolo di danno esistenziale o per perdita del legame parentale i seguenti importi (ovviamente, in misura della metà del dovuto):

-Euro 35.000,00 a Ri.En.Lu. (padre convivente)

-Euro 35.000,00 a Sa.Gi. (madre convivente)

-Euro 28.000,00 a Ri.Da. (fratello convivente).

Sugli anzidetti importi sono dovuti gli interessi legali dal decesso al saldo.

DANNO PATRIMONIALE

Pacifica e documentata la convivenza del de cuius con i propri genitori, deve ragionevolmente presumersi che egli contribuisse, almeno in parte, ai bisogni della famiglia con il proprio reddito (pari all’epoca a circa € 759,19 mensili x 14 mensilità: docc. nn.6-7 ).

Può, pertanto, procedersi alla liquidazione del lucro cessante alla luce delle ulteriori seguenti presunzioni:

-consumo di circa 2/3 del reddito per bisogni propri da parte del de cuius (allora ventisettenne);

-sua permanenza presumibile nella famiglia per circa altri 5 anni;

-compensazione dell’anticipata capitalizzazione con i prevedibili incrementi reddituali futuri e con la rivalutazione monetaria.

Ciò premesso, la perdita dell’apporto del de cuius all’economia familiare può essere congruamente liquidata in Euro 8.857,22 (cioè Euro 759,19 x 14 – 2/3 = Euro 3.542,89 x anni 5 – 50%), ai valori monetari attuali.

A ciascun genitore dovrà, perciò, essere riconosciuto a tale titolo l’importo di Euro 4.428,61 (Euro 8.857,22 : 2).

Sugli anzidetti importi sono dovuti gli interessi legali dal decesso al saldo.

SPESE FUNERARIE

Gli esborsi sostenuti dagli eredi, giusto quanto prodotto in atti (doc.8), possono essere liquidati in Euro 1.859,00 (la metà di Euro 3.718,00) pari ad Euro 619,67 per ogni erede, oltre agli interessi legali dai pagamenti al saldo.

ALTRI DANNI EMERGENTI

Gli esborsi sostenuti dagli eredi per il trasporto, la custodia e la demolizione dell’autovettura incidentata, giusta la documentazione dagli stessi prodotta in atti (doc.9), possono essere liquidati in Euro 87,06 (pari alla metà di Euro174,12), vale a dire Euro 29,02 per ciascun erede, oltre agli interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo.

Nulla, invece, può essere riconosciuto per le spese stragiudiziali di perizia, rivelatesi non utili ai fini dell’accertamento dei fatti.

Decesso di Ba.El.

Ba.Al. e RATTI Patrizia,in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori Ba.En. e Ba.Cl. (nella qualità rispettiva di padre, madre e fratelli del defunto), nonché La.De. in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore Ba.Am. (figlia naturale dello stesso de cuius), hanno chiesto la condanna degli eredi di Gu.Se. e della ALFA ASS.NI spa, in solido con gli eredi di Ri.An. e con la BETA ASS.NI spa, all’integrale ristoro dei danni sofferti a causa del sinistro de quo.

Possono qui ritenersi interamente richiamate, quanto alla giurisprudenza, tutte le considerazioni già svolte in relazione a ciascuna voce di danno.

DANNO MORALE JURE PROPRIO

Va innanzitutto riconosciuto agli eredi di Ba.El. l’integrale danno morale sofferto in conseguenza della scomparsa del loro congiunto, ricorrendo per di piu’ l’astratta ipotesi del reato di omicidio colposo.

La liquidazione di tale voce di danno può avvenire, in via equitativa, tenuto conto, per ciascuno degli eredi, del rapporto di parentela con il defunto.

Ciò premesso, attesi i limiti delle richieste risarcitorie così come precisati negli atti difensivi, debbono essere equitativamente liquidate, a titolo di danno morale jure proprio ed ai valori attuali, le seguenti somme:

-Euro 100.000,00 a Ba.Al. (padre convivente)

-Euro 100.000,00 a Ra.Pa. (madre convivente)

-Euro 80.000,00 a Ba.En. (fratello convivente)

-Euro 80.000,00 a Ba.Cl. (sorella convivente)

-Euro 100.000,00 a Ba.Am. (figlia non convivente)

Nulla, invece, può essere liquidato a tale titolo in favore di La.De. non avendo quest’ultima dimostrato, in assenza della qualità di erede e di familiare del defunto, l’eventuale persistenza, al momento del sinistro, del suo rapporto sentimentale con Ba.El..

Sugli anzidetti importi sono dovuti gli interessi legali dal decesso al saldo.

DANNO ESISTENZIALE

Anche nel caso di specie non può dubitarsi che, in conseguenza della morte del giovane congiunto, la serenità e l’equilibrio familiare sono stati certo gravemente compromessi.

