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Misure per il credito: istituita la Banca del Mezzogiorno

Disegno di legge 15 ottobre 2009

Misure per il credito nel Mezzogiorno

 

Articolo 1

(Principi e finalità)

1. La presente legge ha l’obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

2. Gli strumenti e le istituzioni previste nella presente legge mirano:

a. ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;

b. a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;

c. a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

3. Nell’attuare la presente legge, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell’iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e in particolare nell’ambito delle vigenti normative in materia di aiuti di Stato.

4. L’attuazione delle operazioni di cui all’art.2 e all’art. 4 della presente legge è subordinata ove necessario all’autorizzazione della Commissione Europea, con le procedure previste dall’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istituivo della Comunità Europea.

 

Articolo 2

(Banca del Mezzogiorno)

1. E’ istituito il Comitato promotore della "Banca del Mezzogiorno s.p.a." (di seguito Banca) di cui all’art. 6-ter del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Il Comitato è composto da un massimo quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) e uno di Poste Italiane s.p.a.. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.

2. E’ compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità della Banca così come definite al successivo comma 5. Il Comitato promotore, tra l’altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.

3. Per avviare l’iniziativa e favorire l’aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di stato di cui all’articolo 1, quarto comma, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa con un ammontare massimo pari a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell’art. 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto residui del corrente esercizio finanziario.

4. La Banca agisce attraverso la rete di banche e delle istituzioni che aderiscono all’iniziativa con l’acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con Poste italiane s.p.a.. L’adesione implica, per le attività, i prodotti ed i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l’affiancamento a quello proprio del marchio della Banca. L’adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e istituzioni aderenti.

5. La Banca opera con la rete di cui al punto 4 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese anche con il supporto di intermediari finanziari con adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l’imprenditorialità giovanile e femminile, l’aumento dimensionale e l’internazionalizzazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni aderenti, la Banca potrà:

i. favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio-lungo termine nel Mezzogiorno, anche con l’emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nel successivo articolo 4;

ii. emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L’emissione di tali obbligazioni nei primi due anni dalla prima emissione può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato con durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vengono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e conseguentemente individuare idonei mezzi di copertura finanziaria. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

iii. acquisire dalle banche aderenti mutui a medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno con adeguato merito di credito per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a seguito di istruttoria sul sottostante da parte del Comitato di Gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi incluso le condizioni economiche nonché l’ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato.

iv. offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l’utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sopranazionali;

v. stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

6. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell’economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all’art. 14 del Testo Unico Bancario dovranno essere richieste entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge.

7. Al termine della fase di avvio, e comunque decorsi cinque anni dall’inizio dell’operatività della Banca, l’intera partecipazione posseduta dallo Stato, salvo un’azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello Statuto le modalità per l’acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione di cui all’elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve prevedere un trattamento analogo alle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso ed in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.

 

Articolo 3

(Sviluppo del sistema del credito cooperativo)

1. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca del Mezzogiorno s.p.a., nelle banche di credito cooperativo autorizzate all’attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa, per un periodo massimo di 5 anni dall’autorizzazione stessa, l’emissione di azioni di finanziamento di cui all’articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 in deroga ai limiti di cui all’art. 34, commi 2 e 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Se necessario, in base alla vigente normativa, con propri decreti il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare enti e società partecipate a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo autorizzate all’attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i cinque anni.

3. L’ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 1 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell’emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

4. Ogni socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio sindacale.

5. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni così acquisite sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d’Italia.

6. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

 

Articolo 4

(Titoli di risparmio per l’economia meridionale)

1. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno si stabilisce quanto segue:

a. le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 si applicano a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Sugli interessi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 relativi ai suddetti titoli si applica una aliquota di favore nella misura del cinque per cento;

b. l’imposta di cui alla lettera a) del presente comma si applica sugli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, vengono stabilite le modalità attuative del presente articolo ivi inclusa le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell’imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, è concesso il beneficio fiscale previa verifica della conformità dello strumento con le finalità del presente articolo e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 2. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente alla adozione del decreto di cui al primo periodo.

4. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui al presente articolo è affidato per cinque anni alla Banca di cui all’art. 2 mediante apposita convenzione da stipularsi con le istituzioni finanziarie emittenti.

 

Articolo 5

(Destinazione dei fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane s.p.a. per attività di bancoposta presso la clientela finale)

1. Al comma 1097 della legge n. 296/2006, dopo le parole "titoli governativi dell’area dell’euro" sono aggiunte le seguenti parole: "e per una quota pari a massimo il cinque per cento dei fondi in altri titoli se assistiti dalla garanzia dello Stato italiano". Scritto da Admin il 20 Ottobre 2009 alle 07:00

 
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