Misure cautelari: riparazione e termine presentazione, legittimità, sentenza di proscioglimento, ...

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

 

SEZIONE IV PENALE

 

Sentenza 24 marzo - 8 maggio 2009, n. 19666

 

(Presidente Marzano - Relatore Brusco)

 

Osserva

 

I) S. M. ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 14 novembre 2007 della Corte d'Appello di Perugia che ha dichiarato improponibile la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione subita - dal 7 al 28 aprile 2006 - a seguito dell'emissione di un provvedimento di applicazione della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 368 e 340 cod. pen.; provvedimento poi annullato dal Tribunale per il riesame con ordinanza confermata dalla Corte di cassazione.

 

La Corte ha rilevato che l'istante aveva proposto la domanda per la riparazione quando era ancora in corso il procedimento di merito. La sentenza di proscioglimento o di condanna non era dunque divenuta irrevocabile e quindi la domanda non era proponibile per il disposto dell'art. 315 comma 1° del codice di rito.

 

II) Contro l'ordinanza della Corte di merito ha proposto ricorso l'istante il quale denunzia, con l'unico motivo di censura, la violazione degli artt. 314 e 315 c.p.p., nonché il vizio di motivazione, perché l'interpretazione fornita nel provvedimento impugnato contrasterebbe sia con la lettera dell'art. 315 citato sia con l'uniforme giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento adottato in sede cautelare (riesame o ricorso in cassazione) - che accerti che la misura cautelare è stata adottata in mancanza dei presupposti previsti dagli artt. 273 e 280 c.p.p. - costituisce titolo per la riparazione.

 

Da ciò deriverebbe la conseguenza che il termine biennale previsto dall'art. 315 c.p.p. non può che decorrere da quando questo provvedimento diviene definitivo.

 

III) Osserva la Corte che le argomentazioni contenute nel ricorso, e richiamate dal procuratore generale nelle sue conclusioni, non possono essere condivise. Esiste infatti una ragione preliminare ed assorbente che non consente di accogliere la tesi prospettata nel ricorso.

 

La ricostruzione del ricorrente sovrappone due temi diversi: il primo problema riguarda la necessità di verificare quale sia, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 314 c.p.p., il provvedimento genetico da cui sorge il diritto alla riparazione e a questo problema è stata data, dalla giurisprudenza di legittimità, la risposta cui si accennerà in prosieguo. Il secondo problema - e si tratta di quello prospettato in questo giudizio di riparazione - non riguarda il tema dell'atto da cui sorge il diritto alla riparazione; nel nostro caso si tratta esclusivamente di individuare il momento iniziale dal quale decorre il termine per la proposizione della domanda di riparazione e prima del quale, ovviamente, la domanda non può essere proposta.

 

Questo termine iniziale è individuato, in modo inequivocabile, dal primo comma dell'art. 315 c.p.p. che fa riferimento esclusivo al “giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile”. Alla locuzione indicata non può essere attribuito un significato diverso da quello proprio della terminologia utilizzata: la domanda può essere proposta non quando si verifica il presupposto che costituisce titolo per la richiesta ma solo quando diviene irrevocabile la sentenza di merito alla quale soltanto possono riferirsi le parole “proscioglimento” e “condanna”, ovviamente prive di senso se riferite al provvedimento cautelare.

 

Pretendere di attribuire a queste parole il significato di pronunzia irrevocabile nel procedimento cautelare costituisce un'inaccettabile forzatura della lettera della legge.

 

In questo senso si è del resto già espressa questa sezione (sentenze 3 dicembre 2008, Giuliano; 4 ottobre 2007 n. 48, Del Vecchio, rv. 238249).

 

IV) Ma se anche fosse corretta l'impostazione del ricorrente non ne deriverebbero automaticamente le conseguenze invocate nel ricorso.

 

La giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente e dal procuratore generale riguarda infatti, come si è già accennato, un tema diverso da quello di cui si tratta nel presente procedimento; tema costituito dall'accertamento di che cosa deve intendersi per “decisione irrevocabile” che fa sorgere il diritto alla riparazione anche nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 314 c.p.p. - che, come è noto, fa riferimento all'ingiustizia “formale” del provvedimento cautelare indipendente dall'esito del giudizio - ed in particolare se tale possa essere considerata anche la sentenza di proscioglimento che abbia pronunziato nel merito.

