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Ammissibile ricorso cautelare d'urgenza
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Ammissibile ricorso cautelare d'urgenza avverso fermo di beni mobili registrati
( Tribunale Nocera Inferiore, ordinanza 04.03.2003 n° 19 )

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Il provvedimento in commento affronta la problematica relativa alla legittimità della procedura di cui al disposto dell’art. 86 del D.P.R. 602/73, laddove si parla di “fermo di beni mobili registrati”.

Nel caso di specie nei confronti del ricorrente era stato disposto, da parte del concessionario della riscossione tributi, il fermo dell’autovettura sostenendo l’esistenza di un mancato pagamento di un carico scaduto portato da cartella esattoriale di cui nel provvedimento impugnato si faceva appena cenno e solo mediante l’indicazione del numero.

Veniva quindi attivata la procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c., anche in vista del futuro giudizio di merito relativo al risarcimento dei danni derivati dall’illegittimo provvedimento. Il procedimento d’urgenza risultava compatibile con il caso di specie rientrando, infatti, la impugnata procedura nel novero delle disposizioni dettate per la riscossione dei tributi, e tanto anche in considerazione del fatto che sussiste in capo al Giudice Ordinario il potere di sospendere in via cautelare ex art. 700 c.p.c., ed anche inaudita altera parte, la riscossione (cfr. Trib. Napoli, 24/4/99, in Giur. Merito, 1999, 1073; Trib. Bologna, 22/7/98, in Giur. It., 1999, 206; Trib. Venezia, 14/11/96, in Riv. Giur. Trib., 1997, 281; Pretura Bari, 26/3/91, in Bollettino trib., 1992, 381).

