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Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali degli atti di indagine

Disegno di legge 04.08.2006

 

Disegno di legge recante

"Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine."

(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 04 agosto 2006)

 

EMANA

il seguente disegno di legge:

Art. 1
(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Qualora venga disposta l'archiviazione del procedimento, è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. 2-ter. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari; di tali provvedimenti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da segreto.».

Art. 2
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 quando ritiene sussistenti gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. L'autorizzazione è data con decreto motivato.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali elementi debbono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali elementi debbono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.». «3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e dall'articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito dalla legge 15 dicembre 2001 n. 438».

Art. 3
(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.».

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: «3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione al pubblico ministero. Essi sono custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. 3-quater. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.»;

c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

Art. 4
(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

a) «Articolo 268-bis. (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza in quanto riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini restano custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.

2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

3. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1 non oltre la chiusura delle indagini preliminari qualora possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui ai commi 2 e 3, hanno facoltà: a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato; b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato; c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza; d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite ove necessario le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.

6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato di cui al comma che precede.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, ai dati relativi al traffico telefonico.

8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.»;
b) «Articolo 268-ter. (Trascrizione delle registrazioni).
1. Il giudice dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico vengono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. E' vietata la trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.
2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.»;
c) «Articolo 268-quater. (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari).
1. Il pubblico ministero, anche prima della chiusura delle indagini preliminari, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. E' vietata la trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.
2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.
3. Il giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza del provvedimento, si applica la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 268-bis.
4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:
a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;
b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.»;
d) «Articolo 268-quinquies. (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice).
1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.
2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter.»;
e) «Articolo 268-sexies. (Avviso a persone non indagate).
1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione.
2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata, nonché l'indicazione della facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell'articolo 269, comma 2.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51 comma 3-bis, 51 comma 3-quater e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché 600-ter e 600-quinquies del codice penale;
b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;
c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento.».

Art. 5
(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o fino a che non siano decorsi cinque anni dalla data di deposito del decreto di archiviazione. Decorsi i termini che precedono, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al primo comma. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti.».

Art. 6
(Modifiche all' articolo 270 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies.».

Art. 7
(Modifiche all'articolo 295 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, nei limiti della compatibilità, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270.».

Art. 8
(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Articolo 329-bis. (Obbligo del segreto per le intercettazioni).
1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti da segreto.».

Art. 9
(Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271)

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «i nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «i supporti contenenti le registrazioni ed i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali ed i supporti.
2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi.».

Art. 10
(Introduzione dell'articolo 89-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271)

1. Dopo l'articolo 89 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è inserito il seguente:
«Articolo 89-bis. (Archivio riservato delle intercettazioni).
1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato per le intercettazioni.
2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.
4. Nei casi previsti dalla legge il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio.».

Art. 11
(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 379-bis. (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale).
Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino ad un anno. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.
Chiunque, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da uno a tre anni.»;
b) dopo l'articolo 617-sexies, è inserito il seguente:
«Articolo 617-septies. (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale).
Chiunque illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.»;
c) al primo comma dell'articolo 684, le parole «o a guisa di informazione», sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto»;
d) all'articolo 684, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36.».

Art. 12
(Introduzione dell'articolo 164-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e modifiche agli articoli 139 e 165 del medesimo decreto)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:
«Art. 164-bis. (Illeciti per finalità giornalistiche).
1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139 comma 1, all'autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro o, se si tratta di dati sensibili o riguardanti minori o se la violazione è reiterata o comunque di particolare gravità, da diecimila a sessantamila euro. Della violazione, fuori dalle ipotesi di concorso, il direttore o vice-direttore responsabile risponde nei casi in cui omette di esercitare il controllo necessario ad impedirla.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Consiglio nazionale e il competente Consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. La sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 165 può essere applicata nei casi di cui al comma 1 primo periodo, ed è in ogni caso applicata se la violazione riguarda dati sensibili o minori o è reiterata o, comunque, di particolare gravità.»;
b) all'articolo 139, comma 5, dopo le parole «codice di deontologia,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-bis,»;
c) all'articolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle parole: «162, 164 e 164-bis.».

Art. 13
(Abrogazioni)

1. L'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98 è abrogato.

Art. 14
(Regime transitorio)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

2. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, si applica decorsi novanta giorni dalla pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo articolo. Fino a tale data, resta in vigore la disposizione precedente.

Art. 15
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a euro 820.000 per l'anno 2007, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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