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Le conversazioni a cui ha preso parte un parlamentare sono inutilizzabili

Cassazione , sez. I penale, sentenza 21.06.2005 n° 24621

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Sentenza 21 giugno 2005 - 17 luglio 2006, n. 24621

(Presidente M. Sossi , Relatore E. G. Gironi)

(omissis)

Motivi della decisione

L'ordinanza in epigrafe ha sostituito, in sede di riesame, con gli arresti domiciliari (per la ravvisata attenuazione delle esigenze cautelari) la custodia cautelare in carcere già disposta nei confronti di D. G. R., all'epoca sindaco di Termoli e parlamentare, indagato per associazione per delinquere, corruzione propria aggravata continuata, concussione ed abuso d'ufficio, ritenendo lo stesso gravemente indiziato in base al risultato di conversazioni telefoniche ed ambientali sottoposte ad intercettazione ed asseritamente denotanti la costante, indebita ingerenza del D. G. in vicende relative alla gestione della ASL 4 di Termoli, in cui operava come primario di ostetricia e ginecologia la moglie D. P. P., nonché il conseguimento di indebiti vantaggi per sé o per la moglie in cambio del conferimento di appalti da parte della predetta ASL e del Comune di Termoli. In particolare, quanto al reato associativo (capo 1), si contestava all'indagato di aver promosso, avallato e sostenuto le iniziative criminose del coniuge in seno alla predetta ASL in materia di contratti di fornitura ed appalto ed in materia di assunzione, nomina e promozione di personale, nonché di aver favorito imprenditori segnalatigli dalla moglie in occasione di lavori appaltati dal Comune oltre che di speculazioni edilizie mentre i reati specifici concernono: 1) il concorso dell'inquisito in rapporti corruttivi con esponenti della società F., fornitrice di materiale sanitario alla ASL -capo 16- e per l'assunzione di personale da parte dell'imprenditore P. E., in corrispettivo del conferimento di appalti -capo 17 ; 2) la concussione del presidente della regione Molise e del presidente della ASL per la nomina del dott. D. P. T. a responsabile del distretto di Larino della ASL 4 dietro minaccia di dirottare altrove il serbatoio di voti gestito dallo stesso D. P. - capo 25 (fatto in ordine al quale veniva, peraltro, esclusa la sussistenza di indizi gravi); 3) la concussione di aspiranti -all'assunzione presso l'ospedale di Termoli, promessa in cambio di regali fatti alla D. P. - capo 26; 4) la concussione dell'imprenditore P. per la concessione alla D. P. di un prestito di 128.250 dollari da trasferire ed investire negli Stati Uniti d'America per l'acquisto, dì immobili - capo 38; 5) la concussione (consumata o, forse, solo tentata) di ignoti imprenditori per l'ottenimento di tangenti in cambio della concessione per l'installazione di un inceneritore in comune di Termoli - capo 46. L'ordinanza impugnata menziona, da ultimo, un ulteriore episodio di abuso d'ufficio in relazione alla fornitura di un ecografo alla ASL (capo 19), per cui, tuttavia, è stata esclusa la necessaria gravità del quadro indiziario.

Ricorre il difensore, deducendo:

inutilizzabilità delle acquisizioni investigative ex art. 406 c.p.p. per tardività dell'iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., avvenuto solo nel novembre 2005 a fronte di indagini iniziate nel 2003;

inutilizzabilità del risultato dell'intercettazione delle conversazioni cui prese parte l'allora parlamentare D. G., per cui non era intervenuta autorizzazione della Camera di appartenenza ai sensi dell'art. 6, co. 2, 1. n. 140/2003, a nulla rilevando la copertura con "omissis" delle frasi pronunciate dall'indagato;

violazione della legge penale e vizio di motivazione relativamente:

1) ai pretesi rapporti corruttivi di cui al capo 16) con la società F. e con il P., non avendo mai l'inquisito avuto a che fare con la prima e non essendo neppure stati individuati i pretesi appalti attribuiti al secondo;

2) all'asserita concussióne sub capo 25), non essendosi mai l'indagato attivato nel senso contestato dall'accusa e non costituendo, comunque, l'asserita prospettazione della revoca di consensi elettorali comportamento sussumibile nello schema tipico del delitto in questione, con l'ulteriore rilievo che la ritenuta insussistenza* di gravi indizi al riguardo avrebbe imposto l'annullamento dell'ordinanza custodiate per tale capo;

3) alla pretesa concussione sub capo 26), mancando ogni prova di interventi dell'indagato nella vicenda e mancando qualsiasi motivazione sull'elemento costitutivo dell'abuso della qualità o dei poteri del p.u.;

4) alla concussione di cui al capo 38), non avendo mai il P. (contraddittoriamente rappresentato ora come corruttore ed ora come concusso) ricevuto appalti dal Comune di Termoli ed essendo la dazione dei 128.250 dollari avvenuta a titolo di prestito alla D. P., mentre il servizio pasti per i ragazzi di una colonia, il cui conferimento al P. costituirebbe uno dei corrispettivi a costui accordati, fu offerto gratuitamente dalla società "Tre stelle RR Puglia", anche qui con il rilievo dell'omesso, doveroso annullamento dell'ordinanza cautelare per tale capo in relazione alla ritenuta non gravità degli indìzi per episodi pure in esso conglobati e diversi dal predetto prestito;

5) alla pretesa concussione di cui al capo 46), essendo rimasti ignoti gli ipotetici concussi e, conseguentemente, l'asserita attività di costrizione od induzione dell'agente oltre che indimostrata l'esistenza di un progetto per l'installazione di un inceneritore;

6) al reato associativo di cui al capo 1), in conseguenza della dedotta insussistenza di indizi per i pretesi reati-fine;

7) alla ritenuta persistenza di esigenze cautelari ex art. 273, lettere a) e c), nonostante che l'indagato non ricoprisse più gli uffici di sindaco e di parlamentare e stante l'inconcludenza della evidenziata "personalità prevaricatrice" del soggetto.