Ad onta di tale primo dato idoneo all’attivazione del procedimento cautelare, lo stesso risultava (e risulta) ammissibile in quanto dal provvedimento impugnato non era dato conoscere quale fosse, a monte, la natura del presunto credito posto a base dell’attivata procedura.
La stessa mancata indicazione nell’impugnato provvedimento della natura del credito, o quanto meno di qualsiasi altro riferimento all’Ente originariamente creditore, ha riverberato i suoi effetti, come evidenziato nell’ordinanza in commento, in ordine alla questione relativa alla legittimazione passiva ed in ordine alla assenza di qualsiasi litisconsorzio necessario.
La decisione pone, pertanto, in evidenza la necessità di ritenere unico legittimato passivo il Concessionario in quanto dal provvedimento impugnato “non è dato affatto evincere quale sia l’ente pubblico che ha irrogato la sanzione amministrativa o ha, comunque, imposto il tributo rimasto inevaso”.
Il Giudicante osserva, poi nel merito, che il Concessionario non ha dato prova di aver effettuato gli adempimenti di cui all’art. 50 del D.P.R. 602/73 ( “decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, 1° comma, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili”). Infatti il Concessionario non risulta aver dato la prova della notifica della cartella esattoriale, né, quindi, di aver attivato la procedura decorsi sessanta giorni dalla notifica stessa.
Ma a ben vedere anche altri motivi, pur evidenziati dal ricorrente, avrebbero giustificato la revoca del fermo. Innanzitutto la insussistenza del potere di disporre il fermo. Anche se tra le righe del provvedimento del Tribunale è dato leggere che “la normativa legittimante la cautela speciale in contestazione sussiste e, segnatamente, deve ravvisarsi nell’art. 86 DPR 602/1973, così come modificato dall’art. 1 lett. q) del D. L.vo 193/2001, così come integrato dal decreto del Ministro delle Finanze espressamente richiamato dalla norma in commento”, mi permetto non essere d’accordo con tale impostazione.
La problematica merita una dettagliata analisi della fattispecie e una ponderazione anche relativamente al veloce susseguirsi nel tempo di modifiche al testo dell’art. 86 del D.P.R. 602/73. Il vigente art. 86, al quarto comma, in virtù dell’art. 16 del D. lgs. 26/2/99 n. 46, richiede l’emanazione di apposito decreto del Ministro delle Finanze in concerto con i Ministri dell’Interno e dei Lavori Pubblici. La funzione di tale decreto, ancora non emanato, doveva essere quella di stabilire “la modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo”. Ora se è vero che il fermo è stato introdotto dal D. Lgs. 669/96 e dal decreto attuativo n. 503 del 7/9/98, è pur vero che oggi la disciplina del fermo non è più quella originaria del D. Lgs. 669/96, in base al quale è stato emanato il regolamento del 1998. Ne deriva, non solo per espressa volontà del legislatore ma anche per ragioni pratiche, la necessità di attualizzare il regolamento.
Pertanto dal combinato disposto dell’art. 86 D.P.R. 602/73, così come introdotto dal D. Lgs. 669/96, e dell’art. 3 del D.M. 7/9/98 n. 503 al fermo poteva giungersi dopo una minuziosa sequela di atti. All’interno di tale sequela il fermo, addirittura, era finalizzato al pignoramento del bene mobile registrato, e poteva “scattare” solo in seguito a pignoramento mobiliare negativo o incapiente e verbale di mancato reperimento dell’autoveicolo.
Con modifica dovuta all’art. 16 del D. Lgs. 26/2/99 n. 46, dal corpo dell’art. 86 del D.P.R. 602/73 veniva eliminata la previsione relativa alla necessità del pignoramento mobiliare negativo o incapiente occorrendo, però, pur sempre il verbale di mancato reperimento prima di disporre il fermo.
Con detto decreto legislativo veniva introdotta la necessità di provvedere alla emanazione di apposito decreto di attuazione essendo implicitamente non consono alla nuova natura del fermo quello precedente (D.M. 503/98).
Più di recente l’art. 1 lett. q) del D. Lgs. 27/4/01 n. 193 ha modificato ulteriormente l’art. 86 D.P.R. 602/73, ma unicamente nel suo primo comma ovvero eliminando anche il necessario passaggio del verbale di mancato reperimento del veicolo. Detto ultimo aspetto è stato sostituito con la previsione dell’inutile decorso del termine di cui all’art. 50, comma 1, D.P.R. 602/73. Nulla, però, è cambiato in ordine alla necessità della emanazione di apposito decreto di attuazione, che, quindi, pur essendo requisito essenziale per l’applicazione del riformato fermo non è mai stato emanato provocando di fatto l’impossibilità di operare del fermo.
La mancanza del decreto di attuazione rende, pertanto, inesistente il potere di disporre il fermo (cfr. sul punto Italia Oggi, 23/11/2002, p. 26 – articolo dal titolo Illecito il fermo cautelare dell’auto), anche in considerazione della regola che una norma risulta inapplicabile in mancanza del previsto regolamento di attuazione (cfr. Corte Conti, sez. contr., 1/9/97 n. 120, in Riv. Corte Conti, 1997, fasc. 5, 1).
Erroneamente, quindi, si ritiene sussistente il decreto di attuazione, in quanto l’unico esistente – pure richiamato nel provvedimento in commento – è quello del 1998 che in virtù del disposto dell’art. 16 del D. Lgs. 26/2/99 n. 46 è stato del tutto reso inefficace. Né vale sul punto sostenere che il precedente decreto (503/98) è perfettamente in vigore nelle parti in cui non è incompatibile con la disciplina generale dell’attuale fermo. Non è dato rinvenirsi, infatti, nel nostro ordinamento alcun dato avallante tale tesi.
Altro dato da evidenziare, e sul quale il Giudicante non ha ritenuto di doversi pronunciare nella fase cautelare, è quello relativo alla corretta applicazione degli artt. 50 e 86 del D.P.R. 602/97.
E’ pacifico che la procedura prevista dall’art. 86 del D.P.R. 602/73 rientra nel novero della espropriazione forzata (rectius riscossione coattiva) dovendosi, pertanto, applicare tutta la disciplina dettata in materia dal D.P.R. 602/73 ed in modo particolare occorre tenere presente il dettato dell’art. 50, pure espressamente richiamato nell’art. 86.
Orbene occorre, a mente dell’art. 50, comma 2, rispettare tassative modalità nel caso in cui l’espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale. E’ chiaro, infatti, che se dalla data di notifica della cartella esattoriale (nel caso che ci occupa alcuna indicazione della data di notifica si rinviene nella comunicazione che ha disposto il fermo) è decorso più di un anno, occorre, prima di dar corso a qualsiasi ulteriore procedura – ivi compresa quella del fermo -, la notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempire l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Infine, ad una attenta analisi l’art. 86, comma 1, del D.P.R. 602/73 potrebbe prestare il fianco ad eccezioni di incostituzionalità. Non è difficile intravedere, ad oggi – così come è disciplinato (o meglio non disciplinato) e strutturato il fermo –, la manifesta incostituzionalità per violazione dei principi di cui all’art. 24 Cost.. Una norma, infatti, che si limita a disciplinare unilateralmente, e ad esclusivo favore della P.A. (o meglio in concreto del suo organo indiretto – concessionario ), una procedura senza che siano dettati correttivi né previste tutele per chi ne subisce gli effetti (cittadino) è norma incostituzionale. Ciò quanto meno per violazione del diritto di difesa.
Non resta che attendere ulteriori provvedimenti che possano statuire anche in ordine alle obiezioni qui sollevate e che non hanno trovato albergo nella decisione del Tribunale di Nocera Inferiore.

