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Per avvicendare un arbitro di calcio serve il parere dell'organo tecnico

AR Lazio-Roma, sez. III ter, ordinanza 18.12.2008

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA
SEZIONE TERZA TER

nelle persone dei Signori:
ITALO RIGGIO Presidente
STEFANO FANTINI Cons. , relatore
DIEGO SABATINO Primo Ref.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 18 Dicembre 2008

Visto il ricorso 11301/2008 proposto da:

P. G.
rappresentato e difeso da:
PELLEGRINO AVV. GIOVANNI
PELLEGRINO AVV GIANLUIGI
con domicilio eletto in ROMA
CORSO RINASCIMENTO, 11
presso
PELLEGRINO AVV. GIOVANNI

contro
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC
rappresentato e difeso da:
MAZZARELLI AVV. LETIZIA
MEDUGNO AVV. LUIGI
con domicilio eletto in ROMA
VIA PANAMA, 58
presso
MEDUGNO AVV. LUIGI
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI - AIA
rappresentato e difeso da:
GALLAVOTTI AVV. MARIO
MEDUGNO AVV. LUIGI
con domicilio eletto in ROMA
VIA PANAMA, 58
presso
MEDUGNO AVV. LUIGI
CAMERA DI CONCILIAZIONE ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO CONI

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della decisione del Comitato Nazionale della Associazione Italiana Arbitri (AIA) appartenente alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) del 4 luglio u.s. per come confermata con il lodo della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport trasmesso con nota 12.11.08 unitamente alla relativa delibera di approvazione del lodo medesimo (atti tutti pure impugnati);

- nonchè di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI - AIA

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC

Udito il relatore Cons. Stefano FANTINI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare (riservato alla cognizione di merito l'approfondimento sull'eccezione di difetto di giurisdizione, pur apparendo, allo stato, la questione dedotta non configurabile come "tecnica" stricto sensu, assumendo il problema dell'organico esuberante un valore precipuamente organizzatorio), che il ricorso appare sostenuto da sufficienti elementi di fumus boni iuris, richiedendosi, ai fini dell'avvicendamento dell'arbitro, sia ai sensi dell'art. 7 delle Norme di funzionamento degli organi tecnici dell'A.I.A., che ai sensi dell'art. 47 del Regolamento A.I.A., una proposta del competente organo tecnico;

Ritenuto che, nel caso di specie, il Comitato Nazionale ha invece provveduto in assenza di proposta, tale non potendosi qualificare la generica richiesta di valutazione dell'opportunità di riduzione dell'organico proveniente dal Responsabile CAN;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter
accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini della rinnovazione del procedimento.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 18 dicembre 2008
Il Presidente: Italo RIGGIO
L'Estensore: Stefano FANTINI Scritto da Admin il 16 Gennaio 2008 alle 08:00

 
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