La prima censura è infondata, alla stregua della statuizione di cui a Cass., S.U., 30.6.2000, Tammaro, e del prevalente orientamento di questa corte secondo cui l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione nel registro degli indagati rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del p.m. ed è sottratta, in ordine all'an ed al quando, al sindacato del giudice, ferma restando l'ipotizzabilità di responsabilità disciplinari od anche penali nei confronti del p.m. negligente.

Anche, peraltro, a voler seguire la giurisprudenza minoritaria, secondo cui al giudice sarebbe consentito rideterminare il termine iniziale delle indagini preliminari con riferimento al momento in cui si sarebbe dovuto procedere all'iscrizione, con conseguente inutilizzabilità delle indagini eccedenti il termine così rideterminato (v. Cass., sez. V, 8.10.2003; Liscai, Ced Cass., rv. 227054), il ricorso dovrebbe ritenersi del tutto generico, non avendo in alcun modo il ricorrente indicato l'epoca in cui gli indizi di responsabilità a carico del D. G. si sarebbero concretamente configurati e si sarebbe, pertanto, dovuto provvedere all'iscrizione del suo nome nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.

Fondata è, invece, la seconda censura relativamente alla ritenuta utilizzabilità del contenuto delle conversazioni cui l'indagato prese parte, interloquendovi, in difetto dell'autorizzazione di cui all'art. 6, co. 2, L. n. 140/2003, pacificamente non richiesta, a nulla rilevando che le frasi pronunciate dallo stesso inquisito risultino coperte da "omissis". L'inutilizzabilità va, peraltro, circoscritta alle sole conversazioni cui il soggetto abbia preso parte interloquendo, come precisato dalla corte costituzionale con ordinanza n. 163/2005 (in G.U., I s.s., n. 17 del 27.4.2005), con esclusione, dunque, di quelle cui in cui il parlamentare, pur presenziandovi, sia rimasto passivamente muto e di quelle in cui taluno, in qualità di nuncius, abbia riportato la volontà ed il pensiero del parlamentre medesimo; come rilevato dalla Corte costituzionale nella predetta ordinanza, nel testo definitivo della legge fu, infatti, soppressa l'estensione del regime di autorizzazione alle intercettazioni di conversazioni nelle quali fosse semplicemente «fatta menzione» di membri del Parlamento: locuzione da leggersi, secondo la lettura costituzionalmente orientata compiutane dalla stessa Corte costituzionale, nel senso di "escludere che il meccanismo autorizzatorio sia destinato a scattare anche a fronte della mera »riferibilità» al membro del Parlamento dei contenuti delle conversazioni intercettate, fuori dei casi di una sua partecipazione personale e diretta ad essa". Avendo il tribunale, in sede di riesame, ritenuto l'utilizzabilità di tutte le conversazioni intercettate, ivi incluse quelle cui il D. G. prese parte interloquendovi (sia pure con la cautela della copertura con "omissis'' dei suoi interventi), si impone, per ciò solo, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per l'integrale eliminazione, dal materiale probatorio oggetto di valutazione, delle conversazioni da ultimo specificate.

Fondate sono, peraltro, anche le residue censure, sia in punto di valutazione della gravità indiziaria che in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Deve, invero, rilevarsi, quanto al primo profilo, che i giudici del riesame si sono ' limitata a riportare sommariamente i relativi capi di accusa ed a farvi seguire il resoconto del contenuto delle conversazioni intercettate, costituenti gli unici elementi indizianti valutati nell'ordinanza, senza offrirne un'autonoma lettura critica e limitandosi a sottolineare l'ingerenza dell'indagato nelle vicende esaminate, senza, tuttavia, precisarne natura, valenza causale e rilevanza con specifico riferimento agli elementi costitutivi delle fattispecie di reato di volta in volta contestate, peraltro descritte per lo più in modo del tutto generico, non risultando specificati i termini (sovente solo ipotizzati) dei pretesi accordi corruttivi né dei fatti di concussione.

Risulta, inoltre, omesso il doveroso annullamento dell'ordinanza custodiale per i capi di imputazione relativamente ai quali è stata esclusa la gravità del quadro indiziario mentre palesemente contraddittoria, quanto al secondo profilo, appare, quantomeno sotto il profilo della pericolosità sociale, la ritenuta persistenza di esigenze cautelari, nonostante la rilevata cessazione del soggetto dall'ufficio di sindaco e la sua esclusione dalle candidature per le ormai trascorse elezioni politiche ed atteso l'espresso riconoscimento che "i vertici associativi e la compagine del gruppo sono stati... completamente sgominati e messi in condizione di non più nuocere", per cui "al D. G. mancherà il substrato sul quale ed a mezzo del quale operare".

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Campobasso.

Roma, 21.6.2006.

 

Depositato in Cancelleria, 17 Luglio 2006.

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