(Nota a cura dell'Avv. Michele Laperuta).

Proc. n. 19/2003 R.G. Proc Spcc.

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Prima Sezione Civile


Il GD

sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

letti gli atti del procedimento in epigrafe emarginato, avente ad oggetto:

l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., volta ad ottenere la revoca del fermo amministrativo;

tra: M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Laperuta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pagani al Corso E. Padovano, 82;

e E.T.R. s.p.a. Servizio Riscossione Tributi di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. G. F. e A. G. , presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla via ----------;


OSSERVA


Va, subito, precisato che la sussistenza della legittimazione passiva dell'ente convenuto, quale concessionario di servizio pubblico, nominato commissario governativo per il servizio di riscossione dei tributi nell'ambito provinciale di Salemo, va verifìcata alla luce della disposizione generale contenuta nell'ari 100 c.p.c.; per cui, laddove la lite instaurata non concerna esclusivamente la regolarità e validità degli atti esecutivi, relativi alla esazione della somma ingiunta dalla cartella esattoriale, ma la sussistenza dello stesso potere impositivo, per cause originarie e/o sopravvenute che escludano la debenza del tributo in contestazione, la legittimazione, passiva va ravvisata in capo all'ente pubblico impositore (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07/12/2001, n. 15499;Cass. Civ. sez. III, 09/04/ 001. n 5277).

Tuttavia, sebbene l'azione di merito ipotizzarle, nel caso di specie, sia quella di cui agli agli artt. 22 e 23 1. 689/1981 - oltre che quella di risarcimento del danno provocato dalla illegittima attività della p.a. - dalla documentazione versata in atti e dalla stessa produzione dell'ente convenuto non è dato affatto evincere quale sia l'ente pubblico che ha irrogato la sanzione amministrativa o ha, comunque, imposto il tributo rimasto invaso; per cui la legittimazione passiva, allo stato, deve essere ravvisata solo nei confronti l'ente deputato alla riscossione.

Venendo, quindi, al merito della vicenda in esame deve pure dirsi che, ad onta di quanto affermato in ricorso, la normativa legittimante la cautela "speciale'' in contestazione sussiste e, segnatamente, deve ravvisarsi nell'ari. 86 DPR 602/1986, così come modificato dall'art. 1 let. q) del D. L.vo 193/2001, così come integrato dal decreto del Ministro delle Finanze espressamente richiamato dalla norma in commento.

Ciò nondimeno, il ricorso nel merito fondato e va accolto per quanto di ragione.

Invero, l'ente convenuto nel costituirsi non ha prodotto alcun atto amministrativo o documentazione da cui poter inferire la legittimità della procedura di esazione intrapresa e nel cui ambito la misura cautelare del fermo, disposta in via di autotutela,veniva adottata; non essendo dato conoscere neanche la "natura" e, in particolare, il fondamento e presupposto della imposizione del tributo a cautela del quale il fermo medesimo veniva disposto.

