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La detenzione di una pistola giocattolo priva del tappo rosso non costituisce più reato.
Sentenza del 18 ottobre 2004 Tribunale Penale di Nola
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Tribunale Penale di Nola

Sentenza del 18 ottobre 2004 Tribunale Penale di Nola

Sentenza cortesemente inviata dall'Avv. Pietro D'Antò - IUS SIT www.iussit.it
Oggetto.

ARMI: Detenzione, uso e porto di una pistola giocattolo priva di tappo rosso – applicazione della Legge 21/2/1990 nr.36 che ha modificato l'art.5 Legge 18/04/1975 nr.110 – fatto non costituente più reato - Punibilità del solo fabbricante e del commerciante relativamente alla commercializzazione di pistole giocattolo - Sussistenza del reato solo se mediante l'uso o il porto si realizzi altro diverso reato del quale tali condotte siano elemento costitutivo ovvero circostanza aggravante quali, ad esempio, la rapina aggravata.

Nel Sentenza.

A seguito della entrata in vigore della Legge 21/2/1990 nr.36 che ha modificato l'art.5 Legge 18/04/1975 nr.110, la mera detenzione di una pistola giocattolo priva del tappo rosso incorporato non costituisce più reato.

Viceversa, il reato è configurabile a carico del fabbricante e del commerciante relativamente alla commercializzazione di pistole giocattolo, soggetti per la cui qualifica rileva penalmente la prescrizione del tappo rosso la cui assenza è sanzionata ai sensi del richiamato art.5 L.110/1975.

Analogamente, l'uso o il porto della pistola giocattolo sprovvista del tappo rosso non è reato salvo che mediante l'uso o il porto si realizzi altro diverso reato del quale tali condotte siano elemento costitutivo ovvero circostanza aggravante quali, ad esempio, la rapina aggravata.

Sentenza.

Giudice Dott.ssa Diana Bottillo


Omissis…

Osserva il Giudicante che l'imputato va prosciolto per insussistenza del fatto-reato nella sua materialità.

Ed invero, sulla scorta dell'attività d'indagine svolta dal personale militare del Nucleo Operativo Carabinieri di C.C. transitata nel verbale di perquisizione e sequestro (in atti), il fatto storico è stato così brevemente ricostruito.

In data 13/3/2003, acquisita notizia confidenziale che presso l'abitazione e l'autolavaggio in gestione al P. potessero essere custodite armi, personale militare del Nucleo Operativo C.C. di C.C. eseguì una perquisizione domiciliare in C. via N. estesa anche ai locali ove l'imputato esercitava l'attività di lavaggio di veicoli.

Mentre la perquisizione nell'autovettura e presso l'abitazione dava esito negativo, il controllo operato nel container ubicato presso l'autolavaggio permetteva di reperire una pistola-giocattolo a tamburo modello Magnum 357 con all'interno nr.5 proiettili a salve priva del prescritto tappo rosso nella detenzione del Pulcrano, custodita sotto un materasso.

La P.G. operava quindi il sequestro inoltrando l'informativa di reato a carico del P. privo di ogni autorizzazione alla detenzione di armi.

Alla luce di tali risultanze processuali, osserva il Giudicante che l'imputato va mandato assolto per insussistenza del reato nella sua materialità.

In punto di diritto si evidenzia che, a seguito della entrata in vigore della Legge 21/2/1990 nr.36 che ha modificato l'art.5 Legge 18/04/1975 nr.110, la mera detenzione di una pistola giocattolo priva del tappo rosso incorporato non costituisce più reato (Cass.pen.sez.I°28/06/1990 nr.9333).

Viceversa, il reato è configurabile a carico del fabbricante e del commerciante relativamente alla commercializzazione di pistole giocattolo, soggetti per la cui qualifica rileva penalmente la prescrizione del tappo rosso la cui assenza è sanzionata ai sensi del richiamato art.5 L.110/1975.

Analogamente, l'uso o il porto della pistola giocattolo sprovvista del tappo rosso non è reato salvo che mediante l'uso o il porto si realizzi altro diverso reato del quale tali condotte siano elemento costitutivo ovvero circostanza aggravante quali, ad esempio, la rapina aggravata (si vedano in tal senso Cass.pen.sez.Unite 23/03/1992 nr.3394, Cass.pen.sez.II°13/9/1991 nr.9275).

Alla luce di tali premesse di diritto e valutato il materiale probatorio acquisito, non può dubitarsi della insussistenza del reato contestato al P..

Ed invero, le operazioni di polizia giudiziaria permettevano di sequestrare una pistola giocattolo priva del tappo rosso che il P. custodiva sotto il materasso all'interno di un locale dell'autolavaggio dal medesimo gestito.

Ebbene, risulta evidente che il sequestro è avvenuto per la mera detenzione di un'arma-giocattolo, non risultando dimostrata alcuna attività criminosa posta in essere dall'imputato a mezzo dell'uso di una pistola priva del tappo rosso e non rivestendo il medesimo la qualifica di fabbricante o commerciante di pistole giocattolo, ma quella di mero detentore.

Pertanto, premessa la assoluta accertata inoffensività dell'arma tale che deve escludersi l'applicazione della normativa in materia di armi (sul punto i carabinieri hanno dichiarato univocamente che si trattava di un'arma giocattolo con proiettili a salve del tutto innocua e priva di ogni potenzialità offensiva) e tenuto conto che la condotta del P. si è limitata alla mera detenzione, l'assenza del prescritto tappo rosso non integra il reato da cui il proscioglimento con la formula di cui al dispositivo.

Il tenore della pronuncia comporta altresì la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro non versandosi in ipotesi di confisca obbligatoria ed attesa la liceità della detenzione.

P.Q.M.

Letto l'art.530 c.p.p. assolve l'imputato dal reato ascritto perchè il fatto non sussiste.

Dispone la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

Nola, 18/10/2004

Il Giudice

Dott.ssa Diana Bottillo


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