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Il respingimento dei cittadini comunitari alla frontiera é nullo in assenza di requisiti

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Bolzano, sentenza 23.03.2006 n° 118

Il testo della sentenza:

Reg. Sent. N. 118/2006

Reg. Ric. N. 25/2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sentenza depositata il 23.03.2006

Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano

costituito dai magistrati:

Hugo DEMATTIO - Presidente

Luigi MOSNA - Consigliere

Marina ROSSI DORDI - Consigliere relatore

Margit FALK EBNER - Consigliere

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2003

presentato da

G. C., rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Canestrini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Wolfgang Wielander in Bolzano, via Della Rena n. 14, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente -

c o n t r o

AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, è domiciliato, - resistente -

per l'annullamento

del provvedimento di respingimento alla frontiera dd. 6 novembre 2002 adottato dalla Polizia di Frontiera nei confronti del ricorrente al Valico Autostradale del Brennero.

Visto il ricorso notificato il 08.01.2992 e depositato in segreteria il 21.01.2003 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno dd. 09.01.2003;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza dell’11.01.2006 il consigliere Marina Rossi Dordi ed ivi sentito l’avv. N. Canestrini per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato G. Denicolò per l’Amministrazione dell’Interno;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il cittadino germanico C. G. in data 6 novembre 2002, in seguito ad un controllo al valico del Brennero, nell’ambito del ripristino temporaneo dei controlli di frontiera, ai sensi dell’art. 2 II comma della Convenzione applicativa dell’Accordo di Schengen, connesso al meeting del Social Forum europeo, veniva respinto verso l’Austria.

Con ricorso ritualmente notificato veniva impugnato il provvedimento di respingimento, al quale venivano mosse le seguenti censure:

1) Carenza assoluta di motivazione.

2) Violazione di legge: falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, DPR 18 gennaio 2002, n. 54.

3) Violazione di legge: art. 8, comma 1, DPR 18 gennaio 2002, n. 54.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, riservandosi di concludere in prosieguo. Successivamente non ha depositato memorie, né ha prodotto documenti.

Alla pubblica udienza dell’11.1.2006 la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Appare opportuno premettere come, in occasione del meeting del Social Forum europeo, che si teneva a Firenze dal 6 al 10 novembre 2002, “su determinazione dell’Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza”, è stata disposta la sospensione della Convenzione applicativa dell’Accordo di Schengen ed il conseguente ripristino dei controlli di frontiera.

Il provvedimento impugnato è un prestampato recante l’intestazione III zona polizia di frontiera-settore polizia di frontiera-Brennero, con oggetto “verbale di respingimento nei confronti di”, nel quale si dichiara che si è proceduto al respingimento della persona indicata e successivamente (sempre prestampato) “il/la predetto/a non viene ammesso temporaneamente nel territorio nazionale in attuazione del ripristino dei controlli di frontiera ai sensi dell’art. 2.2 della Convenzione Applicativa dell’Accordo di Schengen, connesso al Meeting del Social Forum Europeo su determinazione dell’Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza.”

Il sudescritto prestampato è stato completato con il nominativo e altri dati identificativi del cittadino germanico, con la data e l’ora del verbale e con i nominativi degli ufficiali ed agenti di P.S. verbalizzanti.

Con i primi due motivi di gravame dedotti, che si prestano ad un esame congiunto, il ricorrente deduce l’assoluta carenza di motivazione dell’atto di respingimento e la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 del DPR 18.1.2002, n. 54, che norma i presupposti e limiti del potere di allontanamento rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea.

Le doglianze colgono nel segno.

Il verbale di respingimento adottato dalla Polizia di frontiera non contiene alcuna parola di motivazione e neppure fa riferimento ad altro provvedimento o documento nel quale possa rinvenirsi una traccia di motivazione. Non è dato comprendere su quale base i verbalizzanti abbiano ritenuto di poter respingere il cittadino germanico, impedendogli l’ingresso in territorio italiano. L’unico riferimento, come sopra esposto, è quello al ripristino dei controlli di frontiera in occasione del meeting del Social Forum europeo, che si svolgeva nella città di Firenze.

Il controllo alla frontiera è una fattispecie ben diversa dal respingimento: potrà al massimo costituirne un antefatto, in presenza di elementi che lo possano determinare. Di tale connessione, sulla base di un’analisi di fattori che colleghino il controllo al successivo respingimento, è impossibile scorgere un qualsivoglia elemento.

L’art. 1 del DPR 18.1.2002 n. 54 sancisce il principio del libero ingresso nel territorio italiano dei cittadini di uno stato membro dell’Unione europea, “fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanità pubblica in vigore per l’Italia…” e l’art. 7 del DPR 54/02 ribadisce che l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini dell’Unione europea può essere negato “solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica” e precisa che “i provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell’individuo”.

Rileva il Collegio che il provvedimento in esame, non indicando i motivi che hanno indotto gli agenti di Polizia a respingere il ricorrente alla frontiera del Brennero, si pone in evidente contrasto con le disposizioni suddette. Invero la norma impone, in modo inequivocabile, che i motivi del negato ingresso siano indicati espressamente nel provvedimento e che tali motivi, ad eccezione del caso in cui siano inerenti alla sanità pubblica, devono essere riferiti al comportamento personale tenuto dall’individuo che viene respinto.

Il quarto comma del suindicato art. 7 precisa, ancora, che “salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell’interessato.

Quindi il legislatore ha voluto assicurare che al cittadino dell’Unione europea possa essere negato l’ingresso in Italia solamente per i tre ordini di motivi elencati nella citata norma e che l’interessato sia messo a conoscenza delle ragioni del negato ingresso, stabilendo una sola ipotesi in cui questa condizione può legittimamente venir meno, cioè quando sussistano motivi inerenti alla sicurezza dello Stato.

Il provvedimento impugnato non fornisce alcuna indicazione che permetta di comprendere in quale categoria di motivi possa essere iscritto e viola comunque tutti i precetti sopra riportati.

Le disposizioni su riportate sono poste a garanzia del principio di libera circolazione dei cittadini all’interno dell’Unione europea, di cui all’art. 18 del Trattato istitutivo del 25.3.1957. Detto principio fondamentale dell’ordinamento comunitario è stato ribadito con la citata Convenzione di Schengen, che ha soppresso i controlli alle frontiere interne, stabilendone la possibilità di ripristino, in base a forme prescritte e rigorose procedure, solamente in occasioni eccezionali. Di conseguenza, ad avviso del Collegio, il provvedimento oggetto del gravame in esame costituisce una violazione della normativa italiana e comunitaria in materia di libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.

Un tanto è sufficiente per ritenere che l’impugnato provvedimento incorre nelle censure dedotte ed esaminate, con assorbimento dell’ultimo profilo di doglianza.

In conclusione il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la provincia di Bolzano -, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che vengono liquidate nell’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre ad IVA e CAP, come per legge.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 11.01.2006.

IL PRESIDENTE L'ESTENSORE

Hugo DEMATTIO Marina ROSSI DORDI

 

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