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Indennità per licenziamento illegittimo: contribuente deve provarne la natura

Cassazione , sez. V civile, sentenza 20.02.2006 n° 3632

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V CIVILE

Sentenza 20 febbraio 2006, n. 3632

(Pres. Favara – Rel. Genovese)

Rilevato che il signor G. A., dirigente di azienda, ha chiesto il rimborso delle ritenute subite su somme percepite in conseguenza del suo licenziamento illegittimo, ai sensi dell’articolo 19 Ccnl per i dirigenti d’azienda;

che il medesimo ha impugnato il silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione delle finanze; che la Ctp di Pordenone ha accolto il ricorso ritenendo che l’indennità, di cui all’articolo 19 citato, avesse natura penitenziale e costituisse il ristoro del danno, e fosse esclusa dalla tassazione;

che la Dre ha impugnato la sentenza davanti alla Ctr del Friuli, l quale ha respinto il gravame;

che secondo tale giudice l’indennità corrisposta al contribuente, ai sensi dell’articolo 19 Ccnl (cd. Indennità suppletiva), avrebbe carattere sanzionatorio nei confronti del datore di lavoro e risarcirebbe la illegittima perdita di prestigio di chances professionale del dipendente, prescindente da qualunque calcolo del danno perché predeterminata dal contratto collettivo;

che tale decisione è stata impugnata dal ministero delle Finanze, con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, contro il quale non resiste il contribuente;

che, con tale motivo (con il quale si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 6, 16 e 48 Dpr 917/86 e 39 Dpr 602/73, 1, 12, 14 e 48 Dpr 597/73, 23 Dpr 600/73 nonché dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto essenziale della controversia) l’Amministrazione lamenta il fatto che non sia stata valutata la esatta portata dell’articolo 19 Ccnl, che disciplinerebbe, in caso di consensuale risoluzione del rapporto di lavoro, soltanto la perdita di redditi, ossia di componenti positive del reddito di lavoro dipendente.

Considerato che, il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, costituente vero e proprio diritto vivente, che si ribadisce e a cui si da continuità anche in questa sede;

che, secondo tale linea di pensiero (sentenza 3582/03), l’indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l’ipotesi di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa è assoggettata a tassazione separata e a ritenuta d’acconto, atteso che, secondo la disciplina dettata dagli articoli 6 e 16 del Dpr 917/86, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente;

che è comunque onere del contribuente, dimostrare che l’indennità si riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione, e non è sufficiente che sia precisato che esso ha carattere risarcitorio, perché costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Dpr 917/86 (Cassazione, sentenza 18369/05); che questa Corte (nella sentenza 10185/03) ha del pari affermato che tali somme, percepite dal lavoratore a titolo di transazione della controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno per illegittimo licenziamento, sono imponibili ai sensi degli articoli 6, comma 2 e 48 del Dpr 917/86, e soggette a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16 comma 1 lettera i) del Dpr medesimo, indipendentemente, quindi, dalle modifiche apportate alla lettera a) dello stesso articolo 16 dall’articolo 32 del Dl 41/1995, convertito in legge 85/1995;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e che la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Ctr per un nuovo esame della causa (e per il governo delle spese della presente fase) svolto alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Roma il 19 gennaio 2006.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20 febbraio 2006.

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