Alla luce delle considerazioni già espresse in diritto e tenuto conto degli stretti rapporti parentali, nonchè delle voci di danno non patrimoniale già riconosciute, attesi i limiti delle richieste risarcitorie così come precisati negli atti difensivi possono e debbono equamente essere liquidati a titolo di danno esistenziale o per perdita del legame parentale i seguenti importi:

 

-Euro 50.000,00 a Ba.Al. (padre convivente)

-Euro 50.000,00 a Ra.Pa. (madre convivente)

-Euro 40.000,00 a Ba.En. (fratello convivente)

-Euro 40.000,00 a Ba.Cl. (sorella convivente)

-Euro 50.000,00 a Ba.Am. (figlia non convivente)

Nulla, invece, può essere liquidato anche per il titolo in questione in favore di La.De. non avendo quest’ultima dimostrato, in assenza della qualità di erede e di familiare del defunto, l’eventuale persistenza, al momento del sinistro, del suo rapporto sentimentale con il de cuius.

Sugli anzidetti importi sono dovuti gli interessi legali dal decesso al saldo.

DANNO PATRIMONIALE

Pacifica e documentata la convivenza del defunto con i propri genitori, deve ragionevolmente presumersi che egli contribuisse, almeno in parte, ai bisogni della famiglia con il proprio reddito (pari all’epoca a circa € 820,00 mensili x 13 mensilità: docc. nn.10-11 ).

Peraltro, La.De. ha documentato (doc.n.2) che il defunto le versava la somma mensile di € 284,85 a titolo di concorso al mantenimento della figlia naturale Ba.Am..

Può, pertanto, procedersi alla liquidazione del lucro cessante alla luce delle seguenti presunzioni:

-consumo di circa 1/3 del reddito per bisogni propri da parte del de cuius (allora diciannovenne);

-destinazione ai genitori di circa 1/3 del reddito (attesa la destinazione di Euro 3.418,20 annue quale contributo al mantenimento della figlia Amir);

-sua permanenza presumibile nella famiglia per circa altri 10 anni;

-compensazione dell’anticipata capitalizzazione con i prevedibili incrementi reddituali futuri e con la rivalutazione monetaria.

Ciò premesso, la perdita dell’apporto del de cuius all’economia familiare può essere congruamente liquidata in Euro 35.533,30 (cioè Euro 820,00 x 13 – 2/3 = Euro 3.553,33 x anni 10), ai valori monetari attuali.

A ciascun genitore dovrà, perciò, essere riconosciuto a tale titolo l’importo di Euro 17.766,66 (Euro 35.533,30 : 2).

Quanto a La.De. ed alla figlia minore Ba.Am. (dell’età di 18 mesi all’epoca del sinistro), presumendo che l’apporto del padre al suo mantenimento sarebbe perdurato quantomeno fino all’epoca di raggiungimento della maggiore età, il correlativo danno patrimoniale può essere liquidato, in favore della madre naturale (che sarà gravata dell’intero mantenimento della minore), in Euro 56.400,30 (vale a dire : Euro 3.418,20 x 16 anni e 6 mesi), da reputarsi congruo al fine di affrontare anche le spese straordinarie eventualmente necessitate dalla stessa figlia minore, in alcun modo documentate dalla madre quanto al pregresso e, in ogni caso, non preventivabili né liquidabili aprioristicamente quanto al futuro.

Sugli anzidetti importi sono dovuti gli interessi legali dalla data del decesso al saldo.

SPESE FUNERARIE

Gli esborsi sostenuti da Ba.Al., giusta la documentazione prodotta in atti (doc.12), possono essere liquidati in Euro 6.094,19 oltre agli interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo.

Decesso di Bo.Pa.

Bo.Gu., Fa.Gi., Bo.Gi., Bo.Ma. e Li.Cr. (questi ultimi in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Li.Ri.) hanno chiesto la condanna solidale degli eredi di Gu.Se., della ALFA ASS.NI spa, degli eredi di Ri.An. e della BETA ASS.NI spa all’integrale ristoro dei danni sofferti a causa del sinistro de quo.

Possono qui ritenersi interamente richiamate, quanto alla giurisprudenza, tutte le considerazioni già svolte in relazione a ciascuna voce di danno.

DANNO MORALE JURE PROPRIO

Va innanzitutto riconosciuto agli eredi di Bo.Pa. l’integrale danno morale sofferto in conseguenza della scomparsa del loro congiunto essendo per di piu’ riscontrabili, nei fatti di causa gli astratti elementi costitutivi del reato di omicidio colposo.

La liquidazione di tale voce di danno può avvenire, in via equitativa, tenuto conto, per ciascuno degli eredi, del rapporto di parentela con il defunto.