 

Su questo problema è noto che un precedente orientamento delle sezioni unite di questa Corte riteneva che - ai fini dell'affermazione della permanenza dell'interesse all'impugnazione nel caso di misura cautelare revocata - l'interesse permanesse proprio perché è la decisione definitiva adottata in sede cautelare che può fondare il diritto alla riparazione anche in caso di condanna; peraltro le sezioni unite avevano affermato questo principio in termini non assoluti consentendo sul fatto che potessero esistere casi - definiti “marginali” - nei quali la mancanza delle condizioni di applicabilità poteva emergere soltanto dalla sentenza di proscioglimento (v. sentenza ss. 12 ottobre 1993 n. 20, Durante, rv. 195355).

 

Più recentemente questa sezione ha peraltro adottato un orientamento meno rigido; la sentenza Cass., sez. IV, 14 febbraio 200 7 n. 10985, Aligi, rv. 236201 ha sottolineato come l'espressione “decisione” irrevocabile usata dal secondo comma in esame è più ampia di quella (“sentenza”) cui fa riferimento il primo comma (che disciplina l'ingiustizia “sostanziale” della detenzione) e che quindi è idonea a ricomprendere anche la sentenza di proscioglimento nel merito.

 

Ovviamente è necessario che dalla sentenza di merito emerga inequivocabilmente - con valutazione da effettuare ex post - che la misura cautelare sia stata applicata senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. (nel caso esaminato la sentenza di merito aveva derubricato il reato per il quale era stata emessa la misura in reato perseguibile a querela che, nella specie, non era stata proposta).

 

E analoghi principi erano stati precedentemente affermati da Cass., sez. IV, 6 novembre 2006 n. 42022, Carta, rv. 235676 (in tema di sentenza che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità prevista dall'art. 9 cod. pen.) rilevando come il varco lasciato aperto dalla sentenza delle ss.uu. del 1994 in realtà fosse più ampio di quello ipotizzato.

 

E su questo presupposto ancora più recentemente Cass., sez. IV, 22 gennaio 2007 n. 8869, Frajese, rv. 240332, in un caso identico a quello indicato dalle ss.uu., ha ulteriormente ribadito che la diversa qualificazione del reato ad opera del giudice di merito consente la riparazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 314 c.p.p., quando a posteriori si accerti che non esistevano le condizioni previste dall'art. 280 c.p.p. trattandosi, in quel caso, di reato punito con pena che non consentiva l'emissione della misura cautelare.

 

In conclusione: l'accertamento dell'inesistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., può intervenire anche a seguito della sentenza di proscioglimento nel merito purché il contenuto della decisione sia incompatibile con l'esistenza di quelle condizioni.

 

V) Dunque il principio su cui si fondano il ricorrente e il procuratore generale è disatteso dalla più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità e in realtà neppure era stato affermato in termini assoluti dalle sezioni unite nella ricordata sentenza del 1993.

 

Con la conseguenza che, nel caso di condanna, non esiste un unico parametro cui ancorare l'accertamento che la misura cautelare è stata applicata al di fuori delle condizioni di legge e ciò, di per sé, incrina la coerenza logica della costruzione criticata perché conduce ad affermare che esistono casi nei quali il decorso del termine per proporre la domanda decorre dal giudicato cautelare ed altri in cui irrevocabile del giudice del merito.

 

Il caso in esame non rientra tra quelli presi in esame dalle sezioni unite (e ritenuti “marginali”) nel quale l'ingiustizia “formale” risulta anche dalla sentenza di merito, e non solo da un provvedimento nel procedimento cautelare, dovendosi comunque ancora accertare se la mancanza di gravi indizi - mancanza che, secondo il ricorrente, ha provocato l'annullamento della misura cautelare da parte del tribunale per il riesame - sarà confermata nel giudizio di merito del quale si ignora l'esito.

 

VI) L'interpretazione proposta - decorrenza in ogni caso del termine per proporre la domanda di riparazione dal momento della irrevocabilità della sentenza di merito sia nel caso di proscioglimento che di condanna - trova anche una diversa ragione logica di conferma non solo nella circostanza che l'ingiustizia formale, come si è visto, spesso interviene a seguito della sentenza di merito ma, soprattutto, perché solo quando si è cristallizzato definitivamente il giudizio sulla responsabilità potranno essere prese in considerazione le eventuali cause che possono influire sulla determinazione del periodo per il quale è dovuta la riparazione (art. 314 comma 4° c.p.p.: custodia cautelare computata ai fini della determinazione della pena; fungibilità ecc.).

 

VII) Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

inserito da Lex il 2009-06-06 23:31:40
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