Legge 16.03.2006 n° 146 , G.U. 11.04.2006
Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001
Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
(GU n. 85 del 11-4-2006- Suppl. Ordinario n.91)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione
ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio
2001.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed ai Protocolli
di cui all'articolo 1, di seguito denominati rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli»,
a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.
Art. 3.
Definizione di reato transnazionale
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonche':
a) sia commesso in piu' di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della
sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in
un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo
criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu' di uno
Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in
un altro Stato.
Art. 4.
Circostanza aggravante
1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo
contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' criminali
in piu' di uno Stato la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
2. Si applica altresi' il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Art. 5.
Autorita' centrale ed autorita' di riferimento per le attivita' previste
dalla Convenzione e dai Protocolli
1. L'autorita' centrale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13, della
Convenzione, e' il Ministro della giustizia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuate le autorita' di riferimento per le attivita'
previste dalla Convenzione e dai Protocolli.
Art. 6.
Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di estradizione
e di assistenza giudiziaria
1. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere
sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 16 della Convenzione,
in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di estradizione.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere
sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 18 della Convenzione,
in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di assistenza
giudiziaria.
Art. 7.
Trasferimento dei procedimenti penali
1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall'articolo
21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti
degli Accordi internazionali. Tali Accordi sono ratificati previa autorizzazione
data con legge.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere
sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 21 della Convenzione,
in merito al quadro complessivo degli Accordi di trasferimento raggiunti
con gli altri Stati Parte, al numero dei procedimenti penali effettivamente
trasferiti e ad eventuali problemi applicativi.
Art. 8.
Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia
1. Con cadenza annuale il Ministro dell'interno informa le Camere
sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 27 della Convenzione,
con specifico riferimento alle azioni intraprese sulla base di tale
disposizione ed al quadro delle intese o accordi conclusi ai sensi
del paragrafo 2 del medesimo articolo.
Art. 9.
Operazioni sotto copertura
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti
alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia,
nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche
operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi
di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter
nonche' nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale,
ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche
per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza
agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro,
armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto,
profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione
della loro provenienza o ne consentono l'impiego;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi
investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati
nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo
della guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto al
finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni
di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova
in ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo, anche per
interposta persona, compiono le attivita' di cui alla lettera a).
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita' o indicazioni
di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti
e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero
al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle
attivita'.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta,
secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dagli
organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili
di livello almeno provinciale, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione
e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi
1 e 2 deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente
per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il
nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione,
nonche' il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico
ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del
medesimo organo, nel corso della operazione delle modalita' e dei soggetti
che vi partecipano, nonche' dei risultati della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali
di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ai quali si estende
la causa di non punibilita' prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione
delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea
di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione
di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione
o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo
decreto sono stabilite altresi' le forme e le modalita' per il coordinamento,
anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra
gli organismi investigativi.
6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori
ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti
previsti dal comma 1 nonche' di quelli previsti dagli articoli 629
e 644 del codice penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito
delle rispettive attribuzioni possono omettere o ritardare gli atti
di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al
pubblico ministero e provvedono a trasmettere allo stesso motivato
rapporto entro le successive quarantotto ore.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero puo',
con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che
applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto,
dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro.
Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti
puo' essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere
emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce
alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli
sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i provvedimenti adottati
all'autorita' giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione
deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato
il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata
nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto
o mezzo per commettere i delitti.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4 e 6 ed i provvedimenti adottati
dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi
al procuratore generale presso la corte d'appello.
Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, la comunicazione e' data al procuratore nazionale
antimafia.
9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o i beni sequestrati
in custodia giudiziale, con facolta' d'uso, agli organi di polizia
giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attivita'
di contrasto di cui al presente articolo.
10. Chiunque, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo,
indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti
di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e' punito,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione
da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni;
b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;
f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
Art. 10.
Responsabilita' amministrativa degli enti
1. In relazione alla responsabilita' amministrativa degli enti per
i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui
ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416
e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione
amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una
durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato
allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione
dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui
agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente
la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente
articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una
durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti
di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria
da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente
articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una
durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti
di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente
la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231.
Art. 11.
Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente
1. Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora
la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o
il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca
di somme di denaro, beni od altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita',
anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente
a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura e' comunque ordinata
la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri
vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza
di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilita'
assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto
o al prezzo del reato.
Art. 12.
Attivita' di indagine a fini di confisca
1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge,
il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo
430 del codice di procedura penale, ogni attivita' di indagine che
si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita' soggette
a confisca a norma dell'articolo 11 della presente legge e dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
Art. 13.
Attribuzione di competenze al procuratore distrettuale antimafia
1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge
sono attribuite anche al procuratore distrettuale antimafia le competenze
attribuite al procuratore della Repubblica e al questore dall'articolo
2-bis, commi 1, 4 e 6, dall'articolo 2-ter, commi secondo, sesto e
settimo, dall'articolo 3-bis, settimo comma, dall'articolo 3-quater,
commi 1 e 5 e dall'articolo 10-quater, secondo comma, della legge 31
maggio 1965, n. 575.
Art. 14.
Modifica dell'articolo 377 del codice penale
1. La rubrica dell'articolo 377 del codice penale e' sostituita dalla
seguente: «(Intralcio alla giustizia)».
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 377 del codice penale sono inseriti
i seguenti:
«Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma,
soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in
ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non
eccedente un terzo.
Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono
le condizioni di cui all'articolo 339».
3. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575,
dopo la parola: «353,» sono inserite le seguenti: «377,
terzo comma,».
Art. 15.
Interventi in materia di armi da fuoco
1. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, la parola: «cinque» e' sostituita
dalla seguente: «dieci».
2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «,
nonche' l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica
italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese
esterno all'Unione europea».
Art. 16.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2351):
Presentato dal Ministro degli Affari esteri (Frattini)
e dal Ministro della giustizia (Castelli) il 26 giugno 2003.
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª
(Affari esteri), in sede referente, il 18 settembre 2003, con pareri
delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª 10ª e
commissione speciale in materia d'infanzia e di minori.
Esaminato dalle commissioni riunite il 9 dicembre 2003;
21 gennaio 2004; 11, 19 febbraio 2004; 18 e 25 marzo 2004.
Esaminato in aula il 22 novembre 2005 e approvato il 14 dicembre 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6230):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri),
in sede referente, il 22 dicembre 2005 con pareri delle commissioni
I, IV, V, VI, X e XII.
Esaminato dalle commissioni riunite il 7, 8 e 9 febbraio 2006.
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 9 febbraio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 2351-B):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª
(Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 2006, con pareri
della commissione 1ª.
Esaminato dalle commissioni riunite il 14 e 15 febbraio 2006.
Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.
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