Deve precisarsi che, a differenza di altre parti del processo, non avendo la difesa dei congiunti di Bo.Pa. (ad eccezione dei fratelli) quantificato le proprie richieste in misura inferiore a quanto ordinariamente riconosciuto da questo Tribunale, la liquidazione del danno morale jure proprio (così come,infra,anche del danno esistenziale) assumerà aspetti piu’ favorevoli rispetto a quella effettuata in favore dei danneggiati che hanno, invece, limitato le loro pretese in modo esplicito nei rispettivi atti difensivi.

Ciò premesso, debbono e possono essere equitativamente liquidate, a titolo di danno morale jure proprio ed ai valori attuali, le seguenti somme:

-Euro 140.000,00 a Bo.Gu. (padre convivente)

-Euro 140.000,00 a Fa.Gi. (madre convivente)

-Euro 100.000,00 a Bo.Gi. (fratello convivente)

-Euro 90.000,00 a Bo.Ma. (sorella non convivente).

Sugli anzidetti importi sono dovuti gli interessi legali dal decesso al saldo.

Nulla, invece, può essere liquidato all’affine Li.Cr. (cognato) ed al minore Li.Ri. (nipote), entrambi non conviventi col de cuius, attesa l’inopportunità di estendere il riconoscimento dei diritti risarcitori a soggetti non riconducibili alla cerchia dei parenti stretti del defunto.

DANNO ESISTENZIALE

Anche nel caso di specie non può dubitarsi che, in conseguenza della morte del giovane congiunto, la serenità e l’equilibrio familiare sono stati certo gravemente compromessi.

Alla luce delle considerazioni già espresse in diritto e tenuto conto degli stretti rapporti parentali, nonchè delle voci di danno non patrimoniale già riconosciute, possono e debbono equamente essere liquidati a titolo di danno esistenziale o per perdita del legame parentale i seguenti importi:

-Euro 70.000,00 a Bo.Gu. (padre convivente)

-Euro 70.000,00 a Fa.Gi. (madre convivente)

-Euro 50.000,00 a Bo.Gi. (fratello convivente)

-Euro 45.000,00 a Bo.Ma. (sorella non convivente).

Sugli anzidetti importi sono dovuti gli interessi legali dal decesso al saldo.

Nulla, invece, può essere liquidato all’affine Li.Cr. (cognato) ed al minore Li.Ri. (nipote), entrambi non conviventi col de cuius, attesa la già evidenziata inopportunità di estendere il riconoscimento dei diritti risarcitori a soggetti non riconducibili alla cerchia dei parenti stretti del defunto.

DANNO PATRIMONIALE

Pacifica e documentata la convivenza del defunto con i propri genitori, deve ragionevolmente presumersi che contribuisse, almeno in parte, ai bisogni della famiglia con il proprio reddito (all’epoca ad € 819,62 mensili x 13 mensilità: doc. n.6).

Può, pertanto, procedersi alla liquidazione del lucro cessante alla luce delle seguenti presunzioni:

-consumo di circa 2/3 del reddito per bisogni propri da parte del defunto (allora quasi diciassettenne);

-destinazione ai genitori di circa 1/3 del reddito;

-sua permanenza presumibile nella famiglia per circa altri 10 anni;

-compensazione dell’anticipata capitalizzazione con i prevedibili incrementi reddituali futuri e con la rivalutazione monetaria.

Ciò premesso, la perdita dell’apporto di Bo.Pa. all’economia familiare può essere congruamente liquidata in complessivi Euro 35.516,90 (Euro 819,62 x 13 – 2/3 = Euro 3.551,69 x anni 10), ai valori attuali.

A ciascun genitore dovrà, perciò, essere riconosciuto a tale titolo l’importo di Euro 17.758,45 (Euro 24.374,56 : 2).

Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo.

SPESE FUNERARIE

Gli esborsi sostenuti da Bo.Gu., giusta la documentazione prodotta in atti (doc.7), possono essere liquidati in Euro 6.049,62 oltre agli interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo.

Decesso di Co.Ni.

Co.Ed., Ce.Ma.Pa. e Co.Pa. hanno chiesto la condanna degli eredi di Gu.Se. e della ALFA ASS.NI spa, in solido con gli eredi di Ri.An. e con la BETA ASS.NI spa, all’integrale ristoro dei danni sofferti a causa del sinistro de quo.

Possono qui ritenersi interamente richiamate, quanto alla giurisprudenza, tutte le considerazioni già svolte in relazione a ciascuna voce di danno.

DANNO MORALE JURE PROPRIO

Va innanzitutto riconosciuto agli eredi di Co.Ni. l’integrale danno morale sofferto in conseguenza della scomparsa della loro congiunta essendo per di piu’ riscontrabili nei fatti di causa gli astratti elementi costitutivi del reato di omicidio colposo.

La liquidazione di tale voce di danno può avvenire, in via equitativa, tenuto conto, per ciascuno degli eredi, del rapporto di parentela con la defunta.