Di tal che l'azione di merito ipotizzabile deve essere necessariamente duplice, essendo illegittimo sotto duplice profilo il provvedimento impugnato.

In effetti, laddove la somma ingiunta trovasse il suo presupposto e antecedente logico giuridico in una sanzione amministrativa rimasta inevasa, l'ente convenuto avrebbe dovuto dar prova di aver proceduto alla contestazione della violazione amministrativa e alla notifica della cartella esattoriale entro i termini all'uopo stabiliti dalla L. 689/81 o dal D. L. vo 285/92, condizioni imprescindibili per una legittima imposizione della somma oggetto dell'imposizione; ma vi è di più, seppure il tributo dovesse trovare il suo fondamento e presupposto in altra normativa - così come pure osservato dal ricorrente - l'E.T.R. convenuto avrebbe dovuto dar prova di aver effettuato gli adempimenti di cui all'alt. 50 del DPR 602/1973, giacchè l'art. 1 lett. q) del D. L.vo 193/2001 dispone : "......decorso inutilmente il termine di cui all'ari. 50, 1° comma, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili....", chiaramente lasciando evincere che l'invano spirare del predetto termine si ponga come condizione legittimante la cautela de quo.

Ne avrebbe potuto altrimenti opinarsi data la natura cautelare del fermo in parola che, perciò, può essere disposto solo laddove il concessionario abbia inutilmente richiesto il pagamento del tributo; non potendo venire in rilievo alcuna esigenza cautelare da soddisfare, senza il perdurante inadempimento dell'obbligato.

A tal proposito, del tutto priva di pregio si appalesa l'eccezione sollevata dall'ente concessionario, che ha lamentato la definitività del tributo, per non essere stata proposta opposizione nei termini di legge; infatti, il vizio procedimentale contestato nell'atto introduttivo consiste proprio nella mancanza di qualsivoglia ingiunzione di pagamento anteriore alla notifica del fermo amministrativo in questione; nè l'ente convenuto medesimo, in adempimento dell'onus probandi su di lui gravante, ha dato dimostrazione di aver fatto precedere la cautela in discussione da idonea intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 richiesta. Ne deriva che, deve ritenersi sussistente il fumus boni iuris della pretesa in questa sede azionata.

Quanto al periculum in mora deve senz'altro ritenersi sussistente per gli ampi margini di "autotutela" che la legge riconosce sianche in capo al concessionario di pubblico servizio di riscossione e che, perciò, vede il privato in una posizione di "soggezione" tale da essere sottoposto a misura cautelare di fermo anche laddove l'ente imposistore non ha provveduto a richiedere il pagamento del tributo nelle forme ex lege prescritte nè ha lasciato precedere "tale fermo dall'inutile decorso del termine ex art. 50, 1° com. DPR 602/1973, sì come dall'art. 86 DPR 602/1973, così come modificato dall'art 1 del D. L.vo 193/2001, stabilito.

Le spese di lite, stante il disposto dell'ari 669-sexies c.p.c., devono essere demandate alla statuizione di merito.

Letti gli arti 669-bis - 700 c.p.c.;


PQM


Accoglie il ricorso in oggetto specificato e per l'effetto dispone la revoca del fermo amministrativo

dell'autovettura ALFA ROMEO ……TG ……. di proprietà di M. A. residente in via ……, Pagani (SA).

Ordina all'ente concessionario del pubblico servizio di riscossione per la provincia di Salemo E.Tr. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t, di procedere alla cancellazione dello stesso e ad ogni provvedimento consequenziale.

Assegna il termine di giorni venti per l'inizio del giudizio di merito.

Spese al definitivo

Si comunichi.

Nocera Inferiore, lì 17/02/2003

II G.D.
Dr. M. D'Avino

Depositata il 4/3/03

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La redazione di megghy.com



articolo riportato dal sito:altalex.com

 

 
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