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Proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali

Decreto Legge 03.04.2006 n° 136 , G.U. 04.03.2006

(GU n. 78 del 3-4-2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e per incrementare il finanziamento degli interventi a favore delle imprese in difficolta';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2006», sono inserite le seguenti: «e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007,».

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2006» ed al quarto periodo le parole: «15 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2006».

Art. 2.

1. Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' incrementato per l'anno 2006 di un importo pari a 15 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

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