Ciò premesso, attesi i limiti delle richieste risarcitorie così come precisati negli atti difensivi (atto introduttivo della causa iscritta al RG n.9288/03), debbono essere equitativamente liquidate, per il danno morale jure proprio ed ai valori attuali, le seguenti somme:

-Euro 100.000,00 a Co.Ed. (padre convivente)

-Euro 100.000,00 a Ce.Ma.Pa. (madre convivente)

-Euro 80.000,00 a Co.Pa. (sorella convivente).

Sugli anzidetti importi sono dovuti gli interessi legali dalla data del decesso sino al saldo.

DANNO ESISTENZIALE

Anche nel caso di specie non può dubitarsi che, in conseguenza della morte della giovane congiunta, la serenità e l’equilibrio familiare sono stati certo gravemente compromessi.

Alla luce delle considerazioni già espresse in diritto e tenuto conto degli stretti rapporti parentali, nonchè delle voci di danno non patrimoniale già riconosciute, attesi i limiti delle richieste risarcitorie così come precisati negli atti difensivi possono e debbono equamente essere liquidati a titolo di danno esistenziale o per perdita del legame parentale i seguenti importi:

-Euro 50.000,00 a Co.Ed. (padre convivente)

-Euro 50.000,00 a Ce.Ma.Pa. (madre convivente)

-Euro 40.000,00 a Co.Pa. (sorella convivente).

Sugli anzidetti importi sono dovuti gli interessi legali dal decesso al saldo.

DANNO PATRIMONIALE

Pacifica e documentata la convivenza della defunta con i propri genitori, deve ragionevolmente presumersi che contribuisse, almeno in parte, ai bisogni della famiglia con il proprio reddito (all’epoca a Lire 2.178.247 pari ad € 1.124,98 mensili x 13 mensilità: docc. nn.6-7).

Può, pertanto, procedersi alla liquidazione del lucro cessante alla luce delle seguenti presunzioni:

-consumo di circa 2/3 del reddito per bisogni propri da parte della defunta (allora ventisettenne);

-destinazione ai genitori di circa 1/3 del reddito;

-sua permanenza presumibile nella famiglia per circa altri 5 anni;

-compensazione dell’anticipata capitalizzazione con i prevedibili incrementi reddituali futuri e con la rivalutazione monetaria.

Ciò premesso, la perdita dell’apporto di Co.Ni. all’economia familiare può essere congruamente liquidata in Euro 24.374,56 (cioè Euro 1.124,98 x 13 – 2/3 = Euro 4.874,91 x anni 5), ai valori monetari attuali.

A ciascun genitore dovrà, perciò, essere riconosciuto a tale titolo l’importo di Euro 12.187,28 (Euro 24.374,56 : 2).

DANNO BIOLOGICO JURE HEREDITARIO

Piu’ complessa appare la liquidazione agli eredi di Co.Ni. del rivendicato danno biologico jure successionis.

Essendo la morte avvenuta il giorno successivo a quello del sinistro (docc. nn.2-3), gli eredi chiedono il riconoscimento del danno biologico sofferto dalla loro dante causa, alla luce dei princìpi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità.

L’anzidetto riconoscimento, peraltro, proprio alla luce dell’insegnamento della Suprema Corte, dovrebbe essere limitato “ai soli danni verificatisi tra il momento dell’illecito e quello del decesso”(Cass.2117/96) e, comunque, una volta accertato “che tra il fatto illecito e la morte sussista uno spatium vivendi”, tale lasso di tempo imporrebbe al giudice di procedere alla liquidazione motivando “sulla rilevanza e l’incidenza del fatto durata in ordine alla valutazione dell’esistenza (an) e della consistenza (quantum) del danno” (Cass.2.4.2001 n.4783).

In altri termini, se la morte non istantanea legittima il riconoscimento della trasmissibilità jure hereditario del danno biologico sofferto dal de cuius, ciò nondimeno la dimensione temporale dello stesso spatium vivendi imporrà allo stesso giudicante di liquidare il danno in misura ad essa inevitabilmente correlata.

Ciò premesso, non risultando consolidate, nel breve periodo in questione, eventuali lesioni a carattere permanente a carico di Co.Ni., il danno jure successionis dovrà essere liquidato tenendo conto delle sole compromissioni biologiche temporanee (fisiche e psichiche) sofferte nel giorno intercorso tra il sinistro e la morte.

Il non istantaneo lasso di tempo intercorso e le presumibili sofferenze riconducibili al travaglio agònico, rendono certamente rilevanti tale voce di danno, che può essere liquidata, in via di equità ed ai valori monetari attuali, in Euro 9.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del decesso al saldo .

Dunque, per tale titolo di danno dovrà essere riconosciuto a ciascuno degli eredi l’importo di Euro 3.000,00 (Euro 9.000,00 : 3), oltre agli interessi legali dalla data del decesso al saldo.

SPESE FUNERARIE

Gli esborsi sostenuti dagli eredi, giusta la documentazione prodotta in atti (doc.8), possono essere liquidati in Euro 3.838,27 (pari ad Euro 1.279,42 per ciascun erede), oltre agli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo definitivo.

Lesioni personali sofferte da Ch.Da.

Ch.Da., Ch.Br. e LoFa.Mi. hanno chiesto la condanna solidale degli eredi di Gu.Se., della ALFA ASS.NI spa, degli eredi di Ri.An. e della BETA ASS.NI spa, all’integrale ristoro dei danni sofferti a causa del sinistro de quo.

Danni rivendicati da Ch.Da.

L’espletata CTU depositata dal dott.Enrico Berardi in data 14.7.2005 (che il

Tribunale ritiene senz’altro di poter fare propria, anche quale “fonte oggettiva di prova”, sia in relazione ai metodi d’indagine adottati, sia con riferimento alle conclusioni raggiunte: Cass.8.1.2004 n.88; Cass.9.9.2003 n.13169; Cass.30.1.2003 n.1512) ha consentito di acclarare che Ch.Da. ebbe a soffrire, in conseguenza del sinistro in esame, di lesioni che comportarono un periodo di temporanea inabilità totale di mesi 8 (gg. 240) e parziale di mesi 6 (gg.180) al 75%, postumi permanenti incidenti in misura del 60 % sulla sua integrità biologica e del 40% sulla sua futura capacità lavorativa ed esborsi per spese mediche pari ad Euro 3.111,56 .

Applicando i noti criteri liquidativi elaborati dal Tribunale di Milano (c.d.“Tabelle”, così come aggiornate relativamente all’anno 2006) possono essere riconosciute a Ch.Da., ai valori monetari attuali e tenuto conto dei limiti delle richieste del danneggiato quanto alla inabilità temporanea, le seguenti somme:

-Euro 12.000,00 (Euro 50,00 al dì x gg. 240) a titolo di danno biologico da inabilità temporanea totale;

-Euro 6.750,00 (Euro 37,50 al dì x gg.180 al 75%) a titolo di danno biologico da inabilità temporanea parziale;

-Euro 329.779,00 (età anni 19 all’epoca del sinistro; perc. 60%) a titolo di danno biologico permanente;

-Euro 164.889,50 (la metà del danno biologico permanente) a titolo di danno morale.

Le spese mediche possono essere liquidate in Euro 3.111,56(come da CTU).

Peraltro, come già detto, l’espletata CTU ha acclarato l’esistenza di una consistente perdita della capacità lavorativa futura in misura pari al 40%.

Trattasi di un pregiudizio da lucro cessante liquidabile in applicazione dei noti criteri del c.d. “calcolo tabellare”, invocati dallo stesso danneggiato (che, peraltro, ha sollecitato la decurtazione del 20% del reddito da pensione sociale posto quale primo parametro di riferimento).

Al riguardo, deve evidenziarsi che, con la piena entrata in vigore della riforma pensionistica, a far tempo dall’1.6.1996 la pensione sociale ha assunto la denominazione di “assegno sociale” ed è stata aumentata per l’anno 2006 all’importo di € 381,72 mensili x 13 mensilità.

Attualmente, pertanto, il suo ammontare annuo è pari ad € 4.962,36 ed il triplo è pari ad € 14.887,08.

Peraltro “l’assegno sociale” è stato integrato dall’anno 2002 da una “maggiorazione sociale” suscettibile di elevarlo per il 2006 sino all’importo di € 551,35 mensili: pertanto può ipotizzarsi, per il calcolo del reddito minimo da prendere in considerazione ex art.22ter legge 990/69, il diverso ammontare annuo di € 21.502,65 (cioè € 551,35 x 13 x 3 ).

Ciò detto, il danno permanente arrecato alla capacità lavorativa futura di Ch.Da. può essere liquidato in complessivi Euro 132.655,87 (€ 21.502,65 –20% = € 17.202,12 x 40% x 19,279 coeff.età anni 19).

L’applicazione del coefficiente relativo all’età del danneggiato all’epoca del sinistro consente di ritenere compreso nella liquidazione anche l’eventuale pregiudizio da ritardato ingresso nel mondo del lavoro (rimasto,in ogni caso, del tutto indimostrato).

Il danno esistenziale certamente generato dalle gravissime lesioni inferte dal sinistro a Ch.Da. può essere liquidato, in via equitativa ed ai valori attuali, nell’importo di € 35.000,00.

In definitiva, in considerazione dell’avvenuto versamento a titolo di acconto della somma di Euro 25.000,00 da parte della ALFA Ass.ni spa, il credito risarcitorio residuo spettante a Ch.Da. assomma all’importo di € 659.185,93 (cioè € 12.000,00 + € 6.750,00 + € 329.779,00 + € 164.889,50 + € 3.111,56 + € 132.655,87 + € 35.000,00 - € 25.000,00), oltre agli interessi legali dalla cessazione dell’inabilità temporanea alla data del versamento dell’acconto sugli interi importi inizialmente dovuti e da tale ultima data al saldo sul residuo come sopra liquidato.

Danni rivendicati da Ch.Br. e LoFa.Mi.

La gravità delle lesioni subìte e le indubbie sofferenze inferte alla famiglia di Ch.Da. dal lunghissimo periodo di sua inabilità legittimano la liquidazione, in favore dei genitori, dei danni morali ( vedasi sul punto Cass.5.2.2001 n.1603 , secondo la quale “ai prossimi congiunti delle vittime di lesioni colpose spetta anche il risarcimento del danno morale, non essendo a ciò di ostacolo l’argomento della causalità diretta ed immediata di cui all’art.1223 CC, in quanto detto danno trova causa efficiente nel fatto del terzo, sicchè il suo carattere immediato e consequenziale legittima il congiunto jure proprio ad agire contro il responsabile dell’evento lesivo”; vedansi, al riguardo, anche le sentenze Cass.n.1516/01; Cass.n.13358/99; Cass.n.4852/99).

Attesi tutti gli elementi utili ai fini del giudizio (durata della temporanea inabilità; entità dei postumi o reliquari permanenti; rapporto di parentela e di convivenza), può essere in via di equità e congruità liquidata, in favore di Ch.Br. (padre) e di LoFa.Mi. (madre) la somma di Euro 16.500,00 per ciascuno di essi (pari a circa 1/10 del danno morale riconosciuto al figlio).

Quanto, invece, alle perdite retributive subite dai genitori al fine di prestare assistenza al figlio, durante il lunghissimo e travagliatissimo periodo in cui quest’ultimo ebbe a necessitarla, mentre alla luce della documentazione prodotta in giudizio (docc.nn.12-13-14) può sicuramente essere liquidato a Ch.Br. l’importo di Euro 6.591,88 (riferito alle retribuzioni non percepite nel periodo dal 21.1.2002 al 6.5.2002),la liquidazione dell’analogo danno rivendicato da LoFa.Mi. dovrà essere limitata alla durata della inabilità accertata dal CTU (complessivamente mesi 14), con la sua conseguente riduzione, rispetto a quanto richiesto in atti, al minor importo di Euro 18.327,74 (€ 1.309,10 x mesi 14).

Su tutti gli importi sopra liquidati sono dovuti gli interessi legali dalla data di cessazione dell’inabilità temporanea al saldo.

Le domande e le eccezioni svolte dalle Compagnie Assicuratrici

La ALFA ASS.NI spa ha eccepito, ai fini di limitare la propria obbligazione di pagamento delle somme liquidate in favore dei danneggiati, la documentata esistenza di un massimale assicurativo pari ad € 774.685,35 (già Lire 1.500.000,00), da decurtarsi in ragione dell’acconto di € 25.000,00 versato a Ch.Da..

L’eccezione non può non trovare accoglimento, di talchè la solidarietà della predetta compagnia con gli altri obbligati al risarcimento dei danni dovrà essere limitata all’importo di € 749.685,35 che sarà ripartito secondo i noti criteri proporzionali dettati dalla norma di cui all’art.27 legge n.990/1969 (tenuto conto, quanto a Ch.Da., di quanto già percepito a titolo di acconto).

La BETA ASS.NI spa ha, anch’essa, eccepito i limiti del massimale assicurativo che, peraltro, assommando ad € 5.164,568 appare certamente capiente in relazione agli importi risarcitori liquidati.

E’ stata, peraltro, proposta in giudizio domanda di regresso, ai sensi della norma di cui all’art.2055 secondo comma Cod.Civile, nei confronti degli eredi di Gu.Se. e della ALFA ASS.NI spa allo scopo di ottenere il rimborso di quanto la stessa BETA ASS.NI spa “fosse condannata a pagare a tutti i danneggiati, in forza della solidarietà tra corresponsabili, in piu’ rispetto alla quota di danno corrispondente al grado di colpa attribuito ad Ri.An.”.

Come s’è detto, la colpa dei conducenti è stata accertata e dichiara in misura paritaria: di talchè, la BETA ASS.NI spa avrà diritto di ottenere dagli eredi di Gu.Se. e dalla ALFA ASS.NI spa (nei limiti, quanto a quest’ultima, del massimale assicurativo) il rimborso delle somme che sarà eventualmente chiamata ad erogare ai vari danneggiati in misura superiore alla propria quota di corresponsabilità civile (pari alla metà dell’intero).

Non può, invece, farsi luogo alla dichiarazione preventiva di compensazione tra tale eventuale e futuro credito e quello spettante agli eredi GURGONE, attesa l’inattualità, l’incertezza e, comunque, la illiquidità allo stato di quello rivendicato dalla stessa compagnia BETA ASS.NI spa.

Le spese processuali

La regolazione delle spese processuali deve necessariamente seguire la applicazione del criterio della soccombenza.

Pertanto, gli eredi di Gu.Se. e di Ri.An. (ivi compresi, in proprio, i proprietari delle autovetture coinvolte nel sinistro), nonché le compagnie assicuratrici convenute in giudizio, saranno tenuti al pagamento integrale e solidale delle spese processuali in favore degli altri danneggiati.

Atteso, invece, il concorrente e paritario accertamento di responsabilità dei conducenti ed il conseguente parziale accoglimento delle domande proposte dai loro congiunti, può essere dichiarata la integrale compensazione delle spese processuali tra questi ultimi, nonché tra le compagnie assicuratrici, mentre queste ultime saranno tenute a rifondere a ciascuno dei gruppi di familiari avversario la metà delle spese sopportate onde ottenere il parziale ristoro dei danni.

Le spese di CTU e di CTP

Le spese di CTU e di CTP debbono, infine, essere poste definitivamente a carico paritario e solidale degli eredi dei conducenti e delle loro compagnie assicuratrici, in forza del già cennato criterio di soccombenza.

La provvisoria esecutività della decisione

La presente sentenza deve essere munita della clausola di provvisoria esecutività di cui all’art.282 CPC.

La eventuale prenotazione a debito ex artt.59 e 60 DPR n.131/1986

Ai sensi delle norme in questione,i soccombenti debbono essere tutti indicati quali soggetti destinatari del recupero dell’imposta prenotata a debito.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando nelle cause riunite iscritte al RG n.3581/03, al RG n.5992/03, al RG n.9288/03 ed al RG n.4059/04, sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle parti meglio in epigrafe individuate ed identificate, così provvede:

1) Accerta,in applicazione della norma di cui all’art.2054 II° c. Cod.Civ., la concorsuale e paritaria responsabilità dei conducenti in relazione al sinistro per il quale è causa.

2) Condanna in solido tra di loro Gu.Sa.,Vi.Ma., Gu.Ca., ALFA ASSICURAZIONI spa, Ri.En.Lu., Sa.Gi., Ri.Da. e BETA ASSICURAZIONI spa, all’integrale risarcimento dei danni sofferti dai terzi trasportati e dai loro congiunti, liquidati per ciascun avente diritto nei seguenti importi:

-Ba.Al. € 173.860,85 (€ 100.000,00 + € 50.000,00 + € 17.766,66 + € 6.094,19);

-Ra.Pa. € 167.766,66(€ 100.000,00 + € 50.000,00 + € 17.766,66);

-Ba.En. € 120.000,00 (€ 80.000,00 + € 40.000,00 );

-Ba.Cl. € 120.000,00 (€ 80.000,00 + € 40.000,00 );

-Ba.Am. € 150.000,00 ( € 100.000,00 + € 50.000,00);

-La.De. € 56.400,30;

-Bo.Gu. € 233.808,07 (€ 140.000,00 + € 70.000,00 + € 17.758,45 + 6.049,62);

-Fa.Gi. € 227.758,45(€ 140.000,00 + € 70.000,00 +€ 17.758,45);

-Bo.Gi. € 150.000,00 (€ 100.000,00 + € 50.000,00);

-Bo.Ma. € 135.000,00 ( € 90.000,00 + € 45.000,00);

-Co.Ed. € 166.465,70 (€ 100.000,00 + € 50.000,00 + € 12.187,28 + € 3.000,00 + € 1.279,42);

-Ce.Ma.Pa. € 166.465,70 (€ 100.000,00 + € 50.000,00 + € 12.187,28 + € 3.000,00 + € 1.279,42);

-Co.Pa. € 154.278, 42(€ 100.000,00 + € 50.000,00 + € 3.000,00 + € 1.279,42);

-Ch.Da. € 659.185,93 (€ 12.000,00 + € 6.750,00 + € 329.779,00 + € 164.889,50 + € 3.111,56 + € 132.655,87 + € 35.000,00 - € 25.000,00);

-Ch.Br. €23.091,88 (€ 16.500,00 + € 6.591,88);

-LoFa.Mi. € 34.827,74 (€ 16.500,00 + € 18.327,74).

Il tutto oltre agli interessi legali come meglio in motivazione specificato.

3) Condanna in solido tra di loro Gu.Sa.,Vi.Ma., Gu.Ca. e ALFA ASSICURAZIONI spa al risarcimento di metà dei danni sofferti da Ri.En.Lu., Sa.Gi. e Ri.Da., così liquidata:

-Ri.En.Lu. € 110.077,30 (€ 70.000,00 + € 35.000,00 + € 4.428,61 + € 619,67 + € 29,02);

-Sa.Gi. € 110.077,30 (€ 70.000,00 + € 35.000,00 + € 4.428,61 + € 619,67 + € 29,02);

-Ri.Da. € 105.648,69(€ 70.000,00 + € 35.000,00 + € 619,67 + € 29,02);

Il tutto oltre agli interessi legali come meglio in motivazione specificato.

4) Condanna in solido tra di loro la BETA ASSICURAZIONI spa, Ri.En.Lu., Sa.Gi. e Ri.Da. al risarcimento della metà dei danni sofferti da Gu.Sa., Vi.Ma. e Gu.Ca., così liquidata:

-Gu.Sa. € 75.000,00 (€ 50.000,00 + € 25.000,00);

-Vi.Ma. € 75.000,00 (€ 50.000,00 + € 25.000,00);

-Gu.Ca. € 60.000,00 (€ 40.000,00 + € 20,000,00);

Il tutto oltre agli interessi legali come meglio in motivazione specificato.

5) Limita la responsabilità solidale della ALFA ASS.NI spa all’importo massimale di € 749.685,35 che sarà ripartito secondo i noti criteri proporzionali dettati dall’art.27 legge n.990/1969 (tenuto conto, quanto a Ch.Da., della somma di € 25.000,00 già percepita a titolo di acconto).

 

6) Dichiara Gu.Sa.,Vi.Ma.,Gu.Ca. e ALFA ASSICURAZIONI spa (quest’ultima, entro i limiti di massimale di cui al capo precedente)tenuti in solido a rimborsare alla compagnia BETA ASS.NI spa quanto dalla stessa eventualmente erogato, in esecuzione della presente sentenza ed in supero rispetto alla accertata quota di propria corresponsabilità, in favore di tutti gli altri danneggiati.

7) Respinge ogni ulteriore o diversa domanda proposta in giudizio.

8) Condanna in solido tra di loro Gu.Sa.,Vi.Ma., Gu.Ca., ALFA ASSICURAZIONI spa, Ri.En.Lu., Sa.Gi., Ri.Da. e BETA ASSICURAZIONI spa all’integrale pagamento delle spese processuali in favore delle parti vittoriose del processo, così liquidate:

-quanto a Bo.Gu., a Fa.Gi., a Bo.Gi., a Bo.Ma. e a Li.Cr. (questi ultimi in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Li.Ri.) in € 33.422,00 (di cui € 156,00 per esborsi, € 5.266,00 per diritti e € 28.000,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA.

-quanto a Co.Ed., a Ce.Ma.Pa. ed a Co.Pa. in € 14.183,08 (di cui € 709,08 per esborsi, € 3.214,00 per diritti e € 10.260,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

-quanto a Ch.Da., a Ch.Br. e a LoFa.Mi., in € 38.633,98 (di cui 371,98 per esborsi, € 8.262,00 per diritti e € 30.000,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA.

-quanto a Ba.Al. e RATTI Patrizia, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori Ba.En. e Claudia, in € 33.970,00 (di cui € 320,00 per esborsi, € 8.650,00 per diritti e € 25.000,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA.

-quanto a La.De., in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore Ba.Am., in € 10.787,71 (di cui € 1.184,00 per esborsi, € 3.603,71 per diritti e € 6.000,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA

9) Dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti Ri.En.Lu., Sa.Gi., Ri.Da. e Gu.Sa., Vi.Ma., Gu.Ca., nonché tra le loro compagnie assicuratrici.

10) Condanna ALFA ASS.NI spa al pagamento di metà delle spese processuali in favore di Ri.En.Lu., Sa.Gi. e Ri.Da., liquidata in € 14.287,28 (di cui € 612,28 per esborsi, 3.675,00 per diritti ed € 10.000,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA.

11) Condanna la BETA ASS.NI spa al pagamento di metà delle spese processuali in favore di Gu.Sa., Vi.Ma. e Gu.Ca., liquidata in assenza di nota spese in € 8.900,00 (di cui € 400,00 per esborsi, € 2.500,00 per diritti e € 6.000,00 per gli onorari), oltre spese generali, IVA e CPA.

12) pone le spese di CTU e di CTP a carico definitivamente paritario e solidale delle parti soccombenti Gu.Sa., Vi.Ma., Gu.Ca., ALFA ASSICURAZIONI spa, Ri.En.Lu., Sa.Gi., Ri.Da. e BETA ASSICURAZIONI spa.

13) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

14) visti l’art. 59 e l’art. 60 del DPR n.131/1986, indica nelle parti Gu.Sa., Vi.Ma., Gu.Ca., ALFA ASSICURAZIONI spa, Ri.En.Lu., Sa.Gi., Ri.Da. e BETA ASSICURAZIONI spa, tenute in solido al risarcimento di tutti i danni liquidati, i soggetti nei confronti dei quali deve essere recuperata l’imposta eventualmente prenotata a debito.

MONZA, 27.10.2006 IL GIUDICE UNICO

(dott. Piero Calabrò)

TORNA AL GIORNALE GIURIDICO

TORNA IN ALTO PAGINA

©-2004-2008 megghy.com-Tutti i diritti